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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 39 del 07 giugno 2018
CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO - Interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia. Progetto "Allacciante Sorgaglia Vitella - Monselesana". Proroga di validità temporale del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2460 del 18/12/2012.
Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2460 del 18/12/2012 per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo relativo alla realizzazione dell'"Allacciante Sorgaglia Vitella - Monselesana" nel comune di Bagnoli di Sopra, con aggiornamento ed integrazione delle relative prescrizioni.
Il Direttore
PREMESSO che il progetto “Allacciante Sorgaglia-Vitella-Monselesana” sito nel Comune di Bagnoli di Sopra (PD) presentato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (ex Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione) è stato oggetto di procedura di V.I.A. e approvazione/autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09);
PREMESSO che la procedura di cui sopra si è conclusa con DGR n. 2460 del 18 dicembre 2012 pubblicata nel BUR n. 2 del 08/01/2013, con la quale la Giunta regionale del Veneto ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento, con le prescrizioni di cui al parere della Commissione Regionale VIA n. 307 del 08/09/2010 (Allegato A alla citata DGR n. 2460 del 18 dicembre 2012);
TENUTO CONTO che l’art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevede che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. (…). Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata...”;
VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 2460 del 18 dicembre 2012, formulata dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con nota acquisita agli atti con prot. n. 255980 del 29/06/2017, successivamente perfezionata con nota prot. n. 74036 del 26/02/2018;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 10, comma 4, della legge citata, che prevede che il provvedimento di VIA sia adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 31 gennaio 2017: “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 09 maggio 2018,
ha espresso parere favorevole al rilascio della proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2640 del 18/12/2012, relativamente all’intervento in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 307 del 08/09/2010 della Commissione regionale VIA, così come di seguito aggiornate ed integrate:
PRESCRIZIONI
PRESO ATTO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 23 maggio 2018, è stato approvato il verbale della seduta del 9 maggio 2018;
decreta
Luigi Masia
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