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Bur n. 43 del 08 maggio 2018


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 16 del 03 maggio 2018

Attuazione Legge regionale 16 marzo 2018, n. 12 "Disposizioni in materia di tassa automobilistica".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede alla rivisitazione dello schema per la richiesta dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli adibiti al trasporto dei disabili e degli anziani di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 40/1993.

Il Direttore

  • vista la legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” con la quale il Veneto, al fine di agevolare gli spostamenti di soggetti svantaggiati, ha previsto l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli adibiti al trasporto di disabili e anziani di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale;
  • ricordato che la normativa regionale stabilisce che le richieste di esenzione avvengano in conformità alle modalità definite dalla Giunta regionale e che i soggetti interessati comunichino alla Direzione Servizi sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati identificativi dei veicoli di proprietà adibiti al trasporto di anziani e disabili;
  • vista la DGR n. 2008 del 23.12.2015 con la quale è stato approvato il modello per la richiesta dell’esenzione, utilizzato anche negli anni 2016 e 2017, in funzione delle proroghe concesse con le Leggi di stabilità 27.02.2016 n. 7 e 30.12.2016 n. 31;
  • vista la L.R. 12 del 16.03.2018 con la quale le disposizioni di cui all’articolo 3 della L.R. 6/2015 sono state prorogate anche per l’annualità in corso, prevedendo una minore entrata quantificabile in € 100.000,00;
  • vista la nota Prot. n. 117363 del 27.03.2017 con la quale la Direzione Bilancio e Ragioneria informa la Direzione Servizi sociali della necessità di procedere, una volta acquisiti tutti i dati relativi all’ammontare complessivo delle esenzioni, alle opportune regolazioni contabili;
  • dato atto che la Direzione Servizi sociali dovrà procedere alla registrazione dell’impegno per l’importo complessivo delle esenzioni e alla successiva liquidazione a valere sul capitolo di spesa n. 102624/U “Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli adibiti al trasporto di disabili e anziani – altre spese correnti (art. 3, LR 6/2015) e contestuale accertamento, per il medesimo importo, sul capitolo di entrata 000160/E del bilancio di previsione 2018-2020;
  • considerati i tempi necessari alle Strutture competenti per effettuare gli adempimenti contabili entro il 31.12.2018, si ritiene che, per l’anno in corso, le associazioni interessate a chiedere l’esenzione dal pagamento del bollo in scadenza nei mesi a venire e fino al 31.12.2018, debbano:
    • inoltrare istanza a partire dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 30.09.2018;
    • utilizzare il modulo di richiesta di cui all’Allegato A al presente provvedimento, (che consiste nello schema approvato con DGR n. 2008/2015, rivisto e semplificato in alcune parti, in seguito a specifici quesiti formulati dalle organizzazioni di volontariato);
  • ritenuto altresì che:
  • le associazioni che hanno già effettuato il pagamento del bollo auto, scaduto o in scadenza nell’anno in corso, dovranno comunque trasmettere alla Direzione servizi sociali, per la verifica dei requisiti, il modulo di cui all’Allegato A, nei termini di cui al comma precedente, allegando la ricevuta di pagamento;
  • l’ufficio competente in materia di volontariato fornirà alla Direzione Tributi l’elenco delle targhe dei soggetti aventi diritto all’esenzione di cui alla L.R. 12/2018, incluse quelle per le quali la tassa è già stata pagata;
  • in virtù della proroga di cui alla LR 12/2018, le istanze pervenute da gennaio 2018 e fino alla data del presente provvedimento, sono da ritenersi valide agli effetti del riconoscimento dell’esenzione del pagamento della tassa automobilistica;
  • vista la Legge regionale 27.04.2015 n. 6;
  • vista la L.R. 16.03.2018 n. 12;
  • vista la DGR n. 2008 del 23.12.2015;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di determinare, per le ragioni espresse in premessa, quale termine ultimo per presentare le richieste di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica in scadenza nell’anno 2018, il 30.09.2018;
  2. di approvare il modello rivisto e semplificato per la richiesta dell’esenzione, di cui all’Allegato A;
  3. di dare atto che le istanze pervenute da gennaio 2018 e fino alla data di adozione del presente provvedimento, sono da ritenersi valide agli effetti del riconoscimento dell’esenzione del pagamento della tassa automobilistica;
  4. di dare atto che le associazioni che hanno già effettuato il pagamento della tassa automobilistica nell’anno 2018 dovranno comunque presentare istanza di esenzione utilizzando il modulo di cui all’Allegato A e allegare la ricevuta di pagamento;
  5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

16_Allegato_DDR_16_03-05-2018_369325.pdf

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