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Bur n. 95 del 18 settembre 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 73 del 03 settembre 2018

AIM Servizi a Rete S.r.l. Disconnessione idraulica del canale industriale di Lobia dal fiume Bacchiglione e derivazione idrica dalle Rogge Feriana e Zubana ad uso idroelettrico - Comune di localizzazione: Caldogno (VI) Comune interessato: Vicenza (VI) - Procedura di verifica di assoggettabilità ( D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto per la disconnessione idraulica del canale industriale di Lobia dal fiume Bacchiglione e derivazione idrica dalle Rogge Feriana e Zubana ad uso idroelettrico sito nel Comune di Caldogno (VI), presentato dalla società AIM Servizi a Rete S.r.l.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017, 2017 i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, restano disciplinati dalla normativa previgente all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 ( che ha sostituito la precedente DGR n. 940/2017) con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera o) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’ex art. 20 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da AIM Servizi a Rete S.r.l. (P.IVA./C.F 03196810240), con sede legale in Vicenza Via Contrà Pedemuro San Biagio n. 72, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 360546 del 26/9/2018;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 378115 del 05/10/2016, la Direzione Commissioni Valutazioni, ha richiesto il perfezionamento della documentazione e che la società AIM Servizi a Rete S.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta con nota del 12/10/2016 (acquisita agli atti con prot. n. 395510 del 14/10/2016);

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 24/10/2016;

VISTA la nota prot. n. 429210 del 4/11/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 24/10/2016;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/3/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:

  • la disconnessione idraulica del canale industriale di Lobia dal Fiume Bacchiglione;
     
  • la derivazione idrica delle Rogge Feriana e Zubana ad uso idroelettrico.

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le osservazioni formulate dai seguenti soggetti:

  1. Comune di Vicenza (ricevuta con prot. n. 470041 del 01/12/2016);

e oltre i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le osservazioni formulate dai seguenti soggetti:

  1. Comune di Caldogno (VI), (ricevuta con prot. n. 495151 del 19/12/2016);
     
  2. Ludovico Sartor (ricevuta con prot. n. 26644 del 23/1/2017);
     
  3. Comune di Caldogno (VI), (ricevuta con prot. n. 115012 del 21/3/2017);
     
  4. Comune di Caldogno (VI), (ricevuta con prot. n. 192297 del 24/5/2018).

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 21/3/2018 con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 297086 del 19/7/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 162/2017 nella quale, tra l’altro:

  • si propone un esito favorevole (con prescrizioni) della valutazione di incidenza riguardante la disconnessione idraulica del canale industriale di Lobia dal fiume Bacchiglione e derivazione idrica dalle rogge Feriana e Zubana ad uso idroelettrico, in Comune di Vicenza e Caldogno (VI);

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 6/6/2018, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

per i motivi di seguito elencati:

  • gli interventi previsti, richiesti dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione, hanno lo scopo di tutelare e rendere idraulicamente sicura la zona residenziale di Caldogno e Vicenza dalle esondazioni del fiume Bacchiglione;
     
  • la Sezione Bacino Idrografico Brenta-Bacchiglione, con parere protocollo n. 268091 del 30.06.2015(pratica n. 448/BA) ha autorizzato a fini idraulici il progetto;
  • gli impatti negativi nei confronti degli habitat terrestri ed acquatici si manifesteranno esclusivamente nella fase di cantiere in quanto collegati alle attività di scavo e di movimentazione del terreno (anche all’interno dei canali) e che determineranno, anche in ragione della presenza di macchine operatrici e delle maestranze, un disturbo alla fauna che sarà costretta a migrare nella aree vicine.
     
  • gli impatti negativi a livello paesaggistico sono provvisori e limitati nel tempo alle operazioni di scavo, alla movimentazione del terreno e al cantiere stesso;

verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza e l’esito favorevole con prescrizioni e raccomandazioni della valutazione di incidenza;

tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

ha ritenuto all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni e delle raccomandazioni di seguito indicate:

CONDIZIONI AMBIENTALI / PRESCRIZIONI

  1. di non coinvolgere o sottrarre superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
  2. di eseguire le lavorazioni interferenti con le specie faunistiche di interesse comunitario preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L’eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi, delle precauzioni previste e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati. Andrà altresì aggiornato il cronoprogramma provvedendo al dettaglio rispetto a ciascuna fase operativa di realizzazione delle opere, fornendo possibilmente evidenza anche della relativa stagionalità da mettere in relazione con la fenologia delle specie presenti negli ambienti interessati dagli interventi in argomento e con gli eventuali periodi di sospensione dei lavori;
  3. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l’intera durata degli interventi. La messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica conterminazione sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato;
  4. di realizzare il terrapieno, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, preferibilmente mediante sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, in particolare: Salix eleagnos, Salix purpurea) ovvero riducendo il grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata);
  5. di consentire il rilascio della portata per il deflusso minino vitale con strutture regolabili o secondo modalità modulabili al fine di provvedere l’eventuale adeguamento anche a valori superiori e in coerenza con gli esiti e le verifiche previste dalla normativa di settore. Il terrapieno per la disconnessione tra il fiume Bacchiglione e il canale industriale sia integrato, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, con dispositivi (anche modulabili) in grado di garantire la continuità idraulica e funzionale al by-pass degli esemplari delle specie dulciacquicole di interesse comunitario caratterizzante il reticolo idrografico dell’ambito in argomento. Qualora sia prevista l’installazione di fonti di illuminazione artificiale, tali fonti siano rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  6. durante la fase di costruzione, si potranno avere degli aumenti di torbidità delle acque, brevi, limitati e comunque assimilabili ai fenomeni di trasporto che si innescano conseguentemente ai fenomeni di pioggia intensa; dovrà essere valutata secondo opportunità la sospensione temporanea dei lavori per consentire il naturale ripristino della limpidezza originaria;
  7. i rumori prodotti dal cantiere avranno carattere transitorio e che, nel caso specifico, avranno una rilevanza limitata anche in relazione alla distanza degli edifici e alla possibilità di limitarli con un’attenta organizzazione del cantiere. Nella fase di esercizio i rumori saranno limitati alla centrale idroelettrica (turbine e sistemi di intercettazione materiali trasportati dal corso d’acqua); le emissioni sonore dovranno essere contenute entro i limiti della zonizzazione acustica;
  8. come da integrazioni volontarie inviate dal proponente all’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto in data 26/03/2018 in risposta al contributo ARPAV del 22.03.2018, il materiale argilloso approvvigionato per la realizzazione del corpo diga dovrà avere caratteristiche conformi alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale).
  9. il materiale scavato e riutilizzato in sito negli interventi di manutenzione, dovrà essere gestito secondo le indicazioni di cui alla circolare della Regione Veneto n. 127310 del 25/3/2014.
  10. dovranno essere messi in atto gli opportuni presidi e le corrette modalità operative mirati alla mitigazione delle polveri prodotte durante le lavorazioni di cantiere.
  11. il materiale di risulta dovrà essere conferito in discarica autorizzata;
  12. sarà necessario verificare, come richiesto dal Comune di Caldogno, l'impostazione della quota di esercizio di riferimento della Roggia Feriana a + 38,50 mslm garantendo, pertanto un franco di sicurezza pari a + 0,50 ml;
  13. sarà necessario garantire la manutenzione dei rilevati arginali, la sagomatura del fondo in modo da evitare i ristagni, la manutenzione della vegetazione (del fondo d'alveo, marginale e spondale) e il controllo delle specie alloctone invasive;
  14. In sede di autorizzazione sarà necessario valutare gli aspetti ittici con la Provincia (esempio: eventuale inserimento di scale di risalita)

RACCOMANDAZIONI

  1. è necessaria la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione degli interventi previsti per ciascuna fase delle attività di cui al cronoprogramma e degli esiti sulla preliminare ricognizione della fauna dulciacquicola di interesse comunitario (vertebrata e invertebrata), sulla campagna di recupero della fauna ittica e dulciacquicola. Le informazioni raccolte sulla fauna dulciacquicola andranno fornite secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio;
  2. la comunicazione all’autorità regionale per la valutazione d’incidenza della data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento, del cronoprogramma aggiornato e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, l’attuazione del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
  3. l’adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all’autorità regionale per la valutazione d’incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1, 2.2 e 2.3;
  4. la trasmissione all’autorità competente per l’approvazione, sia per quanto attiene la derivazione idrica dalle rogge Feriana e Zubana ad uso idroelettrico e sia per la disconnessione idraulica del canale industriale di Lobia dal fiume Bacchiglione, lo studio per la valutazione di incidenza debitamente firmato, la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale debitamente firmata (allegato F alla D.G.R. 2299/2014), la dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilata e firmata (allegato G alla D.G.R. 2299/2014);
  5. la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d’Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/6/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 6/6/2018;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 6/6/2018 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le condizioni ambientali/prescrizioni e le raccomandazioni di cui in premessa;
     
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
     
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società AIM Servizi a Rete S.r.l. (P.IVA./C.F 03196810240), con sede legale in Vicenza Via Contrà Pedemuro San Biagio n. 72 (PEC: aim_serviziarete@legalmail.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, ai Comuni di Caldogno e di Vicenza (VI), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa – U.O. Genio Civile Vicenza e al Consorzio di Bonifica di Alta Pianura Veneta;
     
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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