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Materia: Demanio e patrimonio
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 205 del 28 maggio 2018
Annullamento del decreto del direttore U.O. Genio civile Verona n. 462 dell'11.12.2017. Legge Regionale n. 6 del 4.2.1980. Servizio di manutenzione, verifica e controllo dei dispositivi antincendio e della sicurezza degli impianti nei luoghi di lavoro presso le sedi regionali della provincia di Verona. Annualità 2017 - 2019. Ditta Castagna Antincendi s.r.l. Lugagnano di Sona (VR). CIG ZA9207A287
Il presente provvedimento annulla il decreto 462/2017 relativo all'affidamento alla ditta Castagna Antincendi srl - Lugagnano di Sona (VR) del servizio in oggetto. L'annullamento del provvedimento si rende necessario per le mutate disposizioni in ordine all'utilizzo delle risorse disponibili in bilancio e, in particolare, per l'attribuzione della tipologia di spesa in argomento su un nuovo capitolo che offre copertura finanziaria solo per l'esercizio 2018. Si provvederà successivamente con apposito decreto ad un nuovo affidamento. Principali documenti dell'istruttoria: decreto del direttore U.O. Genio civile Verona n. 462 dell'11.12.2017 di affidamento del servizio; decreto del direttore U.O. Genio Civile Verona n. 110 del 9.3.2018 di impegno della psesa. Nota dell'U.O. Ragioneria in data 19.4.2018 protocollo 147677 di mancata registrazione dell'impegno. Atto soggetto a pubblicazione in forma integrale ai sensi del Dlgs n. 33 del 14.3.2013 nart. 23.
Il Direttore
PREMESSO:
RITENUTO che le indicazioni dell’U.O. Ragioneria impongono l’annullamento dei provvedimenti finora adottati per l’affidamento del servizio in oggetto.
PRESO ATTO che la ditta Castagna Antincendi ha sottoscritto in data 16/05/2018 prot. n. 179426 per accettazione la nota con la quale si comunica l’annullamento dell’obbligazione insorta con il contratto stipulato sul Me.P.A. in data 22/12/2017 numero R.d.O.1748514.
RITENUTO che risulta indispensabile una nuova veloce formulazione e formalizzazione dell’affidamento del servizio in oggetto in quanto in quanto obbligatorio in base alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, che prevedono conseguenze penalmente rilevanti in caso di mancato adempimento.
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 - Nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2017 – “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 “ Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23/11/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
decreta
1) di annullare per le ragioni espresse nelle premesse il decreto del direttore U.O. Genio civile Verona n.462 del 11/12/2017 di affidamento alla Ditta Castagna Antincendi S.r.l. - Lugagnano di Sona (VR), P.I omissis, del “Servizio di manutenzione, verifica e controllo dei dispositivi antincendio e della sicurezza degli impianti nei luoghi di lavoro presso le sedi regionali della provincia di Verona. Annualità 2017-2019”;
2) di stabilire estinto il contratto stipulato sul Me.P.A. con la Ditta Castagna Antincendi S.r.l., in data 22/12/2017 numero R.d.O.1748514, per impossibilità sopravvenuta in quanto successivamente privo del requisito della patrimonialità della prestazione;
3) di procedere ad una nuova formulazione e formalizzazione dell’affidamento del servizio in oggetto con appositi provvedimenti;
4) di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza (D.Lgs n. 104 del 06/07/2010 e L. 1034 del 06/12/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza (D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
5) di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 23; il presente provvedimento;
6) di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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