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Bur n. 65 del 03 luglio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 45 del 19 giugno 2018

Consorzio di Bonifica Veronese, con sede legale in Strada della Genovesa, 31/E 37135 Verona (VR) (Codice Fiscale e P.IVA 93216480231). Istanza per l'estensione ad uso idroelettrico dal 15 ottobre al 1 aprile della concessione di derivazione ad uso irriguo ed idroelettrico D/919/2, con opera di presa esistente dal Fiume Adige in località Sciorne in Comune di Rivoli Veronese (VR) e restituzione in Comune di Bussolengo (VR). Comuni di localizzazione: Rivoli Veronese, Bussolengo (VR). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni/condizioni ambientali e raccomandazioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali/prescrizioni e raccomandazioni, il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Veronese che prevede l'estensione ad uso idroelettrico dal 15 ottobre al 1 aprile della concessione di derivazione ad uso irriguo ed idroelettrico D/919/2, con opera di presa esistente dal Fiume Adige in località Sciorne in Comune di Rivoli Veronese (VR) e restituzione in Comune di Bussolengo (VR).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale (V.IA.) presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di V.IA., abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26/03/1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 940/2017 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera d) dell’Allegato IV alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal Consorzio di Bonifica Veronese con sede legale in Strada della Genovesa, 31/E – 37135 Verona (VR) (Codice Fiscale e P.IVA 93216480231), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa V.IA. con protocollo 122428, in data 27/03/2017;

VISTA la nota protocollo 163427 in data 27/04/2017, con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e dato, altresì, contestuale notizia di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:

estensione ad uso idroelettrico dal 15 ottobre al 1 aprile della concessione di derivazione ad uso irriguo ed idroelettrico D/919/2, con opera di presa esistente dal fiume Adige in località Sciorne in comune di Rivoli Veronese (VR) e restituzione in comune di Bussolengo (VR).

Oggetto di valutazione è la richiesta di estensione al periodo extrairriguo dell’utilizzo a scopo idroelettrico di parte della portata già concessa nell'ambito della grande concessione di derivazione D/919/2, pertanto il progetto non comporta la realizzazione di nessuna nuova opera.

La centralina idroelettrica è già in possesso del Permesso di Costruire rilasciato dal comune di Bussolengo (opera autorizzata oggi non presente), lo stesso è in possesso dell'opera di presa in località Sciorne e del corso d'acqua di prelievo, il Canale Principale dell'Agro Veronese. La centrale è sita nei pressi del ponte che collega Bussolengo a Pescantina in Via Citella.

Le autorizzazioni o domande in capo al Consorzio relative alla derivazione del Canale dell’Agro Veronese sono:

  • D.D. n. 406 del 09/10/2013: concessione ad uso irriguo nel periodo dal 01/04 al 15/10 e concessione di derivazione D/919;
  • P.C. rilasciato dal Comune di Bussolengo in data 14/10/2014 prot. 39.196 relativo alla realizzazione di “Impianto idroelettrico lungo il Canale Principale dell’Agroveronese con derivazione dal Fiume Adige presso la presa di Sciorne in comune di Rivoli e restituzione in comune di Bussolengo”;
  • Domanda del 04/05/2015 prot. 185.129 per richiedere l’estensione per la derivazione in periodo extrairriguo ai fini della produzione energetica, in particolare per i periodi dal 01/01 al 31/03 e dal 16/10 al 31/12;
  • D.D. n. 265 del 24/06/2015: autorizzazione all’utilizzo della derivazione a fini energetici per i periodi irrigui dal 01.04 al 25.05 e dal 01.09 al 15.10.

In seguito alla concessione ad uso irriguo con decreto n. 406 del 09/10/2013, ed in seguito alla concessione di derivazione D/919, il Consorzio di Bonifica ha presentato un progetto relativo alla realizzazione di “Impianto idroelettrico lungo il Canale Principale dell’Agroveronese con derivazione dal Fiume Adige presso la presa di Sciorne in comune di Rivoli e restituzione in comune di Bussolengo”, tale progetto è stato approvato con PC rilasciato dal comune di Bussolengo in data 14/10/2014 prot. 39.196.

Con successivo decreto n. 265 del 24/06/2015 viene autorizzato l’utilizzo della derivazione a fini energetici per i periodi irrigui dal 01.04 al 25.05 e dal 01.09 al 15.10.

Con la domanda presentata in data 04/05/2015 prot. 185.129, il Consorzio di Bonifica richiede l’estensione per la derivazione in periodo extrairriguo ai fini della produzione energetica, in particolare per i periodi dal 01.01 al 31.03 e dal 16.10 al 31.12.

Il funzionamento dell'impianto è previsto principalmente durante la stagione extra-irrigua (invernale), tuttavia anche durante i mesi irrigui intermedi (seconda metà di aprile, prima metà di maggio e settembre) l'impianto potrà funzionare, compatibilmente con le richieste prioritarie del comparto agricolo, con portata ridotta. Il periodo di funzionamento dell'impianto è dunque pari a 267 giorni all'anno con una portata media pari a 2,80 m³/s.

I dati caratteristici dell'impianto idroelettrico ad acqua fluente sono:

  • portata media: 2,80 m³/s;
  • portata massima: 5,00 m³/s;
  • portata minima utilizzabile: 1,00 m³/s;
  • salto utile medio: 12,25 m;
  • potenza media: 336,48 kW;
  • potenza di concessione: 246,14 kW;
  • potenza elettrica massima: 486,68 kW;
  • tipologia turbina: Kaplan ad asse verticale in cassa a spirale.

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 12/07/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO durante l’iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 19 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 27/2017): 

Mittente

Data acquisizione al protocollo regionale

Numero
protocollo regionale

Provincia di Verona

14/08/2017

348852

 

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti:

  • con protocollo regionale 197110 in data 19/05/2017;
  • con protocollo regionale 119846 in data 29/03/2018;

CONSIDERATO che, al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., in data 03/11/2017, ha svolto un sopralluogo presso l’area interessata dall’intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio, al fine dell’espletamento della procedura valutativa, ha ritenuto opportuno effettuare un incontro tecnico, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia in data 08/03/2018, al quale sono stati invitati le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con nota in data 11/05/2017 - protocollo 184002 gli Uffici regionali dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno trasmesso all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, presentata dalla Ditta proponente ai sensi del punto 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299 del 09/12/2015, al fine di acquisire un parere in merito;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della D.G.R. n. 2299/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota protocollo 184002 in data 11/05/2017 ha trasmesso una prima relazione istruttoria tecnica n. 167/2017 in data 21/07/2017 nella quale si esprimeva esito favorevole della Valutazione di Incidenza, riguardante l’istanza in questione, con prescrizioni e raccomandazioni.

CONSIDERATO che il proponente, in merito alla Valutazione di Incidenza, ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa volontaria (acquisita al protocollo 264514 in data 04/07/2017) tale da necessitare di una nuova valutazione da parte degli Uffici regionali competenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla nuova verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della D.G.R. n. 2299/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota protocollo 354567 in data 22/08/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 190/2017 in data 21/08/2017 (che sostituisce la precede te n. 167/2017) nella quale, tra l’altro, si esprime esito favorevole della Valutazione di Incidenza, riguardante l’istanza in questione, prescrivendo e raccomandando quanto segue:

Prescrizioni

  1. di non coinvolgere o ridurre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario (anche con le opere a servizio dell’impianto idroelettrico) e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
  2. di effettuare, anche ai fini della D.G.R. n. 786/2016 e preliminarmente all’attuazione della derivazione e dell’utilizzo per fini idroelettrici delle portate del canale Principale dell’Agro Veronese in argomento, la ricognizione della fauna dulciacquicola di interesse comunitario (vertebrata e invertebrata) presente all’interno del tratto del corso idrico sotteso dall’impianto idroelettrico in argomento, con almeno 3 stazioni di campionamento e rifacendosi preferibilmente alle modalità indicate nel manuale ISPRA n. 141/2016 “manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie animali”;
  3. di eseguire le attività interferenti con le specie di interesse comunitario preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo. L’eventuale esecuzione è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette attività non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione delle attività, delle precauzioni previste e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
  4. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l’intera durata delle attività connesse con la produzione idroelettrica;
  5. di effettuare la derivazione, qualora possibile, con strutture regolabili o secondo modalità modulabili al fine di provvedere l’eventuale adeguamento anche a valori superiori e in coerenza con gli esiti e le verifiche previste dalla normativa di settore (ovvero, in caso contrario, di cessare la derivazione per portate inferiori al valore fissato del minimo deflusso vitale);

Raccomandazioni

  1. la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione dei singoli periodi di derivazione previsti per il funzionamento dell’impianto idroelettrico in argomento e degli esiti sulla preliminare ricognizione della fauna dulciacquicola di interesse comunitario (vertebrata e invertebrata), sulla campagna di recupero della fauna ittica e dulciacquicola. Le informazioni raccolte sulla fauna dulciacquicola andranno fornite secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio. Le informazioni sull’accertamento, per l’intero tratto del fiume Adige sotteso dall’impianto idroelettrico, dell’assenza dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali dell’habitat 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion”, nel rispetto delle disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07;
  2. qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, l’attuazione del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
  3. l’adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all’autorità regionale per la valutazione d’incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1, 2.2 e 2.3;
  4. la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d’Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione delle attività e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

VISTA la richiesta della Direzioni Commissioni Valutazioni (effettuata con nota in data 22/03/2018 – protocollo 110019), alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Verona e al Distretto Idrografico Alpi Orientali, di acquisire tutti gli atti inerenti la procedura de qua relativamente al Punto 3, lettera a) dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1628 del 19/11/2015 e in particolare il parere espresso dall’Autorità di Bacino;

PRESO ATTO che, il Distretto Idrografico Alpi Orientali, con nota acquisita al protocollo regionale 135887 in data 11/04/2018, ha trasmesso il parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Adige n. 1341 espresso in data 08/06/2016;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, il quale, nella seduta del 09/05/2018, ha valutato che il progetto in questione, tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte IIa del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con l’adeguamento del progetto, per il prosieguo dell’iter istruttorio alle seguenti condizioni ambientali/prescrizioni:

CONDIZIONI AMBIENTALI/PRESCRIZIONI

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
  2. venga installata adeguato sistema di misura utile a rilevare i 38 m³/s ed a inibire il funzionamento della centrale in caso di livelli inferiori;
  3. venga previsto un monitoraggio post-operam del rumore, da effettuarsi entro i primi 6 mesi dall’entrata in esercizio della centralina idroelettrica, con misurazioni da trasmettere ad ARPAV ed al Comune. In caso di superamenti dovranno essere previste misure correttive da sottoporre a valutazione dell’autorità competente. Sia valutata una proposta di mitigazione acustica relativa agli impatti dovuti alle emissioni sonore in fase di cantiere;
  4. è richiesta la massima riduzione della fascia occupata per la posa della condotta di restituzione delle acque turbinate in Adige e alla conseguente minimizzazione degli interventi sulla vegetazione;
  5. si dovrà conservare lo scotico ai fini del riutilizzo per il ripristino del suolo sopra la condotta;
  6. dovrà essere monitorato l'attecchimento del ripristino vegetazione delle specie insediate sostituendole nel caso di moria;
  7. con riferimento alla relazione istruttoria tecnica VINCA n. 190/2017 del 21/08/2017, si prescrive:
    1.  di non coinvolgere e ridurre superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario (anche con le opere a servizio dell'impianto idroelettrico) e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
    2.  di effettuare, anche ai fini della D.G.R. n. 786/2016 e preliminarmente all'attuazione della derivazione e dell'utilizzo per fini idroelettrici delle portate del canale Principale dell'Agro Veronese in argomento, la ricognizione della fauna dulciacquicola di interesse comunitario (vertebrata e invertebrata) presente all'interno del tratto del corso idrico sotteso dall'impianto idroelettrico in argomento, con almeno 3 stazioni di campionamento e rifacendosi preferibilmente alle modalità indicate nel manuale ISPRA n. 141/2016 “manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie animali";
    3.  di eseguire le attività interferenti con le specie di interesse comunitario preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo. L’eventuale esecuzione è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette attività non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione delle attività, delle precauzioni previste e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
    4. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l’intera durata delle attività connesse con la produzione idroelettrica;
    5. di effettuare la derivazione, qualora possibile, con strutture regolabili e secondo modalità modulabili al fine di provvedere l’eventuale adeguamento anche a valori superiori e in coerenza con gli esiti e le verifiche previste dalla normativa di settore (ovvero, in caso contrario, di cessare la derivazione per portate inferiori al valore fissato del minimo deflusso vitale);

e si raccomanda:

  1. la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione dei singoli periodi di derivazione previsti per il funzionamento dell’impianto idroelettrico in argomento e degli esiti sulla preliminare ricognizione della fauna dulciacquicola di interesse comunitario (vertebrata e invertebrata), sulla campagna di recupero della fauna ittica e dulciaoquicola. Le informazioni raccolte sulla fauna dulciacquicola andranno fornite secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio. Le informazioni sull'accertamento, per l’intero tratto del fiume Adige sotteso dall'impianto idroelettrico, dell'assenza dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali dell’habitat 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho – Batrachiori”, nel rispetto delle disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07;
  2. qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, l’attuazione del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
  3. l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, e successiva trasmissione all’autorità regionale per la valutazione d’incidenza del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattai ai punti 2.1, 2.2 e 2.3;
  4. la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione ’Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione delle attività e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio perla Valutazione di Incidenza esaminato.”;

8. se l'istanza sarà ritenuta procedibile dalla Commissione tecnica istituita presso la Direzione Difesa Suolo per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza ex art. 7 e 9 del R.D. n. 1775/1933 – DD.G.R. n. 1628/2015 e n. 1993/2017 si dovrà procedere con l'autorizzazione unica dell'impianto complessivo.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale del 23/05/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 09/05/2018;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 09/05/2018 in merito al progetto de quo, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte IIa del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni e raccomandazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lg.s n. 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Veronese (con sede legale in Strada della Genovesa, 31/E – 37135 Verona (VR) Codice Fiscale e P.IVA 93216480231 – PEC: consorzio@pec.bonificaveronese.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Bussolengo (VR), al Comune di Rivoli Veronese (VR), alla Direzione Operativa, alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Verona, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, al Dipartimento provinciale ARPAV di Verona;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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