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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI n. 27 del 07 maggio 2018
Pubblicazione degli incarichi vacanti di CONTINUITA' ASSISTENZIALE - 1^ semestre 2018. ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MMG) art. 63 e Accordo regionale della medicina generale, recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005.
Con il presente atto si provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale comunicati dalle Aziende ULSS a seguito di formale individuazione sulla base dei criteri dell’art. 64 dell’ACN MMG 2005 e s.m.i., come integrato dall’Accordo regionale 2005.
Il Direttore
VISTO l’art. 63, comma 1° del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in base al quale “ciascuna Regione pubblica sul Bollettino ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende”.
RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la disciplina di cui all’Accordo regionale, reso esecutivo con la DGR n. 4395 del 30/12/2005.
RICORDATO che, ai sensi del 1° comma dell’art. 15 del vigente ACN, il citato Accordo regionale ha previsto la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto dell’Accordo Collettivo Nazionale in esame e che la graduatoria unica regionale definitiva per la medicina generale, valevole per le pubblicazioni relative alle carenze 2018 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 15 dicembre 2017.
PRESO ATTO delle richieste di pubblicazione degli incarichi dichiarati vacanti dalle Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto per il 1^ semestre 2018, individuati sulla base dei criteri dell’art. 64 dell’ACN MMG 2005 e s.m.i., come integrato dall’Accordo regionale 2005, comunicate con note agli atti della struttura regionale competente e riportati nel prospetto riepilogativo Allegato A), parte integrante del presente provvedimento.
VISTO il vigente ACN, il quale, nel regolare il rapporto di lavoro tra le Aziende Unità Sanitarie Locali e i medici di medicina generale per lo svolgimento, tra gli altri, anche dei compiti di continuità assistenziale e nel prevedere, all’art. 62, che questi ultimi possano essere svolti oltre che da gruppi di medici associati o dal singolo medico di base in forma di disponibilità domiciliare, anche da medici per tale attività appositamente reclutati con incarichi a tempo indeterminato, rinvia la scelta del modello da adottare alle determinazioni regionali.
VISTO l’Accordo regionale per la medicina convenzionata della Regione Veneto recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005, con il quale si è stabilito, in attuazione dell’art. 62, comma 2 del sopraccitato ACN, che l’attività di continuità assistenziale sia assicurata mediante il conferimento di incarichi a tempo indeterminato con le modalità previste dall’art. 63 e segg. dell’ACN vigente, nonché dalla disciplina di seguito richiamata.
VISTO il comma 7 dell’art. 16 del vigente ACN, come integrato per la disciplina in oggetto dal citato Accordo regionale 2005, il quale dispone che l’attribuzione di incarichi dichiarati vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale avviene secondo le percentuali di riserva determinate nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999).
RILEVATO che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN ed in particolare di quanto disposto dall’art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all’ACN in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorre all’assegnazione degli incarichi solo per trasferimento.
RICORDATO che il richiamato Accordo regionale ha previsto che la gestione delle procedure relative all’assegnazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale sia svolta dall’Azienda ULSS n. 6 di Vicenza (attuale AULSS n.8 Berica) in base ai criteri di assegnazione di cui al vigente ACN.
CONSIDERATO CHE in seguito la DGR n. 2175 del 29 dicembre 2017 - in attuazione alla L.R 25 ottobre 2016, n. 19 con la quale è stata costituita l'Azienda Zero quale ente di governance della sanità regionale veneta ed è stata disposta la riorganizzazione territoriale e organizzativa delle ULSS della Regione – ha in seguito previsto il mantenimento temporaneo delle funzioni di cui sopra in capo all’Azienda ULSS 8 Berica.
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 63, comma 3 del vigente ACN, i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell’incarico, dovranno presentare, all’Azienda ULSS n. 8 Berica, una domanda conforme allo schema di cui all’Allegato B) o all’Allegato C) del presente provvedimento e secondo le “Avvertenze Generali” ivi indicate, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria – LEA n. 2 del 27/02/2018 ad oggetto “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 – individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle Unità Organizzative ‘Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali” e , “Assistenza specialistica, liste d’attesa, termale”, afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria – LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016”, con il quale è stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle Unità Organizzative sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA
decreta
Maria Cristina Ghiotto
(seguono allegati)
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