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Bur n. 97 del 25 settembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 74 del 10 settembre 2018

Ecotrasporti S.r.l., con sede legale in Via A. De Gasperi, 84 36022 Cassola (VI) (Codice Fiscale e P.IVA 02317690252). Adeguamento logistico/operativo dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti specilli pericolosi e non pericolosi. Modifica alla D.G.R. n. 2399 del 29/11/2011. Comune di localizzazione: Cassola (VI). Comune interessato: Rossano Veneto (VI). Istanza di procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni/condizioni ambientali.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali/prescrizioni, il progetto presentato dalla Società Ecotraspori S.r.l. che prevede l'adeguamento logistico/operativo dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti specilli pericolosi e non pericolosi (con modifica alla D.G.R. n. 2399 del 29/11/2011), in Comune di Cassola (VI).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale (V.IA.) presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di V.IA., abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26/03/1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

CONSIDERATO che, la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 2399 del 29/12/2011, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed approvazione del progetto, con contestuale rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’intervento di delocalizzazione dell’attività in questione;

TENUTO CONTO che, il trasferimento dell’attività nel nuovo impianto aveva come obiettivi fondamentali l’ottimizzazione del trasporto, della valorizzazione e delle destinazioni finali dei rifiuti; in particolare esso è stato finalizzato:

  • ad agevolare il raccordo fra domanda di raccolta/allontanamento di rifiuti e offerta di appropriate forme di recupero e smaltimento;
  • all’ottimizzazione del trasporto dei rifiuti;
  • alla selezione di materiali e componenti destinabili al riutilizzo o comunque alla preselezione di rifiuti da avviare ad ulteriori operazioni di recupero presso terzi autorizzati;
  • alla manipolazione di rifiuti con cautele tali da evitare formazioni di scarichi idrici di processo, scarichi incontrollati di rifiuti, emissioni in atmosfera;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettere r), t), z.a) z.b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Ecotrasporti S.r.l., con sede legale in Via A. De Gasperi, 84 – 36022 Cassola (VI) (Codice Fiscale e P.IVA 02317690252), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa V.IA. con protocollo 53757 in data 09/02/2017;

VISTA la nota protocollo 104597 in data 14/03/2017, con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, e dato, altresì, contestuale notizia di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che il progetto in esame prevedeva in sintesi i seguenti interventi e modifiche per migliorare la “funzionalità” del nuovo impianto:

  • riorganizzazione dei settori e delle aree dell’impianto
  • ridefinizione delle operazioni previste associate alle tipologie di rifiuti ammissibili nello stesso
  • incremento di codici CER autorizzati
  • introduzione delle operazioni di miscelazione di rifiuti, in deroga al comma 1 dell’art 187 del d.lgs. 152/2006 e non in deroga;

CONSIDERATO che non sono state richieste variazioni delle potenzialità massima di 22¿150 tonnellate/anno dell’impianto e della capacità di stoccaggio (istantanea) di 2¿200 tonnellate già autorizzate con D.G.R.V. n. 2399 del 29/12/2011, ma soltanto di meglio precisare la distinzione tra le quantità stoccabili di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.IA. del 03/05/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO durante l’iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 19 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2017): 

Mittente

Data acquisizione al
protocollo regionale

Numero
protocollo regionale

Comune di Cassola (VI)

24/04/2017

160933

Comune di Rossano Veneto (VI)

24/04/2017

159946

Comitato “No gassificatore”

28/04/2017

166657

Comune di Rossano Veneto (VI)

06/08/2018

320723

 
 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con nota in data 04/05/2018 – protocollo 164192, gli Uffici regionali dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno trasmesso all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, presentata dalla Ditta proponente ai sensi del punto 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017, al fine di acquisire un parere in merito;

CONSIDERATO che l’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 185961, acquista dagli Uffici dell’U.O. V.I.A in data 21/05/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 99/2018 in data 16/05/2018, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2017);

VISTA la comunicazione della Direzione Ambiente in data 24/05/2017 – protocollo 202791, indirizzata al Comune di Cassola (VI) ed alla Ditta proponente, nella quale si evidenziava:

  • lo stato di fatto della realizzazione/installazione dell’impianto a seguito dell’emissione della Delibera regionale di autorizzazione n. 2399/2011;
  • le proroghe rilasciate in materia di A.I.A. per la conclusione di fine lavori, la comunicazione di avvio provvisorio e la documentazione in ottemperanza alla D.G.R. n. 2794/2010;
  • il persistere dei motivi che impedirebbero la messa in esercizio provvisorio dell’installazione (già peraltro strutturalmente completata) e le conseguenti operazioni necessarie alla predisposizione del certificato di collaudo funzionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia;
  • che allo stato di fatto non sussistevano le condizioni per valutare compiutamente le proposte di modifica progettuale avanzate dalla Ditta ai fini della verifica dell’assoggettabilità alla procedura di V.I.A.;
  • che il 30/06/2017 era il termine ultimo per la presentazione, da parte della Ditta Ecotrasporti S.r.l., della dichiarazione di fine lavori, la comunicazione di avvio provvisorio e la documentazione in ottemperanza alla D.G.R. n. 2794/2010 (Primi indirizzi operativi concernenti l'attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l'avvalimento dell'Arpav (lr n. 33/1985 art. 5/bis, commi 7 e 8 e successive modifiche e integrazioni);
  • che in caso contrario, allo spirare del summenzionato termine, la procedura di V.I.A. già espletata e conclusasi con la D.G.R. n. 2399/2011, doveva essere reiterata come previsto dall’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della sospensione della procedura di verifica di assoggettabilità avviata in data 14/03/2017, a seguito di quanto evidenziato dalla Direzione Ambiente;

PRESO ATTO della nota acquisita al protocollo regionale 293353 in data 17/07/2017, con la quale la Ditta Ecotrasporti S.r.l. ha dichiarato di aver ottemperato, in data 29/06/2017, al trasferimento dell’attività nel sito autorizzato di Via dell’Industria, 5 in Comune di Cassola (VI);

VISTA la nota del 12.06.2017, assunta al prot. reg. n. 242703 del 21.06.2017, con la quale, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3/2000, è stata trasmessa la Dichiarazione di ultimazione delle opere e la Relazione del Direttore lavori (Geom. Stefano Carlesso) comprensiva del collaudo delle aree di stoccaggio, dalla quale si evince che sono state apportate alcune varianti in corso d’opera, ritenute migliorative e non sostanziali e che non alterano in alcun modo le quantità lavorate, le tipologie di rifiuti autorizzate e quanto già approvato dalla Commissione Regionale con la sopra richiamata D.G.R. n. 2399 del 29/12/2011;

CONSIDERATO che la documentazione di cui sopra certifica l’avvenuta realizzazione delle modifiche elencate nel Capitolo 3 della Relazione tecnica (Elaborato A1 del Progetto Preliminare presentato per lo Screening) “Definizione dei settori e delle aree dell’impianto: ridimensionamento e riorganizzazione”, e che pertanto dette modifiche non sono piò oggetto di valutazione;

VISTA la nota del 07/12/2017 (assunta al prot. reg. n. 517057 del 11.12.2017) con la quale è stato trasmesso il certificato di Collaudo funzionale dell’installazione, ove si richiamano le modifiche sopra richiamate e si conferma l’avvenuta realizzazione e collaudo delle stesse;

PRESO ATTO della nota della Ditta Ecotrasporti S.r.l. trasmessa alla Direzione Ambiente (acquisita al protocollo regionale 533674 in data 21/12/2017), con la quale veniva richiesto contestualmente il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ed il riavvio della procedura di verifica di assoggettabilità;

TENUTO CONTO la Direzione regionale Ambiente in sede di Comitato Tecnico regionale V.I.A., svoltosi in data 23/05/2018, ha ritenuto che non ci fossero più motivi ostativi al riavvio del procedimento di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016) de quo;

TENUTO CONTO che al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 24/07/2018, ha svolto un sopralluogo tecnico presso l’area interessata dall’intervento al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato:

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

L’area in disponibilità a Ecotrasporti Srl è catastalmente censita in Comune di Cassola al foglio 4, mappali nn. 1890-1893-1896; la superficie utile ascende a circa 6¿400 mq; essa confina: ad ovest con un’area verde alberata di filtro e mascheramento rispetto all’adiacente “Lotto n. 1A”, ad est con il “Lotto n. 2B”, a nord con il terminale della strada di accesso al sito di progetto e a sud con Via dell’Industria (che raccorda la nuova Zona Artigianale Industriale alla rete viaria esistente).

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO

Il progetto autorizzato presenta i seguenti dati relativamente alla capacità produttiva dell’impianto:

  • potenzialità massima complessiva dell’impianto: 22¿150 t/anno di rifiuti.
  • flusso medio giornaliero di rifiuti: 90 t/giorno per 250 gg/anno
  • capacità di stoccaggio istantanea complessiva massima di rifiuti (potenziale): 2¿200 t.

Non è avanzata richiesta di variazione dei dati dimensionali esposti, soltanto di specificare l’esatta ripartizione dello stoccaggio istantaneo, anche ai fini del pagamento delle garanzie finanziarie:

  • 1¿000 t di rifiuti pericolosi
  • 1.200 t di rifiuti non pericolosi.

Le seguenti tabelle riassumono i dati dimensionali autorizzati e la richiesta di precisazione:

Stoccaggio (R13-D15)

Tipologia

Mg

Stoccaggio Settore 1

NP

280

Stoccaggio altri settori

NP e P

1920

totale

 

2.200

 

Da meglio precisare come:

Stoccaggio (R13-D15)

Tipologia

Mg

Stoccaggio NP

NP

1.200

Stoccaggio P

P

1.000

totale

 

2.200

 

Le modifiche progettate per migliorare la “funzionalità” del nuovo impianto riguardano due macroargomenti fondamentali che caratterizzano l’attività stessa nel nuovo stabile ovvero la riorganizzazione dei settori e delle aree dell’impianto e la ridefinizione delle operazioni previste associate alle tipologie di rifiuti ammissibili nello stesso. Sono altresì richiesti l’incremento di codici CER autorizzati e la possibilità di effettuare attività di miscelazione di rifiuti in deroga, ai sensi dell’art 187 comma 2 del d.lgs. 152/2006 e non in deroga.

Di seguito sono riassunte le varianti proposte al progetto di delocalizzazione dell’impianto di stoccaggio e recupero rifiuti, della Ditta Ecotrasporti S.r.l., preso atto delle modifiche in corso d’opera già realizzate e collaudate:

  • OPERAZIONI DI CONFEZIONAMENTO E SCONFEZIONAMENTO (D14 – R12)

Introduzione dell’operazione di confezionamento riconfezionamento e sconfezionamento anche per i rifiuti destinati al recupero, quindi, individuata come R12.

  • OPERAZIONI DI SELEZIONE DI RIFIUTI SOLIDI PER SOTTRARRE PARTI O FRAZIONI DI RIFIUTI DESTINATI A DIVERSE ATTIVITÀ DI RECUPERO E SMALTIMENTO (D14 – R12)

È richiesto di individuare l’operazione di selezione solidi non pericolosi e pericolosi, al fine di sottrarre eventuali rifiuti da destinare a diverse attività di recupero o smaltimento all’interno dello stesso impianto o presso impianti terzi, come operazione D14 anziché D13. È mantenuta l’operazione R12.

  • OPERAZIONI DI ADEGUAMENTO VOLUMETRICO (TRITURAZIONE E PRESSATURA)

Procedura non associata ad alcuna operazione di smaltimento D o recupero R.

È richiesto di allargare a tutti i codici C.E.R. ammessi all’impianto la possibilità di eseguire l’operazione di triturazione e pressatura, purché con stato fisico solido o fangoso e con caratteristiche chimico-fisiche compatibili con questa tipologia di operazione.

  • OPERAZIONE DI SEPARAZIONE DEI SOLIDI DALLA FASE LIQUIDA DI PARTICOLARI RIFIUTI (LIQUIDI “BIFASICI”) (D14 – R12)

È richiesto di allargare ad altri codici tale operazione e operare tale separazione anche ai rifiuti liquidi contenuti in contenitori, e non solo in autobotti. Operazione che potrà essere svolta, in tal caso, tramite pompa da travaso o autospurgo con invio delle due fasi in altri contenitori.

  • SEPARAZIONE DEGLI AFFIORATI OLEOSI DI RIFIUTI LIQUIDI (D14 – R12)

Attività diretta ai rifiuti liquidi in ingresso che presentano un affiorato oleoso. È attuata la separazione della frazione oleosa per azione gravimetrica durante l’operazione di scarico, tramite travaso dei contenitori o direttamente nei serbatoi fissi di stoccaggio.

Alla frazione oleosa separata è attribuito il codice C.E.R. 13.xx.xx. oppure C.E.R. 19.xx.xx mentre la frazione liquida rimanente mantiene il codice C.E.R. originario.

  • OPERAZIONE DI MISCELAZIONE DEI RIFIUTI NON IN DEROGA E IN DEROGA DI CUI
    ALL’ART. 187 DEL D.LGS 152/06 (D13 – R12)

È richiesta l’operazione di miscelazione dei rifiuti non in deroga e in deroga all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Solo la miscelazione in deroga all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. richiede specifica autorizzazione relativamente solo rifiuti pericolosi.

La miscelazione è operata fra rifiuti con lo stesso stato fisico, ad eccezione dei rifiuti solidi che potranno essere miscelati con rifiuti fangosi palabili.

La miscelazione potrà essere effettuata tra rifiuti aventi medesimo destino di smaltimento o recupero e con compatibili caratteristiche chimiche al fine di evitare alcun tipo di reazione chimica ed esotermica incontrollata, sviluppo di gas tossici o molesti, polimerizzazione violenta con rischio di incendio a contatto con l’aria e di garantire, più in generale, che non vi sia alcun pericolo, neanche indiretto, alla salute dell’uomo e per l’ambiente.

Le operazioni per la formazione di miscele dovranno avvenire previa verifica preliminare sulla scorta di adeguate verifiche, anche analitiche, sulla natura e sulla compatibilità di rifiuti e di prove sperimentali effettuate nel locale, all’interno della palazzina uffici, allestito per lo svolgimento di tali accertamenti.

Non è effettuata la miscelazione di rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolo: HP1, HP2, HP9, HP12 ed HP15.

CONSIDERATO che le modifiche proposte al capitolo 3 sono state realizzate in corso d’opera e collaudate;

CONSIDERATO che le altre modifiche proposte sono di tipo gestionale e afferiscono ad attività di gestione rifiuti già autorizzate (da effettuarsi su nuovi CER) oppure prevedono nuove operazioni di gestione rifiuti, mantenendo tuttavia invariate la potenzialità di lavorazione e la capacità di stoccaggio;

CONSIDERATO con riferimento alle affermazioni riportate al § 4.1 pag. 30, che le operazioni di stoccaggio (R13-D15) devono essere distinte da quelle di accorpamento (R12-D14) e che l’accorpamento può essere svolto anche mediante sconfezionamento /riconfezionamento;

CONSIDERATO che, per quanto concerne le attività di selezione/cernita di rifiuti non pericolosi previste nel Settore 1 (§ 4.2), per le quali non sono previste modifiche, si presuppone l’accorpamento delle frazioni esitanti da tale separazione di rifiuti misti e che, vista la tipologia dei rifiuti sottoposti a tale operazione sia adeguata per tale modalità di selezione e gestione delle frazioni esitanti;

CONSIDERATO che le operazioni di riconfezionamento di rifiuti conferiti con imballaggi deteriorati o rotti (§ 4.3), per singolo CER e singola partita, possono essere svolte anche nella filiera del recupero (R12), oltre che in quella dello smaltimento (D14), senza che questo costituisca modifica sostanziale alle attività autorizzate;

CONSIDERATO che nella configurazione di progetto i rifiuti pericolosi potevano essere sottoposti esclusivamente allo stoccaggio (con eventuale riconfezionamento dell’imballo deteriorato, per singola partita, in D14) e, per quanto riguarda la selezione/cernita di rifiuti misti, vi potevano essere sottoposti esclusivamente i rifiuti costituiti da batterie e RAEE (Settore 2);

CONSIDERATO che nel progetto (§ 4.4), per quanto riguarda la selezione/cernita di rifiuti solidi pericolosi, si richiede che tutti i rifiuti in ingresso all’impianto, siano essi pericolosi o non pericolosi, possano essere sottoposti a una selezione “negativa” di frazioni destinabili ad altre operazioni (“per sottrarre parti o frazioni di rifiuti destinati a diverse attività di recupero e smaltimento”), da codificarsi che R12-D14;

RITENUTO che l’attività sopra descritta sia da ricondursi alle operazioni di “eliminazione delle frazioni estranee” o “separazione di frazioni singole” (diversamente dalla selezione/cernita di rifiuti misti sopra richiamata), ove il rifiuto in ingresso mantiene il CER originario e le frazioni separate possono essere inviate a R o D con CER differenti; che tale attività rientri tra quelle definite di selezione/cernita e vada indicata con R12-D13 e non con R12-D14, anche alla luce della nota 2 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che non si condividono le affermazioni concernenti la registrazione delle operazioni di adeguamento volumetrico (presenti al § 4.5, pag. 32-33), essendo le operazioni di adeguamento volumetrico operazioni di gestione rifiuti a tutti gli effetti (come peraltro evidenziato nella nota 2 dell’Allegato B e nota 7 dell’Allegato C della Parte IV del d.lgs. 152/2006) e che pertanto queste ultime sono da individuarsi con R12/D13;

CONSIDERATO che la proposta prevede che alle operazioni di adeguamento volumetrico possano essere assoggettati tutti i rifiuti in ingresso all’installazione (rispetto ai soli 150110*, 150202*, 150203) ferme restando le condizioni previste di stato fisico solido/fangoso e la compatibilità chimico-fisica con tale operazione;

CONSIDERATO che le attività di separazione solido/liquido così come autorizzate, riguardano la separazione di fase a seguito del lavaggio delle autobotti che hanno conferito i CER 080120, 190814, 120109*, 120301* e che la modifica richiesta (§ 4.6) consiste nell’ampliamento di tale separazione di fase ad altre tipologie di rifiuti, con l’inserimento in questa operazione di altri 150 CER – 36 nuovi CER e 114 già autorizzati in ingresso;

CONSIDERATO che la proposta progettuale per le attività di separazione di rifiuti bifasici di cui al punto precedente riguardano sia rifiuti conferiti all’interno di autobotti (da sottoporre pertanto al lavaggio) sia all’interno di contenitori e che pertanto si dovranno specificare, nel provvedimento di autorizzazione, le differenti modalità di gestione dei rifiuti e delle frazioni separate, nonché le corrette operazioni attribuibili a tale lavorazione e le procedura di caratterizzazione dei rifiuti da queste esitanti;

CONSIDERATO che la proposta progettuale prevede, al medesimo paragrafo (§ 4.6) la possibilità di procedere alla separazione di fase di rifiuti, a seguito di decantazione naturale per gravità, su rifiuti costituiti da solventi esausti o simili, individuabili tra i medesimi rifiuti definiti “bifasici” (154 CER complessivi);

CONSIDERATO che la proposta progettuale prevede (§ 4.7) altresì la separazione di fase per gravità naturale di frazioni oleose affioranti, all’interno di cisterne e contenitori, su 36 CER, tutti già autorizzati, tranne uno;

RITENUTO di individuare, per tutte le attività che sono costituite da selezioni, cernite o separazioni comunque definite le operazioni R12 e D13, come specificato nota 2 dell’Allegato B e alla nota 7 dell’Allegato C alla Parte IV del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che la proposta progettuale prevede altresì l’inserimento della nuova attività di miscelazione (in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. 152/2006 e non in deroga), da effettuarsi su 196 CER (62 nuovi CER e 134 già autorizzati), di cui sono presentati i gruppi di miscelazione in deroga, ferma restando la potenzialità annuale di lavorazione;

CONSIDERATO che, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2017, anche la miscelazione non in deroga deve essere autorizzata e che è stata emanata la DGRV n. 119/2018;

CONSIDERATO che la proposta progettuale prevede l’inserimento di 106 nuovi codici CER, di cui 60 pericolosi (rispetto a 135 CER pericolosi già gestibili);

RITENUTO di meglio precisare la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi stoccabili nell’installazione, rispetto alle indicazioni per singolo settore, nel senso sopra indicato

VERIFICATI i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che il progetto si inserisce in un contesto già fortemente delineato dalla presenza di infrastrutture e che lo stesso non prevede nuove opere;

CONSIDERATO sulla base degli elementi acquisiti che la realizzazione dei lavori in progetto non comporta rischi di incidenti rilevanti sull’ambiente né per la salute umana;

CONSIDERATO che l’intervento è ammissibile in rapporto alla pianificazione territoriale e ambientale presente sul contesto di localizzazione;

PRESO ATTO dell’osservazione dal Comune di Rossano Veneto (VI) durante l’iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 19 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2017): 

SENTITO il Comitato Tecnico regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, il quale, nella seduta del 01/08/2018, ha valutato che il progetto in questione, tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte IIa del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con l’adeguamento del progetto, per il prosieguo dell’iter istruttorio alle seguenti condizioni ambientali/prescrizioni:

CONDIZIONI AMBIENTALI/PRESCRIZIONI

  1. devono essere distinte le attività di stoccaggio (R13-D15) da quelle di accorpamento (R12-D14); l’operazione di accorpamento genera rifiuti di cui Ecotrasporti S.r.l. è il nuovo produttore;
  2. il riconfezionamento di rifiuti, per singola partita e per singolo CER, a seguito della sostituzione di imballaggi rotti o deteriorati può essere svolto sia nella filiera del recupero sia dello smaltimento (R12- D14); il confezionamento di rifiuti prodotti presso l’installazione è sempre consentito;
  3. la selezione/cernita di rifiuti costituita da eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni avviabili a recupero o smaltimento determinano il mantenimento del CER originario del rifiuto in ingresso e va indicata con le operazioni R12, D13;
  4. le attività di adeguamento volumetrico (pressatura e triturazione) sono da ricondursi alle operazioni R12/D13 e possono essere condotte su singoli rifiuti (singolo CER e singola partita) o su rifiuti accorpati, le cui caratteristiche chimico-fisiche siano compatibili con tale attività, garantendo gli adeguati presidi ambientali (contenitori a pressione sempre esclusi);
  5. l’attività di separazione dei rifiuti bifasici, da ricondursi alle operazioni R12/D13, dovranno essere adeguatamente chiarite in fase di autorizzazione, con particolare riferimento alla gestione delle frazioni separate e successivamente tra loro commiste, nonché alla loro caratterizzazione;
  6. le attività di separazione per gravità naturale di rifiuti pericolosi e non pericolosi sono da ricondursi alle operazioni R12-D13;
  7. le operazioni di miscelazione dovranno essere svolte nel rispetto della D.G.R. n. 119/2018 e in fase di autorizzazione dovranno essere presentati i gruppi di miscelazione previsti anche per la miscelazione non in deroga;
  8. la capacità di stoccaggio da precisare in autorizzazione dovrà riportare la distinzione tra rifiuti pericolosi (massimo stoccabile 1.000 Mg) e rifiuti non pericolosi (massimo stoccabile 1.200 Mg);
  9. vengano posizionati, in accordo con ARPAV, entro 3 mesi dal rilascio della compatibilità ambientale, i piezometri (uno di monte e almeno due di valle) da posizionarsi in base al layout aziendale ed in base alla direttrice di deflusso di falda.
    Le perforazioni andranno spinte a profondità adeguate (in base ai terreni attraversati), così da essere idonee ad intercettare la prima idrostruttura in modo permanente (considerando uno spessore saturo stazionario di alcuni metri).
    Nel PMC, da adeguarsi a seguito del rilascio dell’AIA, dovranno essere individuate le modalità di campionamento delle acque sotterranee, con particolare riferimento alla relativa frequenza, il set analitico stabilito in base alla tipologia di contaminati potenzialmente presenti in azienda. Le risultanze del monitoraggio dovranno essere trasmesse alla Regione del Veneto – Direzione Ambiente, alla Provincia di Vicenza, all’ARPAV, al Comune di Cassola (VI), al Comune di Rossano Veneto (VI), al Consiglio di Bacino Brenta, a ETRA S.p.A.;
  10. relativamente al sito dell’impianto dismesso, il serbatoio interrato per il deposito di idrocarburi per uso autotrazione, quando non verrà più utilizzato, dovrà essere bonificato da qualsiasi residuo oleoso, verificato sulla sua perfetta impermeabilizzazione e rimosso.
  11. In relazione alle scaffalature allestite all’interno del settore 2 (rifiuti solidi/fangosi/granulari confezionati) e del settore 6 (rifiuti pericolosi contenenti solventi organici in contenitori ermetici) dovrà essere riportata in posizione ben visibile per gli operatori l’indicazione della portata massima consentita, al fine di evitare eventuali cedimenti strutturali.
  12. i dispositivi di apertura/chiusura automatizzata degli ingressi degli automezzi al capannone industriale, siano regolati per il tempo strettamente necessario alle operazioni di transito, al fine di limitare eventuali emissioni odorigene in ambiente esterno e non compromettere l’efficienza del sistema di aspirazione meccanica.
  13. tutte le attività di gestione rifiuti o ad esse connesse, oggetto del presente progetto dovranno essere realizzate esclusivamente nelle aree pavimentate individuate nel progetto stesso.
  14. si evidenzia che il progetto, escluso dalla procedura di VIA, seguirà l’iter ordinario di approvazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II d.lgs. n. 152/2006, previa convocazione di Conferenza di Servizi sincrona ai sensi della vigente normativa, la cui competenza ricade in capo alla Direzione Ambiente della Regione, in detta sede verrà ulteriormente approfondita la coerenza con la normativa di settore e potranno essere impartite ulteriori prescrizioni gestionali in particolare per quanto riguarda l’EoW, le operazioni connesse ai nuovi codici CER richiesti e alla lor congruità, oltre che per le altre modifiche richieste. Prima della convocazione della C.d.S. di cui sopra, dovrà essere acquisito da parte della Ditta, il parere preventivo dei VV.F. in relazione alle modifiche previste.

CONSIDERATO che, nella riunione del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale del 01/08/2018, sono state approvate seduta stante le determinazioni del Comitato;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Tecnica regionale VIA nella seduta del 01/08/2018 in merito al progetto de quo, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte IIa del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni e raccomandazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Ecotrasporti S.r.l. (con sede legale in Via A. De Gasperi, 84 – 36022 Cassola (VI), Codice Fiscale e P.IVA 02317690252 - PEC: ecotrasportisrl@gigapec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Cassola (VI), al Comune di Rossano Veneto (VI), alla Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, al Dipartimento provinciale ARPAV di Vicenza, al Consiglio di Bacino Brenta, ad ETRA S.p.A.;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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