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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 45 del 19 giugno 2018
Consorzio di Bonifica Veronese, con sede legale in Strada della Genovesa, 31/E 37135 Verona (VR) (Codice Fiscale e P.IVA 93216480231). Istanza per l'estensione ad uso idroelettrico dal 15 ottobre al 1 aprile della concessione di derivazione ad uso irriguo ed idroelettrico D/919/2, con opera di presa esistente dal Fiume Adige in località Sciorne in Comune di Rivoli Veronese (VR) e restituzione in Comune di Bussolengo (VR). Comuni di localizzazione: Rivoli Veronese, Bussolengo (VR). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni/condizioni ambientali e raccomandazioni.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali/prescrizioni e raccomandazioni, il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Veronese che prevede l'estensione ad uso idroelettrico dal 15 ottobre al 1 aprile della concessione di derivazione ad uso irriguo ed idroelettrico D/919/2, con opera di presa esistente dal Fiume Adige in località Sciorne in Comune di Rivoli Veronese (VR) e restituzione in Comune di Bussolengo (VR).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale (V.IA.) presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di V.IA., abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26/03/1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 940/2017 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera d) dell’Allegato IV alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dal Consorzio di Bonifica Veronese con sede legale in Strada della Genovesa, 31/E – 37135 Verona (VR) (Codice Fiscale e P.IVA 93216480231), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa V.IA. con protocollo 122428, in data 27/03/2017;
VISTA la nota protocollo 163427 in data 27/04/2017, con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e dato, altresì, contestuale notizia di avvio del procedimento;
CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:
estensione ad uso idroelettrico dal 15 ottobre al 1 aprile della concessione di derivazione ad uso irriguo ed idroelettrico D/919/2, con opera di presa esistente dal fiume Adige in località Sciorne in comune di Rivoli Veronese (VR) e restituzione in comune di Bussolengo (VR).
Oggetto di valutazione è la richiesta di estensione al periodo extrairriguo dell’utilizzo a scopo idroelettrico di parte della portata già concessa nell'ambito della grande concessione di derivazione D/919/2, pertanto il progetto non comporta la realizzazione di nessuna nuova opera.
La centralina idroelettrica è già in possesso del Permesso di Costruire rilasciato dal comune di Bussolengo (opera autorizzata oggi non presente), lo stesso è in possesso dell'opera di presa in località Sciorne e del corso d'acqua di prelievo, il Canale Principale dell'Agro Veronese. La centrale è sita nei pressi del ponte che collega Bussolengo a Pescantina in Via Citella.
Le autorizzazioni o domande in capo al Consorzio relative alla derivazione del Canale dell’Agro Veronese sono:
In seguito alla concessione ad uso irriguo con decreto n. 406 del 09/10/2013, ed in seguito alla concessione di derivazione D/919, il Consorzio di Bonifica ha presentato un progetto relativo alla realizzazione di “Impianto idroelettrico lungo il Canale Principale dell’Agroveronese con derivazione dal Fiume Adige presso la presa di Sciorne in comune di Rivoli e restituzione in comune di Bussolengo”, tale progetto è stato approvato con PC rilasciato dal comune di Bussolengo in data 14/10/2014 prot. 39.196.
Con successivo decreto n. 265 del 24/06/2015 viene autorizzato l’utilizzo della derivazione a fini energetici per i periodi irrigui dal 01.04 al 25.05 e dal 01.09 al 15.10.
Con la domanda presentata in data 04/05/2015 prot. 185.129, il Consorzio di Bonifica richiede l’estensione per la derivazione in periodo extrairriguo ai fini della produzione energetica, in particolare per i periodi dal 01.01 al 31.03 e dal 16.10 al 31.12.
Il funzionamento dell'impianto è previsto principalmente durante la stagione extra-irrigua (invernale), tuttavia anche durante i mesi irrigui intermedi (seconda metà di aprile, prima metà di maggio e settembre) l'impianto potrà funzionare, compatibilmente con le richieste prioritarie del comparto agricolo, con portata ridotta. Il periodo di funzionamento dell'impianto è dunque pari a 267 giorni all'anno con una portata media pari a 2,80 m³/s.
I dati caratteristici dell'impianto idroelettrico ad acqua fluente sono:
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 12/07/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
PRESO ATTO durante l’iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all’art. 19 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento, formulati dai soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 27/2017):
Mittente
Data acquisizione al protocollo regionale
Numero protocollo regionale
Provincia di Verona
14/08/2017
348852
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti:
CONSIDERATO che, al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., in data 03/11/2017, ha svolto un sopralluogo presso l’area interessata dall’intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio, al fine dell’espletamento della procedura valutativa, ha ritenuto opportuno effettuare un incontro tecnico, presso la sede regionale di Palazzo Linetti a Venezia in data 08/03/2018, al quale sono stati invitati le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che, con nota in data 11/05/2017 - protocollo 184002 gli Uffici regionali dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno trasmesso all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, presentata dalla Ditta proponente ai sensi del punto 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 2299 del 09/12/2015, al fine di acquisire un parere in merito;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della D.G.R. n. 2299/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota protocollo 184002 in data 11/05/2017 ha trasmesso una prima relazione istruttoria tecnica n. 167/2017 in data 21/07/2017 nella quale si esprimeva esito favorevole della Valutazione di Incidenza, riguardante l’istanza in questione, con prescrizioni e raccomandazioni.
CONSIDERATO che il proponente, in merito alla Valutazione di Incidenza, ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa volontaria (acquisita al protocollo 264514 in data 04/07/2017) tale da necessitare di una nuova valutazione da parte degli Uffici regionali competenti;
CONSIDERATO che, con riferimento alla nuova verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della D.G.R. n. 2299/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota protocollo 354567 in data 22/08/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 190/2017 in data 21/08/2017 (che sostituisce la precede te n. 167/2017) nella quale, tra l’altro, si esprime esito favorevole della Valutazione di Incidenza, riguardante l’istanza in questione, prescrivendo e raccomandando quanto segue:
Prescrizioni
Raccomandazioni
VISTA la richiesta della Direzioni Commissioni Valutazioni (effettuata con nota in data 22/03/2018 – protocollo 110019), alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Verona e al Distretto Idrografico Alpi Orientali, di acquisire tutti gli atti inerenti la procedura de qua relativamente al Punto 3, lettera a) dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1628 del 19/11/2015 e in particolare il parere espresso dall’Autorità di Bacino;
PRESO ATTO che, il Distretto Idrografico Alpi Orientali, con nota acquisita al protocollo regionale 135887 in data 11/04/2018, ha trasmesso il parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Adige n. 1341 espresso in data 08/06/2016;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, il quale, nella seduta del 09/05/2018, ha valutato che il progetto in questione, tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte IIa del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con l’adeguamento del progetto, per il prosieguo dell’iter istruttorio alle seguenti condizioni ambientali/prescrizioni:
CONDIZIONI AMBIENTALI/PRESCRIZIONI
e si raccomanda:
8. se l'istanza sarà ritenuta procedibile dalla Commissione tecnica istituita presso la Direzione Difesa Suolo per il parere su osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza ex art. 7 e 9 del R.D. n. 1775/1933 – DD.G.R. n. 1628/2015 e n. 1993/2017 si dovrà procedere con l'autorizzazione unica dell'impianto complessivo.
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale del 23/05/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 09/05/2018;
decreta
Luigi Masia
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