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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA n. 30 del 17 settembre 2018
Autorizzazione all'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova ad acquisire n. 20 unità di personale categorie giuridiche B e C del comparto Funzioni locali a seguito dell'indizione di una procedura di reclutamento tramite l'istituto della mobilità (DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015, n. 1944/2016 e n. 2097/2017).
L’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova è autorizzato a ricoprire n. 20 posti vacanti in organico – appartenenti alle categorie giuridiche B e C del comparto Funzioni locali – a seguito dell’indizione di una procedura di reclutamento tramite l’istituto della mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. il cui costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo è pari a € 645.012,10.
Il Direttore
VISTA la DGR n. 1841 del 08/11/2011 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10 ‘Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Venetò. Avvio dell’attività ricognitiva”, che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:
1) modifiche in aumento di dotazioni organiche; 2) assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo; 3) individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti; 4) assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;
VISTE le DDGR n. 769 del 02/05/2012, n. 2563 dell’11/12/2012, n. 907 del 18/06/2013, n. 2591 del 30/12/2013, n. 2341 del 16/12/2014, n. 233 del 03/03/2015, n. 1862 del 23/12/2015 e n. 233/2015 che hanno confermato e prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 1841/2011 fino al 31/12/2016;
VISTA la DGR n. 1944 del 06/12/2016 che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2017 le disposizioni contenute nelle DDGR n. 1862/2015 e n. 233/2015 e ha introdotto la seguente modifica alle prescrizioni di cui alla lettera a., punto 1, della DGR n. 2563/2012 più volte prorogata: “sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale e in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165”;
VISTA la DGR n. 2097 del 19/12/2017 che ha confermato e prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 1944/2017 sino al 31/12/2018;
VISTE le note dell’ESU di Padova prot. n. 0003941 del 25/06/2018 e prot. n. 0004924 del 02/08/2018 con le quali l’Ente ha formulato la richiesta di autorizzazione: “a procedere nell’anno 2018, tramite l’istituto della mobilità esterna estesa alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. soggette a limitazione delle assunzioni di personale, ai sensi dell’art. 1, co. 47, della L. 30/12/2001, n. 311, con precedenza ai dipendenti degli enti strumentali della Regione Veneto aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, nell’eventualità non siano presentate domande o non risultino idonei candidati in possesso di tale requisito, selezionando gli altri candidati nel rispetto delle norme in materia di mobilità dei dipendenti pubblici, per l’acquisizione delle seguenti figure professionali:
Numero dipendenti
Profilo professionale
Categoria
Settore
Costo teorico massimo
1
collaboratore esecutivo
B1
Direzione
31.268,12
27.219,86
2
collaboratore cassiere
B3
Ristorazione universitaria
62.364,77
57.295,38
3
collaboratore magazziniere
ristorazione
93.547,16
85.943,06
collaboratore cuoco
4
collaboratore addetto si servizi ristorazione
125.072,48
108.879,43
assistente responsabile di U.O. semplice
C
residenze
106.005,70
91.898,82
collaboratore manutentore
manutenzioni
62.536,24
54.439,72
assistente informatico
sistemi informativi e automazione
70.670,47
61.265,88
Totale 20
645.012,10
572.885,21”
RILEVATO che l’ESU ha dichiarato che: “le assunzioni di personale come sopra indicate sono necessarie al fine di garantire il regolare funzionamento e l’apertura delle due ristorazioni a gestione diretta.”;
PRESO ATTO che l’ESU di Padova ha comunicato che il costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo del personale del comparto Funzioni locali che intende assumere, tramite mobilità, è pari a € 645.012,10 calcolato, in via prudenziale, prendendo a riferimento il costo delle posizioni economiche del personale riferite al valore massimo della progressione economica orizzontale delle diverse categorie giuridiche;
VISTO che l’ESU ha aggiornato il Piano delle azioni positive per la piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro, per il triennio 2016/2018, con decreto del Commissario straordinario n. 27 del 01/12/2016 ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198;
VISTO che l’ESU ha provveduto alla rideterminazione della dotazione organica con decreto del Commissario straordinario n. 44 del 21/12/2017 prevedendo complessivamente n. 157 unità di personale “a fronte di n. 131 unità effettivamente in servizio alla data del 31/07/2018”, come dichiarato dallo stesso con la nota prot. n. 0004924/2018;
VISTO il Piano triennale della performance 2018–2020 adottato con decreto del Commissario straordinario n. 3 del 27/02/2018 ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150;
VISTO che l’ESU ha adempiuto alla ricognizione annuale prevista ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. con decreto del Commissario straordinario n. 28 del 24/07/2018 non rilevando situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
VISTO che l’ESU ha approvato il Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 e il Piano annuale delle assunzioni 2018 prevedendo l’acquisizione di n. 20 unità di personale tramite l’istituto della mobilità ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con decreto del Commissario straordinario n. 29 del 01/08/2018;
PRESO ATTO che l’ESU ha, altresì, comunicato che la: “presente programmazione permette di rispettare il principio di riduzione delle spese di personale (media triennio 2011/2013 € 5.721.417,18) visto che la spesa teorica massima prevista per le n. 20 unità di personale che si intende acquisire nell’anno 2018 tramite l’istituto della mobilità esterna, quantificata in complessivi € 645.012,10 e sommata alla spesa del personale in servizio pari ad € 4.482.948,84, ammonta a complessivi € 5.127.960,94, risulta dunque inferiore al succitato limite”;
VISTO il parere espresso con nota prot. n. 0333194 del 09/08/2018 con cui la Direzione Organizzazione e Personale ha comunicato che: “Con riferimento alla richiesta di parere preventivo in oggetto, si prende atto del relativo contenuto, fermo restando l’obbligo dell’effettivo rispetto su base strutturale delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 557 e 557 quater della legge n. 296/2006, tra le cui voci di spesa si ricorda vanno computati anche gli oneri a carico dell’ente gravanti sul trattamento economico del personale.”;
CONSIDERATO che l’ESU ha dichiarato che: “la programmazione di personale per il triennio 2018-2019-2020 … si sviluppa nel rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale (art. 1, comma 557 e successivi della L. 27/12/2006, n. 296) con riferimento al valore medio riferito al triennio 2011-2012-2013. Pertanto anche per gli anni successivi al 2018 si conferma il contenimento delle spese di personale nel rispetto di tale parametro in conformità al bilancio di previsione triennale.”;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all’ESU di Padova l’autorizzazione richiesta, descritta in premessa;
RITENUTO opportuno subordinare tale autorizzazione, prevista dalla DGR n. 1841/2011, esclusivamente al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali regionali – alla condizione che l’ESU di Padova rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 2097/2017;
VISTO l’art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198;
VISTO l’art. 1, comma 557 e successivi, della L. 27/12/2006, n. 296 e s.m.i;
VISTO l’art. 10, comma 5, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150;
VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015, n. 1944/2016 e n. 2097/2017;
VISTI i Decreti del Commissario straordinario dell’ESU di Padova n. 27 del 01/12/2016, n. 38 del 01/12/2017, n. 44 del 21/12/2017, n. 3 del 27/02/2018, n. 28 del 24/07/2018 e n. 29 del 01/08/2018;
VISTE le note dell’ESU di Padova prot. n. 0003941 del 25/06/2018 e prot. n. 0004924 del 02/08/2018;
VISTO il parere della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 0333194 del 09/08/2018;
VISTA la nota della Direzione Formazione e Istruzione prot. n. 371411 del 13/09/2018 di trasmissione della proposta del presente decreto;
decreta
Santo Romano
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