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Bur n. 98 del 28 settembre 2018


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 207 del 17 settembre 2018

Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto - articolo 18 comma 1 lettera g bis)". Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 "regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale - articolo 5 comma 3". Conferimento della delega al Direttore di Unità Organizzativa Politiche per lo sviluppo turistico della montagna.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si dà applicazione all’istituto della delega da parte del Direttore della Direzione Turismo al Direttore dell’Unità Organizzativa Politiche per lo sviluppo turistico della montagna, così come prevista dal combinato disposto dell’articolo 18, comma 1 lettera g bis) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e dell’articolo 5 comma 3 del Regolamento regionale 31 maggio 2016 , n. 1.

Il Direttore

PREMESSO che, con Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statuaria 17 aprile 2012, n. 1, “Statuto del Veneto”» sono state individuate l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività amministrativa delle strutture afferenti alla Giunta regionale, l’assetto del personale della dirigenza e del personale del comparto appartenente al ruolo organico della Giunta regionale, nonché i compiti della dirigenza e le responsabilità di gestione assegnate;

STABILITO che i Dirigenti operano, ai sensi dell’articolo 58, comma 2, dello Statuto, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, nonché per l’attuazione dei programmi e che ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

PRESO ATTO che i Dirigenti sono responsabili dei risultati della gestione, in relazione agli obiettivi dell’amministrazione regionale, della correttezza della gestione amministrativa, della semplificazione delle procedure, nonché del buon andamento e dell’efficienza delle strutture regionali alle quali sono preposti e dell’osservanza delle forme, delle modalità e dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza;

PRESO ATTO che, in base ai criteri di organizzazione previsti, il sistema organizzativo prevede l’attribuzione ad un’unica struttura della responsabilità complessiva dell’attuazione della legge n. 241 del 1990 e che i dirigenti concorrono alla miglior utilizzazione e gestione delle risorse umane;

PRESO ATTO che la struttura organizzativa della Giunta regionale prevede nelle sue articolazioni le Aree, le Direzioni alle quali sono attribuite le funzioni di cui all’articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 con compiti di coordinamento, direzione e controllo delle Unità Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale e che i Direttori di Direzione all’uopo preposti, con riferimento alla rispettiva competenza, sono responsabili verso i Direttori di Area della realizzazione degli obiettivi generali ad essi conferiti e sono sovraordinati ai Direttori delle Unità Organizzative incardinate nella Direzione nei confronti dei quali svolgono a loro volta funzioni di coordinamento e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”, la Giunta regionale, al fine di dare esecuzione alle previsioni legislative adotta uno o più regolamenti attuativi;

DATO ATTO che con Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 “Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale” all’articolo 4 si è stabilito che i Direttori di Direzione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 54/2012, nell’ambito dell’azione di direzione e coordinamento del Direttore di Area, coordinano, dirigono e controllano le Unità Organizzative incardinate nella Direzione e che per questo sono responsabili dell’organizzazione delle stesse;

PRESO ATTO che il successivo articolo 5 regolamenta le responsabilità, i compiti e funzioni dei Direttori di Unità Organizzativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18 della Legge Regionale n. 54/2012, e che, in particolare, al comma 3, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, lettera g bis), dell’art. 18 della L.R. 54/2012, stabilisce che “ai Direttori di Unità Organizzativa, i Direttori ad essi sovraordinati possono assegnare ulteriori specifiche attività;

PRESO ATTO che nell’ambito dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico è incardinata la Direzione Turismo e che gerarchicamente dipendente da quest’ultima è incardinata l’Unità Organizzativa Politiche per lo sviluppo turistico della montagna, struttura organizzativa stabile alla quale è preposto un Direttore con responsabilità finalizzate allo svolgimento di attività e compiti di carattere omogeneo quali:

a) l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi di propria competenza preventivamente individuati dal Direttore ad esso sovraordinato assicurando tutte le attività necessarie al raggiungimento dei risultati digestione per la struttura di competenza;
b) l’organizzazione della struttura di competenza coordinandone i programmi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
c) la verifica periodica della distribuzione del lavoro e della produttività della struttura e dei singoli dipendenti assegnati e l’adozione di tutte le iniziative necessarie alla funzionalità della struttura;
e) l’esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti di competenza;
f) la formulazione di proposte al Direttore della struttura cui afferiscono, in ordine anche alla adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici;
g) la stipulazione, nelle materie di competenza, di contratti;
h) l’esercizio delle ulteriori attività delegate dal Direttore ad esso sovraordinato;

RICHIAMATA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” le sue finalità e il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico della montagna;

RICORDATO che la Regione adotta il programma triennale regionale per il turismo quale strumento di pianificazione, in coordinamento con gli altri strumenti di programmazione comunitaria, statale e regionale, delle strategie regionali per lo sviluppo economico sostenibile del turismo;

RICHIAMATE le principali norme e procedure di competenza dell’Unità Organizzativa Politiche per lo sviluppo turistico della montagna, con riferimento in particolare alle seguenti materie:

  1. Unioni e Comunità montane – L.R. n. 19/92 – L.R. n. 40/2012 – cap. n. 3100;
  2. Turismo d’alta montagna art. 48 bis – L.R. 11/2013 – cap. n. 102393
  3. Raccolta, permessi speciali e commercializzazione funghi e tartufi – L.R. n. 23/96 – L.R. n. 30/88 – cap. n. 32270 – L. n. 752/85;
  4. Autorizzazioni di mutamenti terreni vincolati all’uso civico e mutamento di terreni regolieri e procedure inerenti l’applicazione delle L.R. 31/94 – L.R. 26/96 – cap. n. 13002 – Legge n. 1766/1927;
  5. Viabilità silvo-pastorale e aggiornamento inventario malghe – L.R. n. 52/78 – L.R. n. 14/92 – cap. n. 100745;
  6. Alberi monumentali, flora e fauna minore e certificazione materiale forestale – L.R. n. 53/74 L.R. n. 52/78 – L.R. n. 20/2002 – cap. n. 100117 – Legge n. 10/2013 – D.Lgs. n. 386/2003;

RITENUTO di delegare la firma degli atti esecutivi e dei provvedimenti inerenti i compiti e le attività previste dalle suddette materie al Direttore dell’Unità Organizzativa Politiche per lo sviluppo turistico della montagna;

decreta

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. di delegare al Direttore dell’Unità organizzativa Politiche per lo sviluppo turistico della montagna la firma degli atti esecutivi e dei provvedimenti inerenti i compiti e le attività previste nelle materie precisate in premessa;
  3. di stabilire che il presente atto esercita i suoi effetti fino a modifica o revoca del medesimo;
  4. di impegnare il Direttore delegato a trasmettere al Direttore del Turismo, per l’esercizio dei doveri di vigilanza e controllo in capo al delegante, i decreti oggetto della presenta delega contestualmente alla loro adozione;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione in forma integrale.

Mauro Giovanni Viti

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