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Bur n. 78 del 07 agosto 2018


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 250 del 17 luglio 2018

Acque Minerali d'Italia S.p.A. - Nuova intestazione della concessione di acqua minerale denominata "BFONTE DOLOMITI" in comune di Valli del Pasubio (VI). - L.R. n.40/1989.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si dispone la nuova intestazione della concessione di acqua minerale, denominata “FONTE DOLOMITI” ubicata in comune di Valli del Pasubio (VI), a seguito di fusione societaria della ditta concessionaria.

Il Direttore

VISTO il Decreto Prefettizio n. 9365 in data 11/06/1958 di rilascio della concessione “FONTE DOLOMITI”, accordata alla Acque Minerali del Pasubio S.r.l. nel comune di Valli del Pasubio (VI) su un’area di 4.40.00 Ha (quattro Ettari e quaranta are);

VISTO il Decreto Prefettizio n. 168000 in data 14/06/1969 di trasferimento e nuova intestazione della concessione “FONTE DOLOMITI” dalla Acque Minerali del Pasubio S.r.l. alla ditta Fonti Staro di Mario e C. S.a.s.;

VISTA la sentenza del Tribunale di Vicenza, in data 22/06/1977, che ha dichiarato il fallimento della Fonti Staro di Mario e C. S.a.s.;

VISTA il contratto d’affitto dell’Azienda in data 27/12/1977, tra il Curatore Fallimentare e la ditta GE.A.M. S.p.A.;

VISTA la D.G.R. n. 1753 in data 29/03/1978 di trasferimento della concessione alla ditta GE.A.M. S.p.A., CF 00593710247, con sede in Valli del Pasubio (VI) per la durata di anni 5 (cinque);

VISTO l’atto del giudice delegato del Tribunale di Vicenza in data 28/02/1979, sulla base del parere favorevole del Curatore Fallimentare, che ha autorizzato l’immediata presa in possesso dei beni della suddetta ditta fallita da parte della Norda S.p.A.;

VISTA la domanda in data 06/03/1979, presentata dalla Norda S.p.A. con sede in Milano, per ottenere la concessione di acqua minerale denominata “FONTE DOLOMITI”, ubicata in comune di Valli del Pasubio (VI), di cui era titolare la Fonti Staro di Mario e C. S.a.s., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vicenza;

VISTA la D.G.R. n. 1915 in data 18/04/1979 di presa d’atto che la ditta GE.A.M. S.p.A. è decaduta dalla concessione di acqua minerale denominata “FONTE DOLOMITI”;

VISTA la D.G.R. n. 2190 in data 02/05/1979 di trasferimento e nuova intestazione della concessione di acqua minerale “FONTE DOLOMITI” a favore della ditta Norda S.p.A., CF 0869500157, con sede in via Giannone, 9 a Milano, per la durata di anni 20 (venti) a decorrere dal 02/05/1979;

VISTA la D.G.R. n. 2923 in data 11/06/1980 di rilascio dell’ampliamento della concessione di acqua minerale “FONTE DOLOMITI”, dalla superficie originariamente accordata di 4.40.00 Ha alla nuova superficie di 18.31.25 Ha (18 ettari, 31 are e 25 centiare);

VISTA la D.G.R. n. 247 in data 19/01/1982 di trasferimento della concessione “FONTE DOLOMITI” dalla ditta Norda S.p.A., CF 0869500157, alla ditta Norda Veneto S.p.A., CF 05924620155, con sede in via Giannone, 9 a Milano;

CONSIDERATO che in data 20/10/1988 la Norda Veneto S.p.A. si è trasformata per motivi fiscali in Norda Veneto S.r.l., con medesimo codice fiscale, partita iva e sede sociale della Norda Veneto S.p.A.;

CONSIDERATO che in data 18/11/1988 la Norda S.p.A. con sede in via Giannone, 9 a Milano, CF 04848000156, ha provveduto ad accettare la fusione per incorporazione della ditta Norda Veneto S.r.l.;

VISTA la D.G.R. n. 595 in data 13/02/1990 di trasferimento ed intestazione alla ditta Norda S.p.A., CF 04848000156, della concessione di acqua minerale “FONTE DOLOMITI”, a decorrere dalla data del medesimo provvedimento;

VISTA la D.G.R. n. 1385 in data 27/04/1999 di rinnovo della concessione di acqua minerale denominata “FONTE DOLOMITI”, alla ditta Norda S.p.A., CF 04848000156, con sede in via Bartolini, 9 a Milano e con stabilimento di imbottigliamento in via Gisbenti, 7 a Valli del Pasubio (VI) , per la durata di anni 20 (venti) a decorrere dal 02/05/1999;

VISTA la D.G.R. n. 1274 in data 09/05/2003 di rilascio dell’ampliamento della concessione di acqua minerale “FONTE DOLOMITI” alla ditta Norda S.p.A., CF 04848000156, dalla superficie precedentemente accordata di 18.31.25 Ha alla nuova superficie di 19.28.00 Ha (19 ettari e 28 are);

VISTO l’atto di fusione per incorporazione, a firma del notaio Dott. Mauro Grandi, redatto in data 15/12/2017 numero di repertorio 7828 - raccolta numero 4560, e registrato a Milano 6 in data 10/01/2018 al n. 789 serie 1T, con il quale la società Norda S.p.A., avente unico socio e sede in via Inverigo, 2 a Milano, si è fusa mediante incorporazione delle società ACQUE MINERALI D’ITALIA S.p.A., ACQUE MINERALI D’ITALIA S.r.l., SANGEMINI ACQUE S.p.A., tutte con sede in via Inverigo, 2 a Milano, acquisendo la nuova denominazione Acque Minerali d’Italia S.p.A.;

VISTA la comunicazione in data 21/12/2017 e la successiva istanza, pervenuta in Regione al prot. n. 198532 in data 29/05/2018, con cui la società Norda S.p.A. ha chiesto di adeguare l’intestazione della concessione denominata “FONTE DOLOMITI” a favore della ditta Acque Minerali d’Italia S.p.A.;

VISTA la richiesta di informazione antimafia effettuata in data 29/01/2018 dalla Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto al Ministero dell’Interno, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi del D.lgs. 159/2011 e considerato che è trascorso il termine di cui al comma 2, art.92 del D.lgs. 159/2011 per il rilascio dell’informazione antimafia senza che a tutt’oggi sia pervenuta alcuna informazione da parte del suddetto Ministero;

VISTA la L.R. n. 40 del 10/10/1989 e s.m.i.;

VISTO il Disciplinare di Concessione (Allegato A);

VISTA la D.G.R. n. 600 del 08/05/2017 che individua nel Direttore della Direzione difesa del suolo il soggetto competente per l’adozione del provvedimento finale;

VISTI gli atti d’ufficio a corredo della domanda;

decreta

  1. di intestare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Acque Minerali d’Italia S.p.A. - C.F. 04848000156 con sede in via Inverigo, 2 - 20151 Milano, la concessione di acqua minerale denominata “FONTE DOLOMITI” in comune di Valli del Pasubio (VI);
  2. di approvare lo schema di Disciplinare di Concessione di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che potrà essere oggetto di eventuali successive integrazioni e adeguamenti;
  3. di stabilire che la ditta concessionaria, individuata al punto 1. è tenuta all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
  • sottostare a tutti gli obblighi imposti con gli atti citati nelle premesse, purché non in contrasto con il presente provvedimento;
  • sottoscrivere, presso gli Uffici della U.O. Geologia, il Disciplinare di Concessione di cui all’Allegato A, contestualmente alla consegna del presente provvedimento;
  • adempiere a tutti gli obblighi e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Concessione;
  • corrispondere alla Regione del Veneto il diritto annuo anticipato, qualora non già versato;
  • attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di legge che regolano le stesse;
  • assicurare ai funzionari della Regione e dell’U.L.S.S. competente la possibilità di svolgere l’attività di vigilanza sui pozzi e sulle pertinenze della concessione mineraria, comunicare i dati statistici nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
  • richiedere una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche o innovazioni agli elementi essenziali sui quali è fondato il presente atto;
  1. di fare obbligo alla ditta il rispetto delle norme di cui al D.P.R. n.128 del 09/04/1959 ed al D.lgs. 624/1996 nonché delle prescrizioni di cui al presente provvedimento che devono ritenersi, per il concessionario, adempimenti la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
  2. di stabilire che qualora gli esiti dell’informazione antimafia fossero ostativi all’efficacia del presente atto, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita, come previsto dal comma 4, art. 92 del D.lgs. 159/2011;
  3. di fare obbligo alla ditta, ai sensi dell’art. 18 del R.D. n. 1443/1927, di corrispondere alla Regione del Veneto l’imposta relativa alla registrazione del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo (ex marca da bollo) e di trascrivere, ai sensi del comma 2 dell’art.27 della L.R. 40/89, il presente atto alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 mesi dalla data della consegna del presente provvedimento, copia della nota dell’avvenuta trascrizione;
  4. di stabilire che la nuova intestazione di cui al presente provvedimento è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
  5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Marco Puiatti

(seguono allegati)

250_Allegato_DDR_250_17-07-2018_374934.pdf

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