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Bur n. 55 del 08 giugno 2018


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 114 del 25 maggio 2018

Approvazione del nuovo modello regionale di comunicazione preventiva di variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive ed agriturismo ricettivi, da presentare al Comune ed alla Provincia o Città Metropolitana di Venezia tramite il SUAP. Revoca del Decreto della Direzione regionale turismo n. 136 del 11 agosto 2017 Art. 24 della l.r. n. 28/2012.

Note per la trasparenza

Si approva il nuovo modello regionale di comunicazione preventiva della variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive ed agriturismo ricettivi, da presentare al Comune ed alla Provincia o Città Metropolitana di Venezia tramite lo Sportello unico delle attività produttive. Si revoca la precedente modulistica.

Il Direttore

PREMESSO CHE tutte le indicazioni del presente Decreto relative alle Province del Veneto sono valide anche per la Città Metropolitana di Venezia, ai sensi del comma 2 dell’art.3 della l.r.n.19/2015;

la l.r. 14 giugno 2013 n.11 “ Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” all’art.2, comma 1, lettera h) definisce la struttura ricettiva quale struttura, aperta al pubblico, che fornisce a pagamento alloggio temporaneo non residenziale ed altri servizi durante il soggiorno del cliente;

che l’art.34 della citata l.r.n.11/2013 prevede, al comma 8, che le strutture ricettive possono avere apertura annuale per l’intero anno solare, o stagionale con un apertura non inferiore a tre mesi consecutivi nell’arco dell’anno;

il comma 9 del citato art.34 dispone altresì che le strutture ad apertura stagionale possono inoltre essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell’anno solare senza un limite minimo di durata e comunque per un periodo complessivo non superiore a nove mesi;

CONSIDERATO CHE il periodo di apertura al pubblico è un dato necessario per la rilevazione statistica per conoscere l’offerta turistica delle strutture ricettive e degli agriturismo ricettivi;

il periodo di apertura al pubblico è altresì un dato per qualificare l’attività turistica nella relativa SCIA e consentire il controllo sulla stessa da parte degli enti locali competenti;

conseguentemente il periodo di apertura deve essere indicato nella Segnalazione certificata di inizio attività, SCIA, da presentare al Comune, sia per le strutture ricettive ai sensi dell’art.34 della l.r. n.11/2013 e dell’art.41 della l.r. n.33/2002, sia per gli agriturismo ricettivi ai sensi dell’art.24 della l.r. n.28/2012;

RITENUTO CHE per ragioni di celerità e semplificazione amministrativa, una variazione del solo periodo di apertura della struttura ricettiva e dell’agriturismo ricettivo richieda una modulistica più semplice, rispetto a quella prevista per la SCIA, per consentire un rapido aggiornamento del dato, da inserire nella apposita procedura informatica gestita dallo Sportello unico delle attività produttive, SUAP, in conformità al DPR n.160/2010;

DATO ATTO CHE con Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 136 del 11 agosto 2017 è stato approvato il modulo regionale di comunicazione preventiva della variazione del periodo di apertura delle strutture ricettive ed agriturismo ricettivi, da presentare al Comune ed alla Provincia o Città Metropolitana di Venezia tramite lo Sportello unico delle attività produttive;

CONSIDERATO CHE il suddetto modello regionale di comunicazione di variazione del periodo di apertura, approvato con il citato Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo, contiene nell’Allegato A, una informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;

l’art.13 del D. Lgs. n. 196/2003, ai sensi dell’art.184 del citato D.Lgs. è attuativo della direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995;

VISTO il Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, noto anche come General Data Protection Regulation (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;

CONSIDERATO CHE il citato Regolamento 2016/679/UE, ai sensi del suo articolo 99, si applica - senza necessità di essere recepito - in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018;

l’articolo 94 del Regolamento 2016/679/UE abroga dal 25 maggio 2018 la direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, abrogando così implicitamente pure l’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 attuativo della direttiva abrogata;

in data 11 maggio 2018 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la deliberazione di Giunta regionale n.596 in data 8 maggio 2018, con oggetto : “Regolamento 2016/679/UE del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR). misure relative alla protezione dei dati personali. istruzioni per i trattamenti di dati personali. costituzione "gruppo di lavoro GDPR”;

in attuazione della citata DGR n.596/2018, il Direttore dell’area Programmazione e Sviluppo Strategico ha inviato alle strutture regionali interessate una nota in data 18 maggio 2018 prot.n.183398, con allegato uno schema di informativa per il trattamento dei dati personali, conforme all’art.13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR;

l’informativa sul trattamento dei dati personali, già conforme all’art. 13 del D.Lgs.n.196/2003, contenuta nel citato modello regionale di comunicazione di variazione del periodo di apertura, non è più valida, perché attualmente non è conforme all’art.13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR ed allo schema di informativa allegato alla citata nota in data 18.5.2018 del Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico;

RITENUTO OPPORTUNO approvare il nuovo modello regionale, contenuto nell’Allegato A) al presente provvedimento, con la relativa scheda dettaglio A, quale comunicazione di variazione del periodi apertura delle strutture ricettive ed agriturismo ricettivi, da presentare al Comune ed alla Provincia o Città Metropolitana di Venezia, tramite il SUAP, aggiornato con la informativa sul trattamento dei dati personali conforme all’art.13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR ed allo schema di informativa allegato alla citata nota in data 18.5.2018 del Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico;

revocare, perché non più aggiornato con le presenti modifiche, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, il precedente modello regionale di variazione del periodo di apertura contenuto nell’Allegato A al Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n.136 del 11.8.2017, con efficacia revocatoria decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

confermare, per il principio di tutela dell’affidamento, la validità formale delle comunicazioni di variazione del periodo di apertura presentate, in conformità al citato Allegato A del Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 136 del 11.8.2017, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento

disporre che il modello regionale di cui sopra, contenuto nell’Allegato A), sia obbligatorio dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;

di dare atto che il contenuto della suddetta comunicazione va inserito nella procedura telematica del SUAP sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;

dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

 

decreta

  1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, contenuto nell’Allegato A) al presente provvedimento, con la relativa scheda dettaglio A, quale comunicazione di variazione del periodi apertura delle strutture ricettive ed agriturismo ricettivi, da presentare al Comune ed alla Provincia o Città Metropolitana di Venezia, tramite il SUAP;
  2. di revocare, per i motivi citati in premessa, il precedente modello regionale di variazione del periodo di apertura contenuto nell’Allegato A al Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n.136 del 11.8.2017, con efficacia revocatoria decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  3. di confermare, per il principio di tutela dell’affidamento, la validità formale delle comunicazioni di variazione del periodo di apertura presentate, in conformità al citato Allegato A del Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 136 del 11.8.2017, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento
  4. di disporre che il modello regionale di cui sopra, contenuto nell’Allegato A), sia obbligatorio dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
  5. di dare atto che il contenuto della suddetta comunicazione va inserito nella procedura telematica del SUAP sul portale: www.impresainungiorno.gov.it;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

 

Claudio De Donatis

(seguono allegati)

114_Allegato_A_DDR_114_25-05-2018_371018.pdf

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