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Bur n. 103 del 16 ottobre 2018


Materia: Foreste ed economia montana

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 74 del 02 ottobre 2018

Art. 23 bis, comma 2, della L.R. 13/09/1978, n. 52. Deliberazione n. 296 del 15 marzo 2016 - Albo regionale delle imprese forestali. Idoneità dei corsi per istruttori forestali.

Note per la trasparenza

Con deliberazione n. 296 del 15/03/2016, ai sensi dell’art. 23 bis della l.r. n. 52/1978, è stato istituito l’Albo

delle imprese forestali del Veneto. Con il presente decreto, si intende dettagliare alcuni aspetti applicativi della suddetta normativa, con particolare riferimento alla procedura da osservare per ottenere la validazione dei corsi per istruttori forestali da parte della Regione Veneto.

Il Direttore

VISTO l’art. 23 bis, comma 2, della l.r. n. 52/1978, che prevede l’istituzione dell’Albo delle imprese per l’esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, al fine di promuoverne la crescita e di qualificarne la professionalità;

VISTA la DGR n. 296 del 15/03/2016, che istituisce e disciplina l’Albo delle imprese forestali della Regione Veneto, dettagliando i requisiti e la modalità di iscrizione da parte delle ditte medesime;

CONSIDERATO che l’art. 11 della DGR n. 296/2016 prevede che gli aspetti non sostanziali e di mera applicazione pratica ed attuativa delle procedure disciplinate possono essere disposti con decreto dirigenziale;

VISTO il decreto n. 84 del 24 maggio 2016, che, tra le altre cose, dettaglia quanto già stabilito agli articoli 8 e 9 della citata deliberazione, specificando quali devono essere le caratteristiche possedute dagli enti che erogano la formazione per gli operatori forestali e la procedura per la verifica di idoneità di tali corsi da parte della Regione Veneto;

VISTO il decreto n. 5 del 23 gennaio 2017 che dispone, al fine di porre le condizioni per garantire il futuro mutuo riconoscimento dei corsi di formazione tra le Regioni dell’arco alpino, che un funzionario regionale di profilo tecnico-forestale presieda alla prove finali degli esami teorico-pratici dei corsi di formazione per l’ottenimento del patentino di idoneità tecnica, in qualità di Presidente della Commissione d’esame;

VISTO il decreto n. 75 del 27 settembre 2017 che ha portato al riconoscimento delle equivalenze tra corsi professionali in campo forestale realizzati nei territori delle Regioni Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, delle Regioni Autonome Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Trento;

PRESO ATTO della necessità di definire analoghe specificazioni riguardanti i corsi per istruttori forestali, definiti all’articolo 10 della DGR n. 296/2016;

CONSIDERATO che si conferma opportuno il controllo da parte della Regione Veneto anche sui corsi formativi destinati alla qualificazione degli istruttori forestali, in modo tale che questi risultino conformi alla normativa regionale e coerenti ed omogenei nei contenuti del programma, nella qualifica degli enti formatori e dei docenti, nonché nella valutazione finale;

CONSIDERATO opportuno estendere ai corsi per istruttori forestali quanto già definito nell’Allegato B del DDR n. 84/2016, in merito all’individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative di formazione per la qualifica degli operatori forestali, alla qualificazione del personale docente e alla procedura di validazione da parte della Regione Veneto;

CONSIDERATO che quanto già stabilito con DDR n. 5/2017, ovvero che un funzionario regionale di profilo tecnico-forestale presieda alla prove finali degli esami teorico-pratici dei suddetti corsi per operatori forestali in qualità di Presidente della Commissione d’esame, va esteso anche ai corsi per istruttori forestali;

 

decreta

  1. Le procedure di cui all’Allegato B del DDR n. 84/2016, in merito all’individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative di formazione per la qualifica degli operatori forestali, alla qualificazione del personale docente e alla procedura di validazione da parte della Regione Veneto, sono estese ai corsi finalizzati alla qualificazione degli istruttori forestali, così come definiti all’articolo 10 della DGR n. 296/2016;
  2. Di stabilire che un funzionario regionale di profilo tecnico-forestale presieda alla prove finali degli esami teorico-pratici dei corsi di formazione per istruttori forestali in qualità di Presidente della Commissione d’esame, in linea con quanto definito dal DDR n. 5/2017 per i corsi per operatori forestali;
  3. Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Franco Contarin

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