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Bur n. 106 del 23 ottobre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 16 del 26 marzo 2018

Modifica, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 1 del 22 gennaio 2014 e ss.mm.ii. Approvazione PMC aggiornato. Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR). Gestore: Ditta HERAmbiente S.p.A. con sede legale in Viale Carlo Alberto Pichart n. 2/4 Bologna.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di discarica di cui trattasi rilasciata alla società HERAmbiente S.p.a. con DDR n. 1 del 22 gennaio 2014 e ss.mm.ii., a seguito di apposita comunicazione di variante non sostanziale trasmessa dal Gestore. Al contempo si provvede ad approvare la versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 1 del 22 gennaio 2014 e ss.mm.ii., è stata rilasciata alla società GEO NOVA S.p.A., con sede legale in Via Feltrina 230/232 - 31100 TREVISO (TV) e C.F. – P.IVA n. 03042400246, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR), per l’attività individuata al punto 5.4 dell’ Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

PREMESSO che con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 30 del 15 aprile 2016 l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDR n. 1/2014 e ss.mm.ii. è stata volturata – previa verifica dei requisiti di legge - a favore della Ditta HERAmbiente S.p.A., C.F. 02175430392, con sede legale in Viale Carlo Alberto Pichart n. 2/4 – Bologna.

RICHIAMATI i successivi Decreti n. 16/2017, n. 40/2017 e n. 63/2017 recanti modifiche parziali all’AIA rilasciata con il DDRA n. 1/2014.

CONSIDERATO che il progetto originario della discarica, approvato – sulla base di apposita procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - con DGRV n. 996/2009, non prevedeva una produzione di biogas significativa dal momento che non era previsto il conferimento di rifiuti putrescibili.

PRESO ATTO che nel medesimo progetto veniva in ogni caso proposta la predisposizione di un impianto di captazione e combustione del biogas eventualmente prodotto tramite torcia ad alta temperatura e che l’implementazione di detto impianto era subordinata agli esiti del monitoraggio del metano sulla superficie della discarica.

RAMMENTATO che, a seguito di ispezioni integrate ambientali di ARPAV e degli esiti di detto monitoraggio, il Gestore ha provveduto a realizzare un campo prova con 8 pozzi e ad effettuare specifiche misure volte a caratterizzare dal punto di vista quantitativo e qualitativo le emissioni della discarica.

RILEVATO che, alla luce dei risultati di detta fase sperimentale, è stata confermata la presenza di un fenomeno di produzione di biogas della discarica tale da giustificare la realizzazione di un impianto di combustione dello stesso ma non il suo trattamento energetico.

VISTA la proposta progettuale presentata, ai sensi dell’art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006, dalla Ditta HERAmbiente S.p.A., con nota del 31.08.2017 (acquisita al prot. reg. n. 369152 del 04.09.2017) ed inerente, appunto, il sistema di aspirazione e trattamento del biogas prodotto dalla discarica.

PRESO ATTO che la proposta di cui sopra, prevede, in variante rispetto alle previsioni del progetto originario, la realizzazione di 20 pozzi di aspirazione (anziché 48) e alcune modifiche dimensionali (ad es. il diametro degli stessi passa da 500 mm a 1000 mm), garantendo un raggio di influenza del singolo pozzo pari a 25 m che, secondo i progettisti, è ampiamente nel range della letteratura tecnica di riferimento.

CONSIDERATO che alla comunicazione ex art. 29 nonies è allegata altresì la documentazione tecnica relativa alla realizzazione di un nuovo box uffici (in prefabbricato) ed una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi, convocata dai competenti Uffici regionali con nota n. 393499 del 20.09.2017 e tenutasi in data 25.09.2017, come riportati nel relativo verbale trasmesso a tutti i soggetti interessati con nota n. 241026 del 20.06.2017.

PRESO ATTO che, sulla base di detti esiti, è stata confermata la non sostanzialità, ai sensi degli artt. 5 e 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006, delle modifiche oggetto della comunicazione del Gestore datata 31 agosto 2017.

PRESO ATTO che nella Conferenza di Servizi del 25.09.2017 la Provincia di Verona aveva precisato che le osservazioni di ARPAV sul PMC dovevano essere considerate quali osservazioni della Provincia.

CONSIDERATO che il Gestore, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Conferenza del 25.09.2017, ha provveduto a trasmettere:

  • il cronoprogramma relativo alla progressiva realizzazione del sistema di captazione e trattamento del biogas (vedi nota del 26.10.2017 acquisita al prot. reg. n. 448490 del 27.09.2017);
  • una scheda descrittiva riassuntiva delle modifiche apportate al PMC (vedi nota del 26.10. 2017 acquisita al prot. reg. n. 448490 del 27.09.2017);
  • una versione aggiornata del PMC comprensivo di ulteriori modifiche richieste da ARPAV (vedi nota del 09.11.2017 acquisita nella medesima data al prot. reg. n. 468126).

VISTA la nota circolare regionale n. 476971 del 15.11.2017 con la quale si è stabilito, tra l’altro, di porre in capo ai Gestori delle discariche in fase di gestione operativa, a partire dal 1 gennaio 2018, le verifiche in autocontrollo, con le frequenze minime stabilite dal D. Lgs. n. 36/2003 (Allegato 2, Tabella 2), sulle sostanze perfluoalchiliche (PFAS) in tutti i piezometri della rete di controllo delle acque sotterranee ed in tutti i pozzi di raccolta del percolato, nonché il monitoraggio delle medesime sostanze anche su tutti i rifiuti in ingresso che potenzialmente potrebbero contenerle sulla base del loro ciclo produttivo.

VISTA la nota del Gestore del 30.11.2017 (acquisita al prot. reg. n. 503823 del 01.12.2017) con la quale è stata trasmessa la rev. 1, datata 28.11.2017, dell’elaborato “planimetria impianto biogas” che prevede un mero aggiornamento planimetrico della posizione della torcia.

VISTI  gli esiti della riunione di coordinamento tra Enti del 12.12.2017 nell’ambito della quale, tra gli altri aspetti esaminati, era stato convenuto quanto segue:

La realizzazione e gestione della discarica, così come di un qualsiasi altro impianto, deve avvenire in conformità al progetto approvato con il provvedimento di autorizzazione. Nel caso qui in esame si deve quindi fare riferimento all'allegato A della DGRV n. 996 del 21/04/2009 e non al PMC (“che riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni in ambiente”) che non può andare in contrasto con quanto previsto nel progetto approvato. Secondo le indicazioni progettuali riportate nell'allegato A della DGRV n. 996 del 21/04/2009 le coperture giornaliere debbono essere effettuate utilizzando in via esclusiva “terreno di sterro”. Per consentire ciò nel progetto approvato è previsto anche un volume di escavazione ulteriore rispetto a quanto già approvato con l'attività di cava, proprio per ottenere sufficiente materiale da utilizzare sia in fase di coltivazione della discarica (coperture giornaliere) che in fase di ricomposizione finale. Il ricorso ad altro materiale potrebbe tuttavia essere consentito qualora espressamente richiesto ed autorizzato preventivamente dalla Regione come variante (non sostanziale o sostanziale a seconda della richiesta) al progetto approvato e non può certamente essere assentito solo perché previsto nel PMC.”

VISTA la nota del 21.12.2017 con la quale ARPAV ha trasmesso un nuovo parere a seguito dell’esame della versione aggiornata del PMC per le parti dello stesso sottoposte a variazione. In particolare, in merito alle modalità di copertura provvisoria dei rifiuti, ARPAV rilevava quanto segue:

Dopo un nuovo esame della scheda 3.3 – Gestione del rifiuti: verifica del corretto conferimento in vasca, si segnala che è stata introdotta la possibilità di utilizzo di materia prima seconda nelle operazioni di copertura giornaliera (materiale non presente nelle precedenti versioni del PMC). Si ritiene che il PMC, che codifica le attività di controllo in discarica, non possa essere lo strumento con cui la ditta introduce varianti al progetto approvato. A parere di questo Dipartimento l'utilizzo, per realizzare le coperture giornaliere, di materiali di provenienza esterna non previsti dal progetto approvato, dovrebbe essere soggetto a specifica autorizzazione.

CONSIDERATO che con nota regionale n. 6179 del 8 gennaio 2018 è stato chiesto alla Ditta di trasmettere una versione definitiva del Piano in questione con il recepimento integrale di quanto richiesto da ARPAV, nonché con il recepimento delle modalità di monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche comunicate con la succitata circolare del 15.11.2017.

VISTA la nota della Provincia di Verona n. 2488 del 16.01.2018 con la quale, in merito alla copertura giornaliera, si chiede l’inserimento nell’AIA di una prescrizione che riporti quanto richiesto da ARPAV e che specifichi quali devono essere le caratteristiche tecniche che debbono avere i materiali (o anche i rifiuti) da utilizzare per lo specifico utilizzo.

VISTA la nota del 16.01.2018 (acquisita al prot. reg. n. 16769) con la quale il Gestore ha trasmesso, in ottemperanza a quanto richiesto, la rev. 05 del PMC, precisando quanto segue:

  • con riferimento all'inserimento nel PMC del monitoraggio per le sostanze perfluoalchiliche (PFAS) si richiede di rinviare l'efficacia della vs. richiesta all'esito della decisione cautelare del TAR Veneto, attesa prossimamente, stante l'impugnazione, con richiesta di sospensiva, della Circolare della Regione del Veneto prot. 477961 del 15/11/2017 promossa dalla scrivente società avanti al suddetto tribunale amministrativo.
  • relativamente all’aggiornamento della scheda 3.3 si è provveduto ad eliminare il riferimento alla materia prima seconda, il cui inserimento era ritenuto un mero chiarimento sull'elenco dei materiali previsti a progetto e tra i quali si ritiene siano già ricomprese le MPS all'interno della voce "altro materiale che non rilasci polveri e non procuri molestie per l'ambiente", rimandando all'esito del ricorso presentato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto contro la diffida provinciale del 24 ottobre 2017 sull'utilizzo della Similargilla.

VISTA la nota del 15.02.2018 con la quale il Gestore ha comunicato l’attivazione, per il giorno successivo, della nuova torcia per il trattamento termico del biogas, allegando la documentazione di fine lavori e collaudo delle opere realizzate e degli impianti installati.

VISTA l’Ordinanza n. 70 del 16.02.2018 con la quale il TAR del Veneto ha respinto l’istanza cautelare avanzata nell’ambito del ricorso con la quale il Gestore ha impugnato, tra gli altri atti, le sopra richiamate note regionali n. 476971 del 15.11.2017 e n. 6179 dell’8.01.2018.

ACCERTATO che, relativamente alla comunicazione di modifiche non sostanziali del 31.08.2017, il Gestore ha corrisposto gli oneri istruttori previsti dall’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.

RITENUTO di poter procedere pertanto all’aggiornamento dell’AIA vigente a seguito delle modifiche non sostanziali comunicate ex art. 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006.

RITENUTO in particolare di ricomprendere in autorizzazione le emissioni della torcia di combustione del biogas prodotto dalla discarica sostituendo a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 29-quater, co. 11, del D. Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione alle emissioni prevista dal Titolo I della parte V del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 29 bis, co. 3, del D. Lgs. n. 152/2006, per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del titolo III bis (“L’Autorizzazione Integrata Ambientale”) della parte II del medesimo decreto, si considerano soddisfatti - fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT - i requisiti tecnici di cui allo stesso titolo III bis se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

PRESO ATTO che il D. Lgs. n. 36/2003, all’Allegato 1, paragrafo 2.5, prevede che in caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura T > 850 °, concentrazione di ossigeno ≥ 3% in volume e tempo di ritenzione ≥ 0,3 s.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 29 sexies, co. 3, del D. Lgs. n. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.

RITENUTO che, nel caso specifico, il rispetto di valori accettabili di emissione dovrebbe essere garantito dal corretto dimensionamento ed esercizio della torcia in conformità ai requisiti tecnici previsti dal D. Lgs. n. 36/2003 e che, pertanto, i valori limite di emissione possono essere sostituiti dai monitoraggi della composizione del biogas captato e dalle misure dei parametri di funzionamento della torcia, come individuati nel PMC – rev. 05 presentato dal Gestore.

RITENUTO di prescrivere, in ogni caso, al Gestore l’effettuazione di una prima campagna di monitoraggio delle emissioni in uscita dalla torcia entro 3 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento; gli esiti delle misurazioni effettuate dovranno essere trasmessi a tutti gli Enti interessati entro e non oltre il 31 luglio 2018 unitamente ad una relazione tecnica descrittiva dell’andamento del processo di combustione nel periodo di riferimento e riportante gli esiti dei controlli previsti nelle tabelle 1.6.2, 1.6.3 ed 1.6.4 del PMC.

RITENUTO di prescrivere alla Ditta, come già stabilito in Conferenza, la trasmissione di specifica comunicazione, corredata da apposita dichiarazione di fine lavori e collaudo a firma di un tecnico abilitato, ad ogni implementazione del sistema di captazione del biogas man mano che vengono realizzati gli ulteriori pozzi di aspirazione.

RITENUTO inoltre di poter procedere all’approvazione della versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo della discarica di cui trattasi, trasmessa con nota del 16.01.2018 ed acquisito nella medesima data al prot. reg. n. 16769, con le seguenti prescrizioni:

  • Il Gestore è tenuto ad effettuare, su tutti i piezometri della rete di controllo delle acque sotterranee e su tutti i pozzi di raccolta del percolato, la determinazione delle sostanze perfluoalchiliche (PFAS) con le frequenze minime stabilite dal D. Lgs. n. 36/2003 (Allegato 2, Tabella 2). Tale obbligo decorrerà a partire dai primi autocontrolli previsti per l’annualità 2018. Detto monitoraggio dovrà essere condotto almeno per tre annualità, ovverosia fino alla fine del 2020: decorso tale periodo, l’eventuale rimodulazione dello stesso dovrà essere formalmente richiesta dal Gestore ed assentita dall’Amministrazione regionale, sentiti nel merito gli Enti di controllo territorialmente competenti
  • “Il Gestore è tenuto altresì ad effettuare la determinazione analitica sul tal quale, in fase di verifica di conformità, dei PFOS e degli altri PFAS in tutti i rifiuti che potenzialmente potrebbero contenere tali composti sulla base del ciclo produttivo”
  • “Tutte le relazioni periodiche tecniche del PMC dovranno riportare uno specifico paragrafo riassuntivo di tutte le determinazioni di PFAS effettuate, nelle varie matrici, nel periodo di riferimento”
  • Le coperture giornaliere dei rifiuti devono essere effettuate in conformità alle modalità previste dal progetto approvato con DGRV n. 996/2009, così come riportate nell’Allegato A alla medesima deliberazione, ovverosia utilizzando il “terreno di sterro” proveniente dai volumi escavati in fase di allestimento. L'eventuale utilizzo di materiali di provenienza esterna non previsti dal progetto approvato, deve essere soggetto a specifica autorizzazione della Regione, previa valutazione, insieme agli Enti interessati, delle caratteristiche tecniche che debbono avere detti materiali in relazione allo specifico utilizzo”

VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO il DM 27 settembre 2010 e ss.mm.ii.

VISTE le DDGRV n. 242/2010 e n. 863/2012.

decreta

  1. di accogliere, per tutto quanto riportato in premessa e nei termini di seguito specificati, le proposte di modifiche non sostanziali avanzate, con nota del 31.08.2017 (acquisita al prot. reg. n. 369152 del 04.09.2017), e successive integrazioni, dalla Ditta HERAmbiente S.p.a., in qualità di Gestore della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR).
  2. di autorizzare, in particolare, la realizzazione del sistema di captazione e trattamento del biogas, nonché l’installazione di un nuovo box uffici, secondo le modalità indicate nella documentazione tecnica presentata, con la seguente prescrizione:

“Il Gestore è tenuto a trasmettere specifica comunicazione, corredata da apposita dichiarazione di fine lavori e collaudo a firma di un tecnico abilitato, ad ogni implementazione del sistema di captazione del biogas man mano che vengono realizzati gli ulteriori pozzi di aspirazione”

  1. di aggiungere alla prescrizione n. 4 del Decreto n. 1/2014, relativo alle autorizzazioni sostituite dall’AIA, il seguente punto 4.3:

4.3 autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della parte V del D. Lgs. n. 152/2006 relativamente alla torcia di combustione del biogas.

  1. di dare atto che i valori limite di emissione della torcia sono sostituiti, ai sensi dell’art. 29 – sexies del D. Lgs. n. 152/2006, dai monitoraggi della composizione del biogas captato e dalle misure dei parametri di funzionamento della torcia, come individuati nel PMC – rev. 05 presentato dal Gestore.
  2. di prescrivere, in ogni caso, al Gestore l’effettuazione di una prima campagna di monitoraggio delle emissioni in uscita dalla torcia entro 3 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento; gli esiti delle misurazioni effettuate dovranno essere trasmessi a tutti gli Enti interessati entro e non oltre il 31 luglio 2018 unitamente ad una relazione tecnica descrittiva dell’andamento del processo di combustione nel periodo di riferimento e riportante gli esiti dei controlli previsti nelle tabelle 1.6.2, 1.6.3 ed 1.6.4 del PMC.
  3. di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) aggiornato – rev. 05 datato 11.01.2018 - trasmesso dalla Ditta HERAmbiente S.p.a. con nota del 16.01.2018 ed acquisito nella medesima data al prot. reg. n. 16769, con le seguenti prescrizioni:
  • Il Gestore è tenuto ad effettuare, su tutti i piezometri della rete di controllo delle acque sotterranee e su tutti i pozzi di raccolta del percolato, la determinazione delle sostanze perfluoalchiliche (PFAS) con le frequenze minime stabilite dal D. Lgs. n. 36/2003 (Allegato 2, Tabella 2). Tale obbligo decorrerà a partire dai primi autocontrolli previsti per l’annualità 2018. Detto monitoraggio dovrà essere condotto almeno per tre annualità, ovverosia fino alla fine del 2020: decorso tale periodo, l’eventuale rimodulazione dello stesso dovrà essere formalmente richiesta dal Gestore ed assentita dall’Amministrazione regionale, sentiti nel merito gli Enti di controllo territorialmente competenti
  • “Il Gestore è tenuto altresì ad effettuare la determinazione analitica sul tal quale, in fase di verifica di conformità, dei PFOS e degli altri PFAS in tutti i rifiuti che potenzialmente potrebbero contenere tali composti sulla base del ciclo produttivo”
  • “Tutte le relazioni periodiche tecniche del PMC dovranno riportare uno specifico paragrafo riassuntivo di tutte le determinazioni di PFAS effettuate, nelle varie matrici, nel periodo di riferimento”
  • “Le coperture giornaliere dei rifiuti devono essere effettuate in conformità alle modalità previste dal progetto approvato con DGRV n. 996/2009, così come riportate nell’Allegato A alla medesima deliberazione, ovverosia utilizzando il “terreno di sterro” proveniente dai volumi escavati in fase di allestimento. L'eventuale utilizzo di materiali di provenienza esterna non previsti dal progetto approvato, deve essere soggetto a specifica autorizzazione della Regione, previa valutazione, insieme agli Enti interessati, delle caratteristiche tecniche che debbono avere detti materiali in relazione allo specifico utilizzo”
  1. di precisare che restano in capo al Gestore i relativi adempimenti in merito al rilascio/aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) e – in qualità di datore di lavoro - del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per i lavoratori, a seguito dell’implementazione del sistema di aspirazione e trattamento del biogas.
  2. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDR n. 1/2014, come integrato dai successivi decreti del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 17/2014, n. 8/2015, n. 19/2015, n. 30/2016 e dai precedenti decreti del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 16/2016, n. 40/2016 e n. 63/2017.
  3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta HERAmbiente S.p.A., al Comune di Sommacampagna, alla Provincia di Verona, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Verona e ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti.
  4. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  5. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

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