Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 78 del 07 agosto 2018


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 248 del 17 luglio 2018

Nuova intestazione della concessione di acqua minerale denominata "ACQUAVIVA" in comune di Valli del Pasubio (VI). - Ditta "Acque Minerali d'Italia S.p.A." L.R. n.40/1989.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si dispone la nuova intestazione della concessione di acqua minerale, denominata “ACQUAVIVA” in comune di Valli del Pasubio (VI), a seguito di fusione societaria.

Il Direttore

VISTO il D.M- del 28/03/1972 di rilascio originario della concessione denominata “ACQUAVIVA” ricadente nel Comune di Valli del Pasubio (VI);

VISTA la D.G.R. n. 4345 del 09/12/1997 di ampliamento della concessione;

VISTA la D.G.R. n. 596 del 13/02/1990 di nuova intestazione alla Ditta “Norda S.p.A.” C.F. 04848000156 della concessione di acqua minerale denominata “ACQUAVIVA” in comune di Valli del Pasubio (VI);

VISTO l’atto di fusione a firma del notaio Dott. Mauro Grandi , redatto in data 15/12/2017, n° di repertorio 7828, raccolta numero 4560 e registrato a Milano 6 il 10/01/2018 al n.789 serie 1T, con il quale la società “Norda S.p.A.” con unico socio, con sede in Milano, Via Inverigo n. 2, si è fusa mediante incorporazione delle Società: “ACQUE MINERALI D’ITALIA S.p.A.” – “ACQUE MINERALI D’ITALIA S.r.l.” – “SANGEMINI ACQUE S.p.A.”, tutte con sede a Milano, Via Inverigo n. 2 – C.F. 04848000156, acquisendo la nuova denominazione “Acque Minerali d’Italia S.p.A.”;

VISTA l’istanza pervenuta in Regione il 27/12/2017 prot. n.538376 e successivamente integrata con nota prot. n. 198564 del 29/05/2018, con cui la società “Norda S.p.A.” ha chiesto di adeguare l’intestazione della concessione denominata “ACQUAVIVA” a favore della ditta “Acque Minerali d’Italia S.p.A.”;

VISTA la richiesta di informazione antimafia effettuata in data 29/01/2018 dalla Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto al Ministero dell’Interno, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, e considerato che è trascorso il termine di cui al comma 2, art.92 del D.Lgs. 159/2011 per il rilascio dell’informazione antimafia senza che a tutt’oggi sia pervenuta alcuna informazione da parte del suddetto Ministero, fermo restando che, come stabilito dal comma 4 dello stesso Art.92, qualora l’esito dell’informazione risultasse positivo, la Regione Veneto procederà alla revoca del presente atto.

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989 e ss.mm.ii.;

VISTO il Disciplinare di Concessione (Allegato A);

VISTA la D.G.R. n.600 del 08/05/2017 che individua nel Direttore della Direzione difesa del suolo il soggetto competente per l’adozione del provvedimento finale;

VISTI gli atti d’ufficio e a corredo della domanda.

decreta

  1. di intestare, per le motivazioni di cui in premessa, alla società “Acque Minerali d’Italia S.p.A.” con sede in Milano, Via Inverigo, 2 -20151 - C.F. 04848000156 , la concessione di acqua minerale denominata “ACQUAVIVA” in comune di Valli del Pasubio (VI);
  2. di approvare lo schema di Disciplinare di Concessione di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che potrà essere oggetto di eventuali successive integrazioni e adeguamenti;
  3. di stabilire che la società è tenuta all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
  • sottostare a tutti gli obblighi imposti con gli atti citati nelle premesse, purché non in contrasto con il presente provvedimento;
  • sottoscrivere, presso gli Uffici della U.O. Geologia, il Disciplinare di Concessione di cui all’Allegato A, contestualmente alla consegna del presente provvedimento;
  • corrispondere alla Regione del Veneto il diritto annuo anticipato, qualora non sia stato già versato;
  • attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di legge che regolano le stesse;
  • assicurare ai funzionari della Regione e dell’U.L.S.S. competente la possibilità di svolgere l’attività di vigilanza sui pozzi e sulle pertinenze della concessione mineraria, comunicare i dati statistici, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
  • richiedere una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche o innovazioni agli elementi essenziali sui quali è fondato il presente atto;
  1. di fare obbligo alla ditta del rispetto delle norme di cui al D.P.R. n.128 del 9/04/1959 ed al D.Lgs. 624/1996 nonché delle prescrizioni di cui al presente provvedimento che devono ritenersi, per il concessionario, adempimenti la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
  2. di stabilire che qualora gli esiti dell’informazione antimafia fossero ostativi all’efficacia del presente atto, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita, come previsto dal comma 4, art. 92 del D.Lgs. 159/2011;
  3. di fare obbligo alla ditta, ai sensi dell’art. 18 del R.D. n. 1443/1927, di corrispondere alla Regione del Veneto l’imposta relativa alla registrazione del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo (ex marca da bollo) e di trascrivere, ai sensi del comma 2 dell’art.27 della L.R. 40/89, il presente atto alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 mesi dalla data della consegna del presente provvedimento, copia della nota di avvenuta sua trascrizione;
  4. di stabilire che la nuova intestazione di cui al presente provvedimento è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
  5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Marco Puiatti

(seguono allegati)

248_Allegato_DDR_248_17-07-2018_374932.pdf

Torna indietro