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Bur n. 70 del 20 luglio 2018


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 23 del 11 giugno 2018

Aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale. L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4, L. 266/1991, art. 6, L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000, artt. 7,8, 9 e 10 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, artt. 101, comma 2 e 102, comma 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte e alla cancellazione delle organizzazioni prive dei requisiti.

Il Direttore

-   preso atto che con legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge-quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;

-   rilevato che:

  • ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le Organizzazioni di Volontariato che abbiano i requisiti previsti dall’art. 3 della L. 266/1991;
  • la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 27.05.1994 prevede la possibilità per le organizzazioni di volontariato operanti ai vari livelli territoriali di strutturarsi in coordinamenti composti da associazioni iscritte al registro regionale o comunque in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge 266/91 per le organizzazioni iscritte;

-   dato atto che la Deliberazione di Giunta n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla D.G.R. 4314 del 29.12.2009 prevede che le organizzazioni di volontariato devono:

  • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
  • avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
  • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
  • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;

-   dato atto che la citata deliberazione stabilisce altresì che:

  • al Registro in argomento possono essere iscritti organismi di coordinamento e collegamento, qualunque sia la denominazione assunta, purché raggruppino almeno quattro aderenti e siano composti da organizzazioni di volontariato iscritte al registro (la maggioranza) e “iscrivibili” (ovvero in possesso dei requisiti per l’iscrivibilità al registro ma non iscritti),
  • la valutazione dell’iscrivibilità dei soggetti aderenti ad organismi di secondo livello non iscritti, spetta all’ufficio regionale competente, mediante analisi del singolo atto costitutivo e statuto;
  • la non ammissione al Registro di organismi di secondo livello misti, cioè composti da basi associative di diversa natura (volontariato, promozione sociale, cooperative, imprese sociali…);

-   preso atto che con legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale, dettando norme fondamentali per la valorizzazione dell’associazionismo liberamente costituito e stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;

-   preso atto che l’art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali, e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita certificazione del Presidente nazionale;

-   visto che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l’emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;

-   preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale;

-   rilevato che in base al punto 1) dell’allegato al provvedimento di cui sopra, hanno diritto ad essere iscritte al registro regionale le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della L. 383/2000;

-   preso atto che la citata Deliberazione prevede la cancellazione automatica dal Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei soggetti che non richiedono la conferma dell’iscrizione ogni tre anni;

-   preso atto che il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di promozione sociale debbano inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro riservati;

-   ricordato che l’iscrizione al Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta per i relativi livelli di organizzazione territoriale e per i circoli affiliati

  • il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo,
  • l’iscrizione al Registro regionale, per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, con o senza garanzia del possesso dei requisiti, sulla base della documentazione prodotta;

-   visto il Decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017, entrato in vigore il 3 agosto, con il quale è stato approvato il Codice del Terzo settore, che procede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;

-   considerato che ai sensi del citato provvedimento le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono:

  • esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5;
  • avvalersi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;
  • contenere nella denominazione sociale la specifica di riferimento “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “Odv” oppure “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “Aps”;
  • svolgere l’attività prevalentemente verso terzi, nel caso di associazioni di volontariato e verso i propri soci, loro familiari o di terzi, nel caso di associazioni di promozione sociale;

-   preso atto che presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;

-   dato atto che nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale e ai sensi dell’articolo 101 comma 3 del Codice del Terzo settore il requisito dell’iscrizione al Registro unico si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel Registro regionale;

-   viste le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in ordine all’applicazione del Codice del Terzo che prevede l’obbligo per tutti gli enti del terzo settore di:

  • redigere il bilancio di esercizio nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 13 del D. Lgs. 117/2017, nonostante la modulistica non sia ancora stata definita;
  • pubblicare annualmente sul proprio sito internet gli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai propri associati a partire dal 1^ gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nell’anno 2018;

-   dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento dei Registri hanno determinato:

  • l’iscrizione di n. 3 organizzazioni di volontariato, individuate nell’Allegato A, alcune delle quali soggette a prescrizioni o condizioni meglio specificate a fianco di ognuna;
  • l’iscrizione di n. 9 associazioni di promozione sociale, individuate nell’Allegato B, alcune delle quali soggette a prescrizioni o condizioni meglio specificate a fianco di ognuna;
  • la conferma dell’iscrizione di n. 20 Associazioni di promozione sociale, già iscritte, di cui all’Allegato C, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni nei modi e nei tempi indicati nel citato allegato;
  • la cancellazione dell’Associazione di promozione sociale denominata “Coordinamento Ancescao Comunale di Venezia” (C.F. 94011640276), poiché con nota pervenuta il 09.01.2018 comunica di non aver mai esercitato l’attività per la quale si era costituita (iscrizione scaduta il 09.02.2015 – ex codice di classificazione PS/VE0099);

-   preso atto della nuova denominazione dell’Associazione Ets_Aps Centro Anziani di Mestrino” iscritta al Registro regionale con il codice PS/PD0231/002 (C.F. 92132080281), scadenza 09.02.2021;

-   viste le istanze di conferma presentate dall’Associazione Noi di Vittorio Veneto, iscritto al Registro con il codice di classificazione PS/TV 0017 (C.F. 91002810264) e dalle n. 9 associazioni ad esso affiliate, meglio evidenziate nell’Allegato C;

-   considerato che l’iscrizione al Registro delle associazioni affiliate all’Associazione Noi di Vittorio Veneto era scaduta nell’anno 2015;

-   dato atto che gli esiti istruttori concernenti le istanze in argomento hanno determinato il possesso dei requisiti e consentono di regolarizzare sia il triennio passato, 2015-2018 che di confermare l’iscrizione per il triennio 2018 – 2021;

-   ritenuto pertanto di aggiornare la posizione al Registro delle Associazioni meglio individuate nell’Allegato C procedendo a regolarizzare il triennio scaduto e confermando l’iscrizione per il periodo 2018-2021;

-   visto il DDR n. 20 del 31.05.2018 con il quale il Circolo Auser Brenzone sul Garda (C.F. 93275250236) è stato iscritto al Registro del volontariato con un codice autonomo anziché come affiliato al Coordinamento Auser di Verona;

-   ritenuto pertanto di rettificare il citato provvedimento nella parte in cui ha assegnato erroneamente il codice VR0764 anziché VR0211/019;

-   preso atto che:

  • con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro del volontariato;
  • con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
  • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;

-   visto il DDR n. 36 del 05.04.2017 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

-   vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;

-   vista la L. 383/2000;

-   visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

-   viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 27/2001, art. 43, n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28 e n. 54/2012;

-   viste le Deliberazione di Giunta n. 4314/2009 e n. 2652/2001;

-   visto il DDR n. 20 del 31.05.2018;

-   attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di n. 3 Organizzazioni, di cui ll’Allegato A, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette a prescrizioni o condizioni meglio evidenziate nel citato allegato;
  2. l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 9 associazioni, evidenziate nell’Allegato B, alcune delle quali soggette a prescrizioni o condizioni meglio specificate nel citato allegato;
  3. la conferma dell’iscrizione al Registro regionale della promozione sociale di n. 20 Associazioni, già iscritte, meglio evidenziate nell’Allegato C, alcune delle quali soggette a prescrizioni o condizioni meglio specificate nel citato Allegato;
  4. l’iscrizione al Registro regionale della promozione sociale dell’Associazione Noi di Vittorio Veneto e delle n. 9 associazioni ad esso affiliate, meglio evidenziate nell’Allegato C, si intende regolarizzata per il triennio 2015-2018 e confermata per il triennio 2018-2021;
  5. la cancellazione dal Registro regionale della promozione sociale del “Coordinamento Ancescao Comunale di Venezia” (C.F. 94011640276), per non aver mai esercitato l’attività per la quale si era costituito, come da comunicazione agli atti;
  6. la presa d’atto della nuova denominazione dell’Associazione Ets_Aps Centro Anziani di Mestrino” iscritta al Registro regionale della promozione sociale con il codice PS/PD0231/002, scadenza 09.02.2021;
  7. il nuovo codice di iscrizione assegnato al Circolo Auser Brenzone sul Garda (C.F. 93275250236) è VR0211/019, per le motivazione meglio esplicitate in premessa;
  8. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  9. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e notificato agli enti interessati.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

23_Allegato_A_DDR_23_11-06-2018_374470.pdf
23_Allegato_B_DDR_23_11-06-2018_374470.pdf
23_Allegato_C_DDR_23_11-06-2018_374470.pdf

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