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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 69 del 17 luglio 2018


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 293 del 21 giugno 2018

Subentro del Sig. Martinelli Sergio, a seguito della rinuncia da parte della Sig. Martini Michela, alla concessione demaniale per usufruire di un attracco per una chiatta in c.a., dei pontili in c.a. e di una passerella con relativa slitta di scorrimento, in sinistra idraulica del fiume Po fra gli stanti 176 e 177 siti in Comune di Gaiba (RO). (Pratica n° PO_PA00016) Rilascio concessione demaniale.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto viene assentito il subentro al Sig. Martinelli Sergio, a seguito della rinuncia da parte della Sig. Martini Michela, alla concessione demaniale per usufruire di un attracco per una chiatta in c.a., dei pontili in c.a. e di una passerella con relativa slitta di scorrimento, in sinistra idraulica del fiume Po fra gli stanti 176 e 177 siti in Comune di Gaiba (RO). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza rinuncia da parte delle Sig.ra Martini Michela pervenuta in data 04.12.2017; Istanza di subentro da parte del Sig. Martinelli Sergio pervenuta in data 04.12.2017; Parere del Comune di Gaiba (RO) con nota prot. n. P 0005778 del 27.12.2017; Parere Aipo di Rovigo rilasciato con nota prot. n. 3876 del 22.02.2018; Parere Aipo Navigazione di Boretto (RE) assunto al prot. n. 142208 del 16.04.2018; Sottoscrizione Primo Atto Aggiuntivo al disciplinare n. 161 del 25.08.2017: 21.06.2018.

Il Direttore

VISTA l’istanza presentata in data 04.12.2017, con la quale la Sig.ra Martini Michela, nata a omissis il omissis e residente a omissis in Via omissis – C.F. omissis, rinuncia alla concessione demaniale per usufruire di un attracco per una chiatta in c.a., dei pontili in c.a. e di una passerella con relativa slitta di scorrimento, in sinistra idraulica del fiume Po fra gli stanti 176 e 177 siti in Comune di Gaiba (RO), rilasciata con decreto n. 328 del 28.08.2017 e relativo disciplinare n. 161 del 25.08.2017;

VISTA l’istanza presentata in data 04.12.2017 da parte del Sig. Martinelli Sergio, nato a omissis il omissis e residente a omissis in Via omissis – C.F. omissis, con la quale intende subentrare alla concessione rilasciata alla Sig.ra Martini Michela;

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dal Comune di Gaiba con nota prot. n. P 0005778 del 27.12.2017, dall’AIPO di Rovigo con nota prot. n. 3876 del 22.02.2018 e dall’Aipo Navigazione di Boretto (RE) con nota assunta al prot. n. 142208 del 16.04.2018;

CONSIDERATO che il Sig. Martinelli Sergio ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 21.06.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Sig. Martinelli Sergio dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO IL D. LGS. n. 33 del 14.03.2013;

decreta

  1. Nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il Subentro del Sig. Martinelli Sergio, a seguito della rinuncia da parte della Sig. Martini Michela, alla concessione demaniale per usufruire di un attracco per una chiatta in c.a., dei pontili in c.a. e di una passerella con relativa slitta di scorrimento, in sinistra idraulica del fiume Po fra gli stanti 176 e 177 siti in Comune di Gaiba (RO), con le modalità stabilite nel Primo Atto Aggiuntivo al Disciplinare n. 161 del 25.08.2017, iscritto al n. 202 di Rep. di questa Struttura in data 21.06.2018.
  2. La concessione manterrà la scadenza 31.12.2024. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l’obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l’Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l’interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell’argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall’obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
  3. Il canone annuo è pari ad Euro 461,72 (quattrocentosessantuno/72), come previsto dall’art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l’esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l’aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell’Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell’ammontare della cauzione.
  4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell’uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
  5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
  6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

                                                                                                       

Luigi Zanin

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