Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 78 del 07 agosto 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 303 del 20 luglio 2018

EREDI SANTAROSA BRUNO S.N.C. approvazione del progetto di variante dell'impianto di gestione rifiuti non pericolosi in procedura ordinaria Via dell'Industria, 11, Soave (VR). D.lgs. 03.04.2006, n. 152, art. 208. L.R. 21.01.2000, n. 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, il progetto presentato dalla Ditta EREDI SANTAROSA Bruno S.n.c., per la variante di un impianto di gestione rifiuti non pericolosi in Comune di Soave (VR), già oggetto di procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il Direttore

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 24 del 30.03.2018, che rilascia il provvedimento di parere favorevole di compatibilità ambientale il progetto presentato dalla Ditta EREDI SANTAROSA Bruno S.n.c., relativo a: Impianto di gestione di rifiuti speciali non pericolosi – Progetto di variante: inserimento trituratore mobile e inserimento di una linea di selezione e cernita (in aggiunta a quella esistente). Comune di localizzazione Soave (VR);

PRESO ATTO che il progetto riguarda la realizzazione di alcune varianti dell’impianto di gestione rifiuti attualmente in esercizio in forza della Determinazione n. 861/15 del 11.03.2015, rilasciata dal Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona;

VISTO il parere del Comitato Tecnico regionale V.I.A. n. 22 in data 14.03.2018, Allegato A al decreto di cui al punto precedente, con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, dando atto della non necessità della procedura per la Valutazione di incidenza ambientale facendo proprie le conclusioni contenute nell’Istruttoria Tecnica n. 1267/2017, espresse dalla Direzione Coordinamento Commissioni, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni che si richiamano in toto riportate in Allegato A al presente provvedimento;

VISTO il “Documento sulla protezione contro le esplosioni” e la “Dichiarazione in riferimento al CPI”, trasmessi con nota acquisita al prot. reg.le in data 15.06.2018, n. 228505, in ottemperanza alle prescrizioni 3 e 9 del Parere n. 22, in data 14.03.2018 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;

VISTA la nota in data 02.05.2018, n. 159715, con la quale, a seguito dell’espletamento della procedura di VIA, conclusosi con il Decreto del Direttore Commissioni Valutazioni n. 24 in data 30.03.2018, è stata indetta, ai sensi dell’art. 14-bis, della L. 07.08.1990, n. 241, la conferenza di servizi in forma semplifica e in modalità asincrona, ai fini del rilascio del provvedimento di approvazione del progetto già oggetto di giudizio positivo di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che la conferenza di servizi è stata indetta al fine di acquisire le determinazioni dei soggetti di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) e c), della L.R. 4/2016; fissando in giorni trenta il termine perentorio entro il quale rendere le rispettive determinazioni;

VISTA la nota ARPAV DAP Verona pervenuta al prot. reg.le in data 05.06.2018, n. 212060, con la quale, a riscontro della convocazione della conferenza di servizi in forma semplificata, richiede alcune ulteriori misure di presidio ambientale e precisamente: debbano essere specificati nel dettaglio i rifiuti 160304 e 191212; oltre che ritenere opportuno autorizzare anche lo scarico delle acque di seconda pioggia;

ACCERTATO che, decorso il termine di cui al precedente punto, spirato il 04.06.2018, non sono pervenute altre determinazioni, osservazioni o comunicazioni da parte dei soggetti interessati;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 5, dell’art. 14-bis, della L. 07.08.1990 n. 241, decorso il termine fissato, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

CONSIDERATO che le misure di ulteriore presidio ambientale proposte da ARPAV con la citata nota del 05.06.2018, riguardano la fase di esercizio dell’impianto e pertanto le medesime possano essere oggetto di valutazione della Provincia di Verona in sede di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 26 della L.R. 21.01.2000, n. 3;

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di approvare il progetto presentato dalla Ditta EREDI SANTAROSA BRUNO S.N.C., ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 24, comma 2, della L.R. 21.01.2000, n. 3, il presente provvedimento abilita alla realizzazione dei lavori previsti dal progetto oggetto del giudizio favorevole di compatibilità ambientale all’inizio richiamato, e all’esercizio provvisorio con le modalità di cui all’art. 25, fino al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 26 della citata L.R. 3/2000.

decreta

  1. Di approvare il progetto presentato dalla Ditta EREDI SANTAROSA BRUNO S.N.C., relativo alla variante all’Impianto di gestione di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Soave (VR), consistente nell’inserimento di un trituratore mobile e di una linea di selezione e cernita (in aggiunta a quella esistente), ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, così come descritto nella documentazione richiamata nel decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 24 del 30.03.2018 relativo al giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della Parte II, del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016; subordinatamente all’osservanza di prescrizioni contenute nell’Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  2. di assentire l’organizzazione del lay-out impiantistico come indicate nell’Allegato B al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. di stabilire che i lavori previsti dal progetto siano avviati entro 12 mesi dalla data di comunicazione del presente provvedimento e la messa in esercizio dell’impianto sia effettuata entro 36 mesi dalla medesima data, pena la decadenza del presente provvedimento;
  4. di precisare che, ai sensi dell’art. 24, comma 2 e dell’art. 25 della L.R. n. 3/2000, l’approvazione del progetto abilita all’esercizio provvisorio dell’impianto subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione alla Provincia di Verona:
  1. dichiarazione di fine lavori in conformità al progetto approvato, dalla quale risulti la data di avvio dell’impianto e il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell’impianto;
  2. documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità alla D.G.R. n. 2721/2014;
  3. certificato di collaudo funzionale ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 3/2000, comma 6;
  1. di demandare alla Provincia di Verona il successivo rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ordinario dell’impianto ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 3/2000 comprensiva dell’autorizzazione allo scarico delle acque di seconda pioggia, giusta proposta ARPAV pervenuta al prot. reg.le in data 05.06.2018, n. 212060;
  2. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta EREDI SANTAROSA BRUNO SNC, al Comune di Soave, alla Provincia di Verona e ad ARPAV Direzione Generale;
  3. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
  4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Luigi Fortunato

(seguono allegati)

303_Allegato_A_DDR_303_20-07-2018_374930.pdf
303_Allegato_B_DDR_303_20-07-2018_374930.pdf

Torna indietro