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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 72 del 24 luglio 2018


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 325 del 11 luglio 2018

Rilascio di concessione demaniale per l'occupazione di argini, di uno specchio d'acqua, attraversamento di tubazioni e una rampa lungo la sponda destra del fiume Po di Levante, in località Donada del Comune di Porto Viro (RO). Ditta: FAGIOLI S.P.A. di S. ILARIO D'ENZA (RE). Pratica PL_TE00008.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento prevede il rilascio della concessione alla Ditta Fagioli S.p.A. di S. Ilario d'Enza (RE) (Ditta che ha incorporato la precedente società concessionaria San Marco Shipping S.r.l. di Marghera), su istanza di parte pervenuta in data 28.12.2015 e successiva richiesta di variazione pervenuta in data 31.10.2016.

Il Direttore

VISTA l’istanza pervenuta in data 28.12.2015 con la quale la Ditta San Marco Shipping S.r.l. di Marghera (VE), ha chiesto il rilascio della concessione demaniale per l’occupazione di argini, di uno specchio d’acqua, attraversamento di tubazioni e una rampa lungo la sponda destra del fiume Po di Levante, in località Donada del Comune di Porto Viro (RO) e la successiva istanza di variazione della concessione, pervenuta in data 31.10.2016;

VISTA la nota pervenuta in data 24.11.2016 con cui la Ditta Fagioli S.p.A. di S. Ilario d’Enza (RE) comunica la fusione per incorporazione della Ditta San Marco Shipping S.r.l. nella Ditta Fagioli S.p.A., come da “Atto di fusione per incorporazione” redatto dal Notaio Dott.ssa Maura Manghi, Rep. n. 80734 Racc. n. 13074 del 21.10.2016, registrato a Reggio Emilia il 28.10.2016 n. 15415 Serie 1T;

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall’U.O. Genio Civile di Rovigo con nota prot. n. 87632 del 07.03.2018, di Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 21468 del 17.11.2016 e del Comune di Porto Viro (RO) con nota prot. n. 21236 del 13.10.2017;

CONSIDERATO che l’istanza è stata pubblicata ai sensi dell’art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO, inoltre, che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 04.07.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013

decreta

  1. Nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla Ditta Fagioli S.p.A. con Sede legale (omissis) il rilascio della concessione demaniale per l’occupazione di argini, di uno specchio d’acqua, attraversamento di tubazioni e una rampa lungo la sponda destra del fiume Po di Levante, in località Donada del Comune di Porto Viro (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 04.07.2018, iscritto al n. 41 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Rovigo Rep. n. 1255 Serie 3 in data 04.07.2018, che forma parte integrante del presente decreto.
  2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l’obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l’Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l’interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell’argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall’obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
  3. Il canone annuo, relativo al 2018, è di Euro 4.795,82 (quattromilasettecentonovantacinque/82) come previsto dall’art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l’esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l’aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell’Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell’ammontare della cauzione.
  4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell’uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
  5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
  6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Zanin

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