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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 249 del 17 luglio 2018
Nuova intestazione della concessione di acqua minerale denominata "BUSELLATI" in comune di Valli del Pasubio (VI). - Ditta "Acque Minerali d'Italia S.p.A." L.R. n.40/1989.
Con il presente atto si dispone la nuova intestazione della concessione di acqua minerale, denominata “BUSELLATI” in comune di Valli del Pasubio (VI), a seguito di fusione societaria.
Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1208 del 01/08/2017 di rilascio della concessione denominata “BUSELLATI” e ricadente nel Comune di Valli del Pasubio (VI), a favore della Ditta “Norda S.p.A.” C.F. 04848000156;
VISTO il Disciplinare di concessione “Allegato B” alla D.G.R. n. 1208 del 01/08/2017, sottoscritto in data 19/10/2017 dal legale rappresentante della Norda S.p.A;
VISTO il deposito cauzionale versato in ottemperanza dell’art. 7 del disciplinare sopra citato;
VISTO l’atto di fusione a firma del notaio Dott. Mauro Grandi, redatto in data 15/12/2017, n° di repertorio 7828, raccolta numero 4560 e registrato a Milano 6 il 10/01/2018 al n.789 serie 1T, con il quale la società “Norda S.p.A.” con unico socio, con sede in Milano, via Inverigo n. 2, si è fusa mediante incorporazione delle Società: “ACQUE MINERALI D’ITALIA S.p.A.” – “ACQUE MINERALI D’ITALIA S.r.l.” – “SANGEMINI ACQUE S.p.A.”, tutte con sede a Milano, Via Inverigo n. 2 – C.F. 04848000156, acquisendo la nuova denominazione “Acque Minerali d’Italia S.p.A.”;
VISTA l’istanza pervenuta in Regione il 27/12/2017 prot. n.538376 e successivamente integrata con nota prot. n. 199065 del 29/05/2018, con cui la società “Norda S.p.A.” ha chiesto di adeguare l’intestazione della concessione denominata “BUSELLATI” a favore della ditta “Acque Minerali d’Italia S.p.A.”;
VISTA la richiesta di informazione antimafia inviata in data 29/01/2018 dalla Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto al Ministero dell’Interno tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, e considerato che è trascorso il termine di cui al comma 2, art.92 del D.Lgs. 159/2011 per il rilascio dell’informazione antimafia senza che a tutt’oggi sia pervenuta alcuna informazione da parte del suddetto Ministero, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l’esito dell’informazione risultasse ostativo, si procederà alla revoca del presente atto.
VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n.600 del 08/05/2017 che individua nel Direttore della Direzione difesa del suolo il soggetto competente per l’adozione del provvedimento finale;
VISTI gli atti d’ufficio e a corredo della domanda.
decreta
Marco Puiatti
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