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Bur n. 78 del 07 agosto 2018


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 249 del 17 luglio 2018

Nuova intestazione della concessione di acqua minerale denominata "BUSELLATI" in comune di Valli del Pasubio (VI). - Ditta "Acque Minerali d'Italia S.p.A." L.R. n.40/1989.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si dispone la nuova intestazione della concessione di acqua minerale, denominata “BUSELLATI” in comune di Valli del Pasubio (VI), a seguito di fusione societaria.

Il Direttore

VISTA la D.G.R. n. 1208 del 01/08/2017 di rilascio della concessione denominata “BUSELLATI” e ricadente nel Comune di Valli del Pasubio (VI), a favore della Ditta “Norda S.p.A.” C.F. 04848000156;

VISTO il Disciplinare di concessione “Allegato B” alla D.G.R. n. 1208 del 01/08/2017, sottoscritto in data 19/10/2017 dal legale rappresentante della Norda S.p.A;

VISTO il deposito cauzionale versato in ottemperanza dell’art. 7 del disciplinare sopra citato;

VISTO l’atto di fusione a firma del notaio Dott. Mauro Grandi, redatto in data 15/12/2017, n° di repertorio 7828, raccolta numero 4560 e registrato a Milano 6 il 10/01/2018 al n.789 serie 1T, con il quale la società “Norda S.p.A.” con unico socio, con sede in Milano, via Inverigo n. 2, si è fusa mediante incorporazione delle Società: “ACQUE MINERALI D’ITALIA S.p.A.” – “ACQUE MINERALI D’ITALIA S.r.l.” – “SANGEMINI ACQUE S.p.A.”, tutte con sede a Milano, Via Inverigo n. 2 – C.F. 04848000156, acquisendo la nuova denominazione “Acque Minerali d’Italia S.p.A.”;

VISTA l’istanza pervenuta in Regione il 27/12/2017 prot. n.538376 e successivamente integrata con nota prot. n. 199065 del 29/05/2018, con cui la società “Norda S.p.A.” ha chiesto di adeguare l’intestazione della concessione denominata “BUSELLATI” a favore della ditta “Acque Minerali d’Italia S.p.A.”;

VISTA la richiesta di informazione antimafia inviata in data 29/01/2018 dalla Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto al Ministero dell’Interno tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, e considerato che è trascorso il termine di cui al comma 2, art.92 del D.Lgs. 159/2011 per il rilascio dell’informazione antimafia senza che a tutt’oggi sia pervenuta alcuna informazione da parte del suddetto Ministero, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l’esito dell’informazione risultasse ostativo, si procederà alla revoca del presente atto.

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n.600 del 08/05/2017 che individua nel Direttore della Direzione difesa del suolo il soggetto competente per l’adozione del provvedimento finale;

VISTI gli atti d’ufficio e a corredo della domanda.

decreta

  1. di intestare, per le motivazioni di cui in premessa, alla società “Acque Minerali d’Italia S.p.A.” con sede in Milano, Via Inverigo, 2 -20151 - C.F. 04848000156 , la concessione di acqua minerale denominata “BUSELLATI” in comune di Valli del Pasubio (VI);
  2. di dare atto della continuità della validità del disciplinare di concessione sottoscritto in data 19/10/2017 dal legale rappresentante della Società Norda S.p.A. alla quale subentra, con il presente, atto, la società “Acque Minerali d’Italia S.p.A.”;
  3. di stabilire che la società è tenuta all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
  • sottostare a tutti gli obblighi imposti con gli atti in premessa citati, compreso il Disciplinare di concessione sottoscritto in data 19/10/2017, purché non in contrasto con il presente provvedimento;
  • corrispondere alla Regione del Veneto il diritto annuo anticipato, qualora non sia stato già versato;
  • attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di legge che regolano le stesse;
  • assicurare ai funzionari della Regione e dell’U.L.S.S. competente la possibilità di svolgere l’attività di vigilanza sui pozzi e sulle pertinenze della concessione mineraria, comunicare i dati statistici nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
  • richiedere una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche o innovazioni agli elementi essenziali sui quali è fondato il presente atto;
  1. di fare obbligo alla ditta il rispetto delle norme di cui al D.P.R. n.128 del 9/04/1959 ed al D.Lgs. 624/1996 nonché delle prescrizioni di cui al presente provvedimento che devono ritenersi, per il concessionario, adempimenti la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
  2. di stabilire che, qualora gli esiti dell’informazione antimafia fossero ostativi all’efficacia del presente atto, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita, come previsto dal comma 4, art. 92 del D.Lgs. 159/2011;
  3. di fare obbligo alla ditta, ai sensi dell’art. 18 del R.D. n. 1443/1927, di corrispondere alla Regione del Veneto l’imposta relativa alla registrazione del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo (ex marca da bollo) e di trascrivere, ai sensi del comma 2 dell’art.27 della L.R. 40/89, il presente atto alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 mesi dalla data della consegna del presente provvedimento, copia della nota di avvenuta sua trascrizione;
  4. di disporre che, con successivo decreto, si provvederà al trasferimento del deposito cauzionale, in capo alle Acque Termali e Minerali, versato in contanti presso il Tesoriere Regionale, dalla Norda S.p.A. di € 45.260,58.= alla società Acque Minerali d’Italia S.p.A.
  5. di stabilire che la nuova intestazione di cui al presente provvedimento è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
  6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Marco Puiatti

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