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Materia: Appalti
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 88 del 20 luglio 2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di n. 2 apparati IBM Power per il Datacenter Lybra. Art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. D.G.R. n. 597 dell'8/5/2018, Allegato A, riga numero 38. Revoca in autotutela del procedimento di gara (CIG 7552022DB1) ai sensi dell'art. 21quiquies della L. 241/1990. Annullamento della prenotazione n. 6293 assunta con il DDR n. 81/2018. Reindizione della procedura CIG 757584590F e prenotazione di spesa.
Il provvedimento prende atto, confermando, della revoca ai sensi dell'art. 21quinquies della L. n. 241/1990 della procedura di gara in oggetto CIG 7552022DB1 operata dal Punto ordinante; autorizza inoltre la reindizione della procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisizione di n. 2 apparati IBM Power per il Datacenter Lybra, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base d'asta pari a complessivi 200.000,00 IVA esclusa, con annullamento della prenotazione n. 6293 assunta con il DDR n. 81/2018, reindizione della procedura CIG 757584590F e prenotazione di spesa. La procedura risulta inserita nell'ambito della programmazione biennale 2018 2019 della Direzione ICT e Agenda Digitale, approvata con D.G.R. n. 597 dell'8/5/2018, in particolare Allegato A, riga numero 38.
Il Direttore
Premesso che:
- con DDR n. 81/2018 della Direzione ICT e Azienda Digitale è stata indetta una procedura di gara per l’acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di n. 2 apparati IBM Power per il Datacenter Lybra, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, dando atto che la stessa recava codice CIG7552022DB1; con il medesimo decreto si assumeva la prenotazione n. n. 6293/2018; con il medesimo decreto si dava atto che il responsabile del procedimento era il dott. Idelfo Borgo, Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale
- il termine per la presentazione dell’offerta veniva fissato al 16/07/2018:
- in data 12/07/2018, il Responsabile del procedimento, punto ordinante, accertato che il capitolato speciale di gara era affetto da vizi di merito in quanto incompleto in tema di attività di installazione del materiale richiesto, verificato che nessuna offerta era stata presentata, procedeva sul Mepa ad una revoca in autotutela del procedimento di gara (CIG 7552022DB1) ai sensi dell’art.21 – quinquies della L. 241/1990, al fine di evitare un rallentamento dell’avvio dei previsti servizi informatici necessari al territorio regionale con lesione dell’interesse pubblico sotteso alla procedura di gara stessa;
Considerato che la revoca è intervenuta per le seguenti ragioni:
- il capitolato di gara richiedeva un servizio di installazione e start-up e configurazione e messa in produzione nonché assistenza; con tale locuzione l’amministrazione aveva ritenuto, in buona fede, di chiarire in modo inequivocabile, come fosse richiesto in capo all’offerente, in quanto presupposto necessario, la disponibilità di operare una migrazione del vecchio ambiente che si intendeva sostituire con i nuovi sistemi oggetto della procedura di acquisizione;
- il capitolato tuttavia, non specificando tali attività con precisione, avrebbe potuto ingenerare in capo ai potenziali offerenti una situazione di incertezza in merito alla necessità di effettuare una migrazione del vecchio ambiente definita in modo troppo succinto come “configurazione” dei nuovi sistemi; la prosecuzione del procedimento risultava senza dubbio inopportuna e contraria all’interesse pubblico originario in quanto comporterebbe un importante danno agli enti pubblici i cui servizi informatici sono rivolti alle attività istituzionali degli enti pubblici e al loro svolgimento di servizi alla collettività; dall’altra l’assenza di qualunque provvedimento in merito esporrebbe l’amministrazione all’elevato rischio di selezionare un’offerta non rispondente all’interesse originariamente perseguito, con ciò esponendo l’amministrazione a potenziali disservizi, contenziosi e ad ulteriori e nuovi costi;
Visto l’art. 21-quinquies, I comma, della legge n. 241/1990 ss.mm.ii., ai sensi del quale “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”.
Dato atto che,
- con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, per giurisprudenza ormai consolidata (C.d.S. III, 30 luglio 2013, n. 4026) è da ritenersi legittimo il provvedimento con il quale l’Amministrazione ex art. 21 quinquies della L. n. 241 del 1990 ss.mm.ii., proceda, in autotutela, alla “revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio precedente provvedimento amministrativo e che, con riguardo ad una procedura di evidenza pubblica, deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso, motivato anche con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa, ciò in quanto la ricordata disposizione ammette un ripensamento da parte della amministrazione a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario”;
- l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento (art. 97 della Costituzione), che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;
- che la revoca è intervenuta anteriormente alla scadenza dell’offerta, quando ancora nessuna offerta era stata trasmessa; è intervenuta pertanto in una fase in cui non si è perfezionato alcun vincolo giuridico;
- la revoca intervenuta prima dell’aggiudicazione provvisoria rientra nella potestà discrezionale dell’ente pubblico di disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara;
Verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere alla revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Ritenuto:
- di confermare e fare proprio l’operato del Punto Ordinante che in data 12/07/2018 ha proceduto alla revoca in autotutela del procedimento di gara (CIG 7552022DB1) ai sensi dell’art. 21–quinquies della L. n. 241/1990;
- di annullare la prenotazione n. 6293/2018 assunta con DDR n. 81/2018 sul cap. 7204 “Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale”, articolo 06 “Hardware” Livello V “Server” - Piano dei Conti U.2.02.01.07.001, del bilancio regionale 2018;
- di indire quindi una nuova procedura di acquisto che descriva con maggiore precisione e chiarezza il fabbisogno regionale, tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 per l’acquisizione di n. 2 apparati IBM Power per il Datacenter Lybra, sulla base dell’allegato Capitolato speciale (Allegato A);
- di determinare, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo del citato appalto, stimato sulla base della pregressa esperienza maturata nel settore, in euro 200.500,00 IVA esclusa, di cui Euro 500,00 quali costi da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 3 – bis, del d.lgs. 81/2008;
- di applicare, trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, in quanto rinvenibili sul mercato ordinario, di applicare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di non suddividere l’appalto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, in lotti ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di richiedere la prenotazione di spesa di € 244.610,00, Iva inclusa sul cap. 7204 “Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale”, articolo 06 “Hardware” Livello V “Server” - Piano dei Conti U.2.02.01.07.001, del bilancio regionale 2018;
Dato atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo;
- che la presente procedura risulta inserita nell’ambito della programmazione biennale 2018 2019 della Direzione ICT e Agenda Digitale, approvata con D.G.R. n. 597 dell’8/5/2018, in particolare Allegato A, riga numero 38;
- l’impegno di spesa verrà assunto con provvedimento del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale a seguito dell’aggiudicazione della procedura in oggetto
Vista la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 di approvazione delle linee guida sull’utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016);
Visto l’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione “Amministrazione trasparente”, nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge 190/2012;
- VISTO il D.lgs. n. 118 del 2011, ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonché la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, comma 450), la Legge n. 208 del 28/12/2015, all’art.1, commi 502 e 503 e la Legge n. 232 del 11/12/2016;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTA la D.G.R. n. 597 dell’8/5/2018;
- VISTO il DDR n. 81/2018 della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTO il Capitolato Speciale allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso (Allegato A);
- VISTA la DGR n. 81/2018 Direttive per la gestione del bilancio pluriennale 2018 – 2020;
- VISTA la L.R. n. 47/2017 di approvazione del bilancio di previsione Regione Veneto;
- VISTA la L. n. 241/1990.
decreta
Idelfo Borgo
Allegato “A” (omissis)
(seguono allegati)
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