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Materia: Trasporti e viabilità
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 76 del 15 marzo 2018
POR-CRO 2007-2013 Azione 4.2.1. Progetto "Sistema intermodale Porto di Chioggia: potenziamento "Banchina A" e Area di servizio e interscambio merci". Reg. CE n. 1083/2006, art. 57 - Principio della stabilità delle operazioni. Decadenza del finanziamento.
Con il presente provvedimento si procede alla dichiarazione di decadenza dal contributo assegnato con DGR n. 3320 del 3.11.2009 per l’importo di € 2.883.360,20, secondo quanto disposto dall’art. 22 delle “Direttive per l’attuazione degli interventi approvati con DGR n. 3320 del 3.11.2009 e relativi all’azione 4.2.1” approvate con Decreto del Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 28 del 12 luglio 2010 e al conseguente recupero delle somme già erogate.
Il Direttore
VISTE:
VISTO il Decreto del Dirigente della Sezione Logistica n. 37 del 31 agosto 2016 il quale, a seguito dell’approvazione degli atti di collaudo dei lavori effettuati da parte di ASPO nella seduta del CdA del 30.6.2016, ha definitivamente quantificato in € 2.883.360,20 il contributo complessivamente destinato a favore dell’ASPO di Chioggia per la realizzazione della banchina A e della viabilità di collegamento;
DATO ATTO CHE:
VISTA la relazione prot. n. 1911 del 26/6/2012 a firma del Responsabile del procedimento, con la quale ASPO di Chioggia, nell’ambito dell’attività istruttoria svolta dalla Struttura Responsabile di Azione volta a valutare l’incidenza delle norme sugli Aiuti di Stato previste dall’Art. 107 del TFUE (ex art. 87 del Trattato TCE) sull’infrastruttura, giustificava l’assenza di incompatibilità in materia di concorrenza dell’investimento in quanto: “l’opera non produce vantaggi diretti a taluna impresa specifica o produzione particolare, essendo l’opera fruibile da qualsiasi impresa che ne faccia richiesta all’autorità competente, proprio in relazione alla natura pubblica del bene che si va a realizzare, escludendo la possibilità di falsare o minacciare di falsare la libera concorrenza fra imprese”;
CONSIDERATO:
APPURATO CHE:
VALUTATO che dopo il completamento dei lavori del progetto “Sistema intermodale Porto di Chioggia: potenziamento “Banchina A” e Area di servizio e interscambio merci”, finanziato con i fondi dell’azione 4.2.1 del POR-CRO 2007-2013 parte FESR, si siano manifestate “modifiche sostanziali” all’intervento ai sensi dell'art. 57 del Reg. CE n. 1083/2006, evidenziate dall’utilizzo del cunicolo tecnico, oggetto di variante approvata con DDR n. 16 del 15.4.2013 per attività di bunkeraggio carburanti, ed invece destinata ad ospitare una pipeline a servizio del nuovo deposito di GPL;
CONSIDERATO che sulla base dell’istruttoria operata dalla Struttura Responsabile di Azione sussistono i presupposti di diritto e di fatto per procedere alla dichiarazione di decadenza dal contributo assegnato con DGR n. 3320 del 3.11.2009, impegnato con DDR n. 28 del 26/11/2009 e definitivamente quantificato con DDR n. 37 del 31 agosto 2016 per l’importo di € € 2.883.360,20, ai sensi dell'art. 57 del Reg. CE n. 1083/2006 e in applicazione di quanto disposto dall’art. 22 delle “Direttive per l’attuazione degli interventi approvati con DGR n. 3320 del 3.11.2009 e relativi all’azione 4.2.1” approvate con Decreto del Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 28 del 12 luglio 2010;
VISTA la comunicazione prot. 56179 del 13 febbraio 2017 dell’U.O. Logistica e Ispettorati di Porto con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento all’Azienda Speciale per il porto di Chioggia e alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, sollecitando l’invio di memorie scritte e documenti pertinenti al procedimento da parte del controinteressato ai sensi della legge 241/1990;
VISTA la nota dell’Azienda Speciale per il porto di Chioggia n. 387 del 23 febbraio 2018, accolta protocollo regionale con n. 72870 del 26 febbraio 2018, con la quale l’azienda stessa si limita a dichiarare l’interesse a partecipare al procedimento e chiede una dilazione di ulteriori 60 giorni del termine per presentare memorie;
RITENUTO di valutare tale istanza come meramente dilatoria, dal momento che la prima richiesta di chiarimenti da parte della U.O. Logistica e Ispettorati di Porto in merito al rispetto del Principio di stabilità delle operazioni risale al 17 luglio 2017 (prot. reg. n. 292001) e che non viene smentito il cambio di destinazione del cunicolo di servizio tecnico da travaso di benzina e travaso di GPL;
RITENUTO ai sensi dell’art. 22 delle “Direttive per l’attuazione degli interventi approvati con DGR n. 3320 del 3.11.2009 e relativi all’azione 4.2.1” approvate con Decreto del Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 28 del 12 luglio 2010, di recuperare gli interessi legali maturati dalla data di pagamento delle liquidazioni n. 26233/2011 e n. 26236/2011 (pagamento del 05/12/2011), n. 17572/2012 e n. 17576/2011 (pagamento del 21/09/2012), n. 10825/2016 e n. 10829/2016 (pagamento del 31/07/2016), n. 21912/2013 e n. 21914/2013 (pagamento del 14/11/2013), n. 25901/2013 e n. 25903/2013 (pagamento del 16/12/2013) e n. 11023/2016 e n. 11019/2016 (pagamento del 26/09/2016).
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26.07.2016; VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 26 del 31.08.2016; VISTO il Dlgs 118/2011 aggiornato al DL 113/2016 convertito in nella Legge 160/2016; VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020; VISTO il decreto n. 1 del 11/01/2018 del Segretario Generale della Programmazione che assegna i capitoli di bilancio ai dirigenti responsabili; VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 recante le direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
decreta
Luigi Zanin
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