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Bur n. 48 del 22 maggio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 31 del 10 maggio 2018

Revoca Decreto Segretario Regionale per l'Ambiente n. 73 del 4.10.2012 di Autorizzazione Integrata Ambientale e s.m.i. Ditta: Società Acque Vicentine S.p.A., ora Viacqua S.p.A. con Sede legale in Viale dell'Industria, 23 36100 Vicenza. Impianto di depurazione di acque reflue urbane "Città di Vicenza" sito in Strada di Casale, 502 36100 Vicenza.

Note per la trasparenza

La Società Acque Vicentine S.p.A., ora Viacqua S.p.A., ha richiesto la revoca dell’A.I.A. in quanto intende rinunciare a:
- trattare rifiuti liquidi non rientranti fra quelli previsti dall’art. 110, comma 3 del D. L.gs. 152/2006 e s.m.i.,
- deposito preliminare (D15) dei rifiuti prodotti da terzi;
- messa in riserva (R13) del rifiuto proveniente esclusivamente da impianti gestiti da Acque vicentine S.p.A., ora Viacqua S.p.A.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria.
- Regione Veneto: Decreti Segretario Regionale per l’Ambiente n. 73 del 4.10.2012, n. 33 del 22.05.2013, D.D.D.S. n. 40 del 09.02.2018, note prot. n. 9863 del 10.01.2018 e prot. n. 90816 del 09.03.2018.
- Società Acque Vicentine S.p.A., ora Viacqua S.p.A. prot. n. 15057/17 del 28 dicembre 2017.
- Provincia di Vicenza: note prot. n. 0010460 del 16.02.2018 e prot. n. 26197 del 19.04.2018 e Determina Dirigenziale n. 25/Acqua/2018 del 17.04.2018.

Il Direttore

VISTO il decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 73 del 04.10.2012 con il quale è stata rilasciata alla ditta Acque Vicentine S.p.A., ora Viacqua S.p.A., l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto di depurazione acque reflue urbane di I^ categoria “Città di Vicenza”, sito in Strada di Casale, 502 – 36100 Vicenza;

VISTO il decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 33 del 22.05.2013, con il quale è stata apportata una modifica non sostanziale del provvedimento autorizzativo A.I.A. ai sensi dell’art. 29-nonies D. L.gs. n. 152/2006 s.m.i. e sostituita la prescrizione di cui al punto 10.1;

VISTA la nota prot. n. 15057/17 del 28 dicembre 2017, con la quale la Società Acque Vicentine S.p.A. di Vicenza, ora Viacqua S.p.A., ha comunicato che intende rinunciare a:

  • trattare rifiuti liquidi non rientranti fra quelli previsti dall’art. 110, comma 3 del D. L.gs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  • deposito preliminare (D15) dei rifiuti prodotti da terzi;
  • messa in riserva (R13) del rifiuto proveniente esclusivamente da impianti gestiti da Acque Vicentine S.p.A., ora Viacqua S.p.A.;

ed ha pertanto richiesto la revoca dell’autorizzazione A.I.A. concessa dalla Regione del Veneto con decreto del Segretario Reginale per l’Ambiente n. 73 del 04.10.2012 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 9863 del 10.01.2018, con la quale il Direttore della Direzione Tutela Ambiente della Regione del Veneto, con riferimento alla richiesta di revoca dell’A.I.A. in argomento, ha richiesto alla Provincia di Vicenza di rilasciare alla Società Viacqua S.p.A. l’autorizzazione all’esercizio ed allo scarico dell’impianto di depurazione in oggetto, prima della revoca stessa, al fine di non causare la sospensione dell’attività di depurazione;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Difesa Suolo n. 40 del 09.02.2018, con il quale si è preso atto della fusione per incorporazione della Società “Alto Vicentino Servizi S.p.A.” nella Società “Acque Vicentine S.p.A.” e della contestuale variazione della denominazione sociale della Società incorporante in “Viacqua S.p.A.” di Vicenza;

VISTA la nota prot. n. 0010460 del 16.02.2018, con la quale la Provincia di Vicenza ha comunicato l’avvio del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ed allo scarico nel fiume Bacchiglione per l’impianto di depurazione “Città di Vicenza”, chiedendo altresì di fornire eventuali osservazioni utili al proseguimento dell’istruttoria in corso;

VISTA la nota prot. n. 90816 del 09.03.2018, con la quale il Direttore della U.O. Sistema Idrico Integrato e Tutela delle Acque, in qualità di Responsabile del Procedimento, ha ribadito quanto già comunicato con nota prot. n. 9863 del 10.01.2018 del Direttore della Direzione Tutela Ambiente, restando pertanto in attesa della emissione dell’autorizzazione all’esercizio ed allo scarico nel fiume Bacchiglione per l’impianto di depurazione “Città di Vicenza”, da parte della Provincia di Vicenza;

VISTA la nota prot. n. 26197 del 19.04.2018, con la quale la Provincia di Vicenza ha trasmesso copia della Determina Dirigenziale n. 25/Acqua/2018 del 17.04.2018, di autorizzazione all’esercizio ed allo scarico nel fiume Bacchiglione per l’impianto di depurazione “Città di Vicenza” sito in Strada di Casale, 502 – 36100 Vicenza, con trattamento rifiuti ai sensi dell’art. 110 comma 3 del D. L.gs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni ivi indicate e con l’avvertenza che la data di validità della Determina stessa, potrà decorrere dalla data di emissione del decreto regionale di revoca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 73 del 04.10.2012 e s.m.i. e che pertanto è possibile revocare il decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 73 del 04.10.2012 del Segretario Regionale per l’Ambiente ed il successivo decreto n. 33 del 22.05.2013, con il quale è stata apportata una modifica non sostanziale del provvedimento autorizzativo A.I.A. ai sensi dell’art. 29-nonies D. L.gs. n. 152/2006 s.m.i.;

decreta

  1. Di revocare per le motivazioni espresse nelle premesse, il decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 73 del 04.10.2012 del Segretario Regionale per l’Ambiente ed il successivo decreto n. 33 del 22.05.2013, con il quale è stata apportata una modifica non sostanziale del provvedimento autorizzativo A.I.A. ai sensi dell’art. 29-nonies del D. L.gs. n. 152/2006 s.m.i.
  2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Società Viacqua S.p.A. di Vicenza, al Comune di Vicenza, alla Provincia di Vicenza, ad A.R.P.A.V.-DAP di Vicenza, al Consiglio di Bacino “Bacchiglione” di Padova ed al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

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