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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA n. 1 del 26 marzo 2018
"Zignago Power S.r.l." Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse naturali per la produzione di energia elettrica nel Comune di Fossalta di Portogruaro (VE). D.lgs n. 387/2003 - D.lgs n. 152/2006 l.r. n. 11/2001 DGR 394/2009. Modifiche non sostanziali.
Autorizzazione a modifiche non sostanziali di un impianto di produzione di energia alimentato a fonte rinnovabile relative allo spostamento del punto di connessione elettrica.
Il Direttore
PREMESSO che:
VISTA l’istanza avanzata dalla “Zignago Power S.r.l.”, assunta al protocollo regionale con
n. 41368 del 12.02.2018 per la realizzazione di alcune modifiche consistenti nello “spostamento del punto di connessione elettrica della centrale a biomasse, con collegamento a cabina di distribuzione in Media Tensione di nuova realizzazione (in prossimità della cabina esistente)”, completa dei seguenti allegati:
- Relazione tecnica;
CONSIDERATO che all’istanza trasmessa dalla “Zignago Power S.r.l.” è stato allegato, tra l’altro, il Permesso di Costruire del Comune di Fossalta di Portogruaro n. 23P/17 del 29.09.2017 per la “Realizzazione di una nuova cabina elettrica prefabbricata in c.a. presso lo stabilimento industriale Zignago.”
CONSIDERATO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 268 del D. Lgs 152/2006, nel qual caso l’art. 269 del citato D. Lgs prevede che si aggiorni l’autorizzazione in atto;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 che, relativamente agli impianti autorizzati e per le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche, prevede vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010”.
Luigi Fortunato
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