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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 74 del 10 settembre 2018
Ecotrasporti S.r.l., con sede legale in Via A. De Gasperi, 84 36022 Cassola (VI) (Codice Fiscale e P.IVA 02317690252). Adeguamento logistico/operativo dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti specilli pericolosi e non pericolosi. Modifica alla D.G.R. n. 2399 del 29/11/2011. Comune di localizzazione: Cassola (VI). Comune interessato: Rossano Veneto (VI). Istanza di procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni/condizioni ambientali.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali/prescrizioni, il progetto presentato dalla Società Ecotraspori S.r.l. che prevede l'adeguamento logistico/operativo dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti specilli pericolosi e non pericolosi (con modifica alla D.G.R. n. 2399 del 29/11/2011), in Comune di Cassola (VI).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale (V.IA.) presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di V.IA., abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26/03/1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
CONSIDERATO che, la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 2399 del 29/12/2011, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed approvazione del progetto, con contestuale rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’intervento di delocalizzazione dell’attività in questione;
TENUTO CONTO che, il trasferimento dell’attività nel nuovo impianto aveva come obiettivi fondamentali l’ottimizzazione del trasporto, della valorizzazione e delle destinazioni finali dei rifiuti; in particolare esso è stato finalizzato:
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettere r), t), z.a) z.b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Ecotrasporti S.r.l., con sede legale in Via A. De Gasperi, 84 – 36022 Cassola (VI) (Codice Fiscale e P.IVA 02317690252), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa V.IA. con protocollo 53757 in data 09/02/2017;
VISTA la nota protocollo 104597 in data 14/03/2017, con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, e dato, altresì, contestuale notizia di avvio del procedimento;
CONSIDERATO che il progetto in esame prevedeva in sintesi i seguenti interventi e modifiche per migliorare la “funzionalità” del nuovo impianto:
CONSIDERATO che non sono state richieste variazioni delle potenzialità massima di 22¿150 tonnellate/anno dell’impianto e della capacità di stoccaggio (istantanea) di 2¿200 tonnellate già autorizzate con D.G.R.V. n. 2399 del 29/12/2011, ma soltanto di meglio precisare la distinzione tra le quantità stoccabili di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.IA. del 03/05/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
PRESO ATTO durante l’iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 19 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2017):
Mittente
Data acquisizione al protocollo regionale
Numero protocollo regionale
Comune di Cassola (VI)
24/04/2017
160933
Comune di Rossano Veneto (VI)
159946
Comitato “No gassificatore”
28/04/2017
166657
06/08/2018
320723
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che, con nota in data 04/05/2018 – protocollo 164192, gli Uffici regionali dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno trasmesso all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, presentata dalla Ditta proponente ai sensi del punto 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017, al fine di acquisire un parere in merito;
CONSIDERATO che l’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 185961, acquista dagli Uffici dell’U.O. V.I.A in data 21/05/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 99/2018 in data 16/05/2018, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2017);
VISTA la comunicazione della Direzione Ambiente in data 24/05/2017 – protocollo 202791, indirizzata al Comune di Cassola (VI) ed alla Ditta proponente, nella quale si evidenziava:
PRESO ATTO della sospensione della procedura di verifica di assoggettabilità avviata in data 14/03/2017, a seguito di quanto evidenziato dalla Direzione Ambiente;
PRESO ATTO della nota acquisita al protocollo regionale 293353 in data 17/07/2017, con la quale la Ditta Ecotrasporti S.r.l. ha dichiarato di aver ottemperato, in data 29/06/2017, al trasferimento dell’attività nel sito autorizzato di Via dell’Industria, 5 in Comune di Cassola (VI);
VISTA la nota del 12.06.2017, assunta al prot. reg. n. 242703 del 21.06.2017, con la quale, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3/2000, è stata trasmessa la Dichiarazione di ultimazione delle opere e la Relazione del Direttore lavori (Geom. Stefano Carlesso) comprensiva del collaudo delle aree di stoccaggio, dalla quale si evince che sono state apportate alcune varianti in corso d’opera, ritenute migliorative e non sostanziali e che non alterano in alcun modo le quantità lavorate, le tipologie di rifiuti autorizzate e quanto già approvato dalla Commissione Regionale con la sopra richiamata D.G.R. n. 2399 del 29/12/2011;
CONSIDERATO che la documentazione di cui sopra certifica l’avvenuta realizzazione delle modifiche elencate nel Capitolo 3 della Relazione tecnica (Elaborato A1 del Progetto Preliminare presentato per lo Screening) “Definizione dei settori e delle aree dell’impianto: ridimensionamento e riorganizzazione”, e che pertanto dette modifiche non sono piò oggetto di valutazione;
VISTA la nota del 07/12/2017 (assunta al prot. reg. n. 517057 del 11.12.2017) con la quale è stato trasmesso il certificato di Collaudo funzionale dell’installazione, ove si richiamano le modifiche sopra richiamate e si conferma l’avvenuta realizzazione e collaudo delle stesse;
PRESO ATTO della nota della Ditta Ecotrasporti S.r.l. trasmessa alla Direzione Ambiente (acquisita al protocollo regionale 533674 in data 21/12/2017), con la quale veniva richiesto contestualmente il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ed il riavvio della procedura di verifica di assoggettabilità;
TENUTO CONTO la Direzione regionale Ambiente in sede di Comitato Tecnico regionale V.I.A., svoltosi in data 23/05/2018, ha ritenuto che non ci fossero più motivi ostativi al riavvio del procedimento di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016) de quo;
TENUTO CONTO che al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 24/07/2018, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l’area interessata dall’intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato:
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
L’area in disponibilità a Ecotrasporti Srl è catastalmente censita in Comune di Cassola al foglio 4, mappali nn. 1890-1893-1896; la superficie utile ascende a circa 6¿400 mq; essa confina: ad ovest con un’area verde alberata di filtro e mascheramento rispetto all’adiacente “Lotto n. 1A”, ad est con il “Lotto n. 2B”, a nord con il terminale della strada di accesso al sito di progetto e a sud con Via dell’Industria (che raccorda la nuova Zona Artigianale Industriale alla rete viaria esistente).
CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
Il progetto autorizzato presenta i seguenti dati relativamente alla capacità produttiva dell’impianto:
Non è avanzata richiesta di variazione dei dati dimensionali esposti, soltanto di specificare l’esatta ripartizione dello stoccaggio istantaneo, anche ai fini del pagamento delle garanzie finanziarie:
Le seguenti tabelle riassumono i dati dimensionali autorizzati e la richiesta di precisazione:
Stoccaggio (R13-D15)
Tipologia
Mg
Stoccaggio Settore 1
NP
280
Stoccaggio altri settori
NP e P
1920
totale
2.200
Da meglio precisare come:
Stoccaggio NP
1.200
Stoccaggio P
P
1.000
Le modifiche progettate per migliorare la “funzionalità” del nuovo impianto riguardano due macroargomenti fondamentali che caratterizzano l’attività stessa nel nuovo stabile ovvero la riorganizzazione dei settori e delle aree dell’impianto e la ridefinizione delle operazioni previste associate alle tipologie di rifiuti ammissibili nello stesso. Sono altresì richiesti l’incremento di codici CER autorizzati e la possibilità di effettuare attività di miscelazione di rifiuti in deroga, ai sensi dell’art 187 comma 2 del d.lgs. 152/2006 e non in deroga.
Di seguito sono riassunte le varianti proposte al progetto di delocalizzazione dell’impianto di stoccaggio e recupero rifiuti, della Ditta Ecotrasporti S.r.l., preso atto delle modifiche in corso d’opera già realizzate e collaudate:
Introduzione dell’operazione di confezionamento riconfezionamento e sconfezionamento anche per i rifiuti destinati al recupero, quindi, individuata come R12.
È richiesto di individuare l’operazione di selezione solidi non pericolosi e pericolosi, al fine di sottrarre eventuali rifiuti da destinare a diverse attività di recupero o smaltimento all’interno dello stesso impianto o presso impianti terzi, come operazione D14 anziché D13. È mantenuta l’operazione R12.
Procedura non associata ad alcuna operazione di smaltimento D o recupero R.
È richiesto di allargare a tutti i codici C.E.R. ammessi all’impianto la possibilità di eseguire l’operazione di triturazione e pressatura, purché con stato fisico solido o fangoso e con caratteristiche chimico-fisiche compatibili con questa tipologia di operazione.
È richiesto di allargare ad altri codici tale operazione e operare tale separazione anche ai rifiuti liquidi contenuti in contenitori, e non solo in autobotti. Operazione che potrà essere svolta, in tal caso, tramite pompa da travaso o autospurgo con invio delle due fasi in altri contenitori.
Attività diretta ai rifiuti liquidi in ingresso che presentano un affiorato oleoso. È attuata la separazione della frazione oleosa per azione gravimetrica durante l’operazione di scarico, tramite travaso dei contenitori o direttamente nei serbatoi fissi di stoccaggio.
Alla frazione oleosa separata è attribuito il codice C.E.R. 13.xx.xx. oppure C.E.R. 19.xx.xx mentre la frazione liquida rimanente mantiene il codice C.E.R. originario.
È richiesta l’operazione di miscelazione dei rifiuti non in deroga e in deroga all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Solo la miscelazione in deroga all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. richiede specifica autorizzazione relativamente solo rifiuti pericolosi.
La miscelazione è operata fra rifiuti con lo stesso stato fisico, ad eccezione dei rifiuti solidi che potranno essere miscelati con rifiuti fangosi palabili.
La miscelazione potrà essere effettuata tra rifiuti aventi medesimo destino di smaltimento o recupero e con compatibili caratteristiche chimiche al fine di evitare alcun tipo di reazione chimica ed esotermica incontrollata, sviluppo di gas tossici o molesti, polimerizzazione violenta con rischio di incendio a contatto con l’aria e di garantire, più in generale, che non vi sia alcun pericolo, neanche indiretto, alla salute dell’uomo e per l’ambiente.
Le operazioni per la formazione di miscele dovranno avvenire previa verifica preliminare sulla scorta di adeguate verifiche, anche analitiche, sulla natura e sulla compatibilità di rifiuti e di prove sperimentali effettuate nel locale, all’interno della palazzina uffici, allestito per lo svolgimento di tali accertamenti.
Non è effettuata la miscelazione di rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolo: HP1, HP2, HP9, HP12 ed HP15.
CONSIDERATO che le modifiche proposte al capitolo 3 sono state realizzate in corso d’opera e collaudate;
CONSIDERATO che le altre modifiche proposte sono di tipo gestionale e afferiscono ad attività di gestione rifiuti già autorizzate (da effettuarsi su nuovi CER) oppure prevedono nuove operazioni di gestione rifiuti, mantenendo tuttavia invariate la potenzialità di lavorazione e la capacità di stoccaggio;
CONSIDERATO con riferimento alle affermazioni riportate al § 4.1 pag. 30, che le operazioni di stoccaggio (R13-D15) devono essere distinte da quelle di accorpamento (R12-D14) e che l’accorpamento può essere svolto anche mediante sconfezionamento /riconfezionamento;
CONSIDERATO che, per quanto concerne le attività di selezione/cernita di rifiuti non pericolosi previste nel Settore 1 (§ 4.2), per le quali non sono previste modifiche, si presuppone l’accorpamento delle frazioni esitanti da tale separazione di rifiuti misti e che, vista la tipologia dei rifiuti sottoposti a tale operazione sia adeguata per tale modalità di selezione e gestione delle frazioni esitanti;
CONSIDERATO che le operazioni di riconfezionamento di rifiuti conferiti con imballaggi deteriorati o rotti (§ 4.3), per singolo CER e singola partita, possono essere svolte anche nella filiera del recupero (R12), oltre che in quella dello smaltimento (D14), senza che questo costituisca modifica sostanziale alle attività autorizzate;
CONSIDERATO che nella configurazione di progetto i rifiuti pericolosi potevano essere sottoposti esclusivamente allo stoccaggio (con eventuale riconfezionamento dell’imballo deteriorato, per singola partita, in D14) e, per quanto riguarda la selezione/cernita di rifiuti misti, vi potevano essere sottoposti esclusivamente i rifiuti costituiti da batterie e RAEE (Settore 2);
CONSIDERATO che nel progetto (§ 4.4), per quanto riguarda la selezione/cernita di rifiuti solidi pericolosi, si richiede che tutti i rifiuti in ingresso all’impianto, siano essi pericolosi o non pericolosi, possano essere sottoposti a una selezione “negativa” di frazioni destinabili ad altre operazioni (“per sottrarre parti o frazioni di rifiuti destinati a diverse attività di recupero e smaltimento”), da codificarsi che R12-D14;
RITENUTO che l’attività sopra descritta sia da ricondursi alle operazioni di “eliminazione delle frazioni estranee” o “separazione di frazioni singole” (diversamente dalla selezione/cernita di rifiuti misti sopra richiamata), ove il rifiuto in ingresso mantiene il CER originario e le frazioni separate possono essere inviate a R o D con CER differenti; che tale attività rientri tra quelle definite di selezione/cernita e vada indicata con R12-D13 e non con R12-D14, anche alla luce della nota 2 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. 152/2006;
CONSIDERATO che non si condividono le affermazioni concernenti la registrazione delle operazioni di adeguamento volumetrico (presenti al § 4.5, pag. 32-33), essendo le operazioni di adeguamento volumetrico operazioni di gestione rifiuti a tutti gli effetti (come peraltro evidenziato nella nota 2 dell’Allegato B e nota 7 dell’Allegato C della Parte IV del d.lgs. 152/2006) e che pertanto queste ultime sono da individuarsi con R12/D13;
CONSIDERATO che la proposta prevede che alle operazioni di adeguamento volumetrico possano essere assoggettati tutti i rifiuti in ingresso all’installazione (rispetto ai soli 150110*, 150202*, 150203) ferme restando le condizioni previste di stato fisico solido/fangoso e la compatibilità chimico-fisica con tale operazione;
CONSIDERATO che le attività di separazione solido/liquido così come autorizzate, riguardano la separazione di fase a seguito del lavaggio delle autobotti che hanno conferito i CER 080120, 190814, 120109*, 120301* e che la modifica richiesta (§ 4.6) consiste nell’ampliamento di tale separazione di fase ad altre tipologie di rifiuti, con l’inserimento in questa operazione di altri 150 CER – 36 nuovi CER e 114 già autorizzati in ingresso;
CONSIDERATO che la proposta progettuale per le attività di separazione di rifiuti bifasici di cui al punto precedente riguardano sia rifiuti conferiti all’interno di autobotti (da sottoporre pertanto al lavaggio) sia all’interno di contenitori e che pertanto si dovranno specificare, nel provvedimento di autorizzazione, le differenti modalità di gestione dei rifiuti e delle frazioni separate, nonché le corrette operazioni attribuibili a tale lavorazione e le procedura di caratterizzazione dei rifiuti da queste esitanti;
CONSIDERATO che la proposta progettuale prevede, al medesimo paragrafo (§ 4.6) la possibilità di procedere alla separazione di fase di rifiuti, a seguito di decantazione naturale per gravità, su rifiuti costituiti da solventi esausti o simili, individuabili tra i medesimi rifiuti definiti “bifasici” (154 CER complessivi);
CONSIDERATO che la proposta progettuale prevede (§ 4.7) altresì la separazione di fase per gravità naturale di frazioni oleose affioranti, all’interno di cisterne e contenitori, su 36 CER, tutti già autorizzati, tranne uno;
RITENUTO di individuare, per tutte le attività che sono costituite da selezioni, cernite o separazioni comunque definite le operazioni R12 e D13, come specificato nota 2 dell’Allegato B e alla nota 7 dell’Allegato C alla Parte IV del d.lgs. 152/2006;
CONSIDERATO che la proposta progettuale prevede altresì l’inserimento della nuova attività di miscelazione (in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. 152/2006 e non in deroga), da effettuarsi su 196 CER (62 nuovi CER e 134 già autorizzati), di cui sono presentati i gruppi di miscelazione in deroga, ferma restando la potenzialità annuale di lavorazione;
CONSIDERATO che, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2017, anche la miscelazione non in deroga deve essere autorizzata e che è stata emanata la DGRV n. 119/2018;
CONSIDERATO che la proposta progettuale prevede l’inserimento di 106 nuovi codici CER, di cui 60 pericolosi (rispetto a 135 CER pericolosi già gestibili);
RITENUTO di meglio precisare la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi stoccabili nell’installazione, rispetto alle indicazioni per singolo settore, nel senso sopra indicato
VERIFICATI i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;
CONSIDERATO che il progetto si inserisce in un contesto già fortemente delineato dalla presenza di infrastrutture e che lo stesso non prevede nuove opere;
CONSIDERATO sulla base degli elementi acquisiti che la realizzazione dei lavori in progetto non comporta rischi di incidenti rilevanti sull’ambiente né per la salute umana;
CONSIDERATO che l’intervento è ammissibile in rapporto alla pianificazione territoriale e ambientale presente sul contesto di localizzazione;
PRESO ATTO dell’osservazione dal Comune di Rossano Veneto (VI) durante l’iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 19 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2017):
SENTITO il Comitato Tecnico regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, il quale, nella seduta del 01/08/2018, ha valutato che il progetto in questione, tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte IIa del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con l’adeguamento del progetto, per il prosieguo dell’iter istruttorio alle seguenti condizioni ambientali/prescrizioni:
CONDIZIONI AMBIENTALI/PRESCRIZIONI
CONSIDERATO che, nella riunione del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale del 01/08/2018, sono state approvate seduta stante le determinazioni del Comitato;
decreta
Luigi Masia
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