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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 23 del 11 giugno 2018
Aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale. L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4, L. 266/1991, art. 6, L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000, artt. 7,8, 9 e 10 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, artt. 101, comma 2 e 102, comma 4.
Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte e alla cancellazione delle organizzazioni prive dei requisiti.
Il Direttore
- preso atto che con legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge-quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
- rilevato che:
- dato atto che la Deliberazione di Giunta n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla D.G.R. 4314 del 29.12.2009 prevede che le organizzazioni di volontariato devono:
- dato atto che la citata deliberazione stabilisce altresì che:
- preso atto che con legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale, dettando norme fondamentali per la valorizzazione dell’associazionismo liberamente costituito e stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
- preso atto che l’art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali, e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita certificazione del Presidente nazionale;
- visto che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l’emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
- preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale;
- rilevato che in base al punto 1) dell’allegato al provvedimento di cui sopra, hanno diritto ad essere iscritte al registro regionale le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della L. 383/2000;
- preso atto che la citata Deliberazione prevede la cancellazione automatica dal Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei soggetti che non richiedono la conferma dell’iscrizione ogni tre anni;
- preso atto che il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di promozione sociale debbano inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro riservati;
- ricordato che l’iscrizione al Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta per i relativi livelli di organizzazione territoriale e per i circoli affiliati
- visto il Decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017, entrato in vigore il 3 agosto, con il quale è stato approvato il Codice del Terzo settore, che procede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
- considerato che ai sensi del citato provvedimento le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono:
- preso atto che presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
- dato atto che nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale e ai sensi dell’articolo 101 comma 3 del Codice del Terzo settore il requisito dell’iscrizione al Registro unico si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel Registro regionale;
- viste le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in ordine all’applicazione del Codice del Terzo che prevede l’obbligo per tutti gli enti del terzo settore di:
- dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento dei Registri hanno determinato:
- preso atto della nuova denominazione dell’Associazione Ets_Aps Centro Anziani di Mestrino” iscritta al Registro regionale con il codice PS/PD0231/002 (C.F. 92132080281), scadenza 09.02.2021;
- viste le istanze di conferma presentate dall’Associazione Noi di Vittorio Veneto, iscritto al Registro con il codice di classificazione PS/TV 0017 (C.F. 91002810264) e dalle n. 9 associazioni ad esso affiliate, meglio evidenziate nell’Allegato C;
- considerato che l’iscrizione al Registro delle associazioni affiliate all’Associazione Noi di Vittorio Veneto era scaduta nell’anno 2015;
- dato atto che gli esiti istruttori concernenti le istanze in argomento hanno determinato il possesso dei requisiti e consentono di regolarizzare sia il triennio passato, 2015-2018 che di confermare l’iscrizione per il triennio 2018 – 2021;
- ritenuto pertanto di aggiornare la posizione al Registro delle Associazioni meglio individuate nell’Allegato C procedendo a regolarizzare il triennio scaduto e confermando l’iscrizione per il periodo 2018-2021;
- visto il DDR n. 20 del 31.05.2018 con il quale il Circolo Auser Brenzone sul Garda (C.F. 93275250236) è stato iscritto al Registro del volontariato con un codice autonomo anziché come affiliato al Coordinamento Auser di Verona;
- ritenuto pertanto di rettificare il citato provvedimento nella parte in cui ha assegnato erroneamente il codice VR0764 anziché VR0211/019;
- preso atto che:
- visto il DDR n. 36 del 05.04.2017 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
- vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;
- vista la L. 383/2000;
- visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 27/2001, art. 43, n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28 e n. 54/2012;
- viste le Deliberazione di Giunta n. 4314/2009 e n. 2652/2001;
- visto il DDR n. 20 del 31.05.2018;
- attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Maria Carla Midena
(seguono allegati)
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