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Bur n. 65 del 03 luglio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 46 del 19 giugno 2018

Hydro Dolomiti Energia S.r.l. (con sede legale in Via Trieste, 43 38122 Trento (TN) C.F. e P.IVA 02075180220). Nuova utilizzazione a fini idroelettrici delle acque del Fiume Adige con prelievo in località Sciorne ed utilizzo presso l'esistente centrale di Chievo (VR). Comune di localizzazione: Bussolengo (VR). Comuni interessati: Rivoli Veronese, Cavaion Veronese, Pastrengo e Verona (VR). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni/condizioni ambientali e raccomandazioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali/prescrizioni e raccomandazioni, il progetto presentato dalla Società Hydro Dolomiti Energia S.r.l. che prevede una nuova utilizzazione a fini idroelettrici delle acque del Fiume Adige con prelievo in località Sciorne ed utilizzo presso l'esistente centrale di Chievo (VR), sita nel Comune di Bussolengo (VR).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale (V.IA.) presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di V.IA., abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26/03/1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 940/2017 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera m) dell’Allegato IV alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Hydro Dolomiti Energia S.r.l. (con sede legale in Via Trieste, 43 – 38122 Trento (TN) C.F. e P.IVA 02075180220), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa V.IA. con protocollo 109789, in data 17/03/2017;

VISTA la nota protocollo 153146 in data 18/04/2017, con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e dato, altresì, contestuale notizia di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:

la derivazione d'acqua pubblica dal Fiume Adige per uso idroelettrico, con presa in località Sciorne nel Comune di Rivoli Veronese e restituzione in località Chievo in Comune di Verona.

Le opere in progetto sono localizzate in adiacenza all’esistente centrale di Bussolengo. L’integratore HDE e le opere in progetto sono raggiungibili a partire dall’abitato di Bussolengo sfruttando il reticolo stradale esistente oppure ricorrendo all’adiacente Ponte di Arcè.

L’area interessata dall’intervento ricade completamente nel comune amministrativo di Bussolengo. 

Le acque defluiranno nel canale Alto Agro Veronese esistente, di proprietà del Consorzio di Bonifica Veronese, fino al manufatto idraulico, anch'esso esistente, denominato integratore HDE, dove sarà realizzata una stazione di pompaggio (unica nuova opera idraulica prevista nel progetto, ricadente su proprietà di Hydro Dolomiti Enel s.r.l.) che consentirà di sollevare le acque nel canale Biffis. La produzione idroelettrica avverrà presso l’esistente centrale di Chievo, senza alcuna modifica delle opere esistenti, restituendo l'acqua turbinata al Fiume Adige, a valle della centrale di Chievo, mediante gli stessi scarichi della centrale.

Nel tratto d'intervento il canale Biffis per l’alimentazione della centrale di Chievo ed il canale del Consorzio di Bonifica Veronese sono affiancati, ed è presente l'integratore HDE finalizzato all'integrazione della portata ad uso irriguo secondo accordi esistenti, dove HDE integra a favore del Consorzio, in corrispondenza della restituzione della centrale di Bussolengo, un quantitativo d'acqua fino a raggiungere nel canale del Consorzio un valore pari a 21,00 m³/s.

La portata massima della nuova utilizzazione è compatibile con tutte le opere idrauliche (canale di adduzione, vasca di carico, condotte forzate, canale di restituzione in Adige) ed elettromeccaniche (turbine, gruppi di produzione, linea di consegna) esistenti presso l'impianto di produzione di Chievo.

L’impianto, nel dettaglio, prevede la derivazione d’acqua dal fiume Adige di medi moduli 31,14 (l/s 3.114 – m³/s 3,11) e massimi moduli 105 (l/s 10.500 – m³/s 10,50) per la produzione, sul salto di 23,25 m, di forza motrice da impianto idroelettrico di potenza nominale pari a 709,93 kW.

Lo stato di progetto non prevede alcuna nuova opera ad eccezione della stazione di pompaggio da realizzarsi nella vasca del manufatto integratore HDE e delle relative opere accessorie.

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.IA. del 12/07/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO durante l’iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 19 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 23/2017): 

Mittente

Data acquisizione al protocollo regionale

Numero
protocollo regionale

Comune di Verona

09/05/2017

180702

Provincia di Verona

14/08/2017

348852

 

CONSIDERATO che, al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., in data 03/11/2017, ha svolto un sopralluogo presso l’area interessata dall’intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con nota in data 08/02/2018 - protocollo n. 49487 gli Uffici regionali dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno trasmesso all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, presentata dalla Ditta proponente ai sensi del punto 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299 del 09/12/2015, al fine di acquisire un parere in merito;

CONSIDERATO che, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota n. 62359, acquisita dagli Uffici dell’U.O. V.I.A. in data 19/02/2018, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 39/2018 del 13/02/2018, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito alcune prescrizioni e raccomandazioni;

CONSIDERATO che, al fine dell’espletamento della procedura valutativa si è svolto in data 08/03/2018 presso gli Uffici della Regione Veneto un incontro tecnico al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;

CONSIDERATO che, con nota in data 22/03/2018 – protocollo 110000, la Direzioni Commissioni Valutazioni ha richiesto alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Verona e al Distretto Idrografico Alpi Orientali, di acquisire tutti gli atti inerenti la procedura de qua relativamente al Punto 3, lettera a) dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1628 del 19/11/2015 e in particolare il parere espresso dall’Autorità di Bacino;

PRESO ATTO che, il Distretto Idrografico Alpi Orientali, con nota acquisita al protocollo regionale 135901 in data 11/04/2018, ha trasmesso il parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Adige n. 3307 espresso in data 02/12/2015;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, il quale, nella seduta del 09/05/2018, ha valutato che il progetto in questione, tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte IIa del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con l’adeguamento del progetto, per il prosieguo dell’iter istruttorio alle seguenti condizioni ambientali/prescrizioni e raccomandazioni:

CONDIZIONI AMBIENTALI/PRESCRIZIONI

1.  dovranno essere rispettate le prescrizioni e raccomandazioni impartite dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 39/2018 del 13/02/2018, compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell’attività:

Prescrizioni:

1.1) di vietare qualsiasi opera e intervento che dovessero essere realizzati, anche parzialmente, all’interno delle aree della Rete Naturale 2000 e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alla specie segnalate (Cottus gobio, Ixobrychus minutus, Ardea purpurea, Alcedo atthis) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;

1.2) di verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Raccomandazioni:

1.  di fornire, ai fini del perfezionamento dell’atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all’allegato E della D.G.R. n. 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante;

2.   della necessità di verificare la reale consistenza delle portate massime disponibili prima dell’esame congiunto delle due istanze in sede di Commissione tecnica istituita presso la Direzione Difesa Suolo per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza ex art. 7 e 9 del R.D. n. 1775/1933 – DD.G.R. n. 1628/2015 e n. 1993/2017;

3.   che l'esito della verifica geognostica, indicata nella relazione geologica allegata al progetto, venga valutato in sede di Commissione tecnica istituita presso la Direzione Difesa Suolo per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza ex art. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 - DGR n. 1628/2015 e n. 1993/2017.

RACCOMANDAZIONE

1) in sede di Commissione tecnica istituita presso la Direzione Difesa Suolo per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza ex art. 7 e 9 del R.D. 1775/1933 - DGR n. 1628/2015 e n. 1993/2017, al fine di non inficiare sull'uso prioritario irriguo del canale, vengano analizzate le problematiche relative alla manutenzione programmatica del canale.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale del 23/05/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 09/05/2018;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 09/05/2018 in merito al progetto de quo, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte IIa del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni e raccomandazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lg.s n. 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Hydro Dolomiti Energia S.r.l. (con sede legale in Via Trieste, 43 – 38122 Trento (TN) C.F. e P.IVA 02075180220 – PEC: hde.pec@hde.legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Bussolengo (VR), al Comune di Rivoli Veronese (VR), al Comune di Cavaion Veronese (VR), al Comune di Pastrengo (VR), al Comune di Verona (VR), alla Direzione Operativa, alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Verona, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, al Dipartimento provinciale ARPAV di Verona;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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