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Bur n. 37 del 17 aprile 2018


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 76 del 15 marzo 2018

POR-CRO 2007-2013 Azione 4.2.1. Progetto "Sistema intermodale Porto di Chioggia: potenziamento "Banchina A" e Area di servizio e interscambio merci". Reg. CE n. 1083/2006, art. 57 - Principio della stabilità delle operazioni. Decadenza del finanziamento.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede alla dichiarazione di decadenza dal contributo assegnato con DGR n. 3320 del 3.11.2009 per l’importo di € 2.883.360,20, secondo quanto disposto dall’art. 22 delle “Direttive per l’attuazione degli interventi approvati con DGR n. 3320 del 3.11.2009 e relativi all’azione 4.2.1” approvate con Decreto del Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 28 del 12 luglio 2010 e al conseguente recupero delle somme già erogate.

Il Direttore

VISTE:

  • la decisione n. 4247 del 07/09/2007, della Commissione Europea con la quale quest’ultima ha adottato il Programma Operativo Regionale (POR) – Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”, parte FESR (2007-2013) della Regione del Veneto, nonché la DGR n. 3131 del 09/10/2007, con cui la Giunta regionale ha preso atto della sopraccitata decisione;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 3888 del 04/12/2007, con cui sono state individuate le strutture regionali responsabili dell’attuazione delle singole azioni di ciascuna linea di intervento del POR CRO - parte FESR (2007-2013), fra le quali l’Unità Complessa Logistica (poi Sezione Logistica, e ora Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di porto) per l’Azione 4.2.1 denominata “Miglioramento delle connessioni intermodali fra i principali porti, interporti e aeroporti e con i centri e le piattaforme intermodali della regione”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 3320 del 03/11/2009, con cui sono stati approvati 5 progetti afferenti all’Azione 4.2.1 del programma POR CRO 2007-2013, tra i quali il progetto denominato “Sistema intermodale Porto di Chioggia: potenziamento “Banchina A” e Area di servizio e interscambio merci” presentato dall’Azienda Speciale per il porto di Chioggia comportante un investimento complessivo di € 4.669.230,00 per un contributo regionale di € 3.035.000,00, demandando a successivi decreti del Dirigente regionale della SRA l’esatta quantificazione del contributo da erogare, la definizione e la fissazione delle modalità e dei tempi di realizzazione, di rendicontazione delle spese e di erogazione dei contributi, nonché le procedure di controllo in fase di realizzazione e in relativo impegno di spesa;
  • il DDR n. 28 del 12/07/2010 del Segretario regionale alle Infrastrutture recante “Direttive per l’attuazione degli interventi approvati con DGR n. 3320 del 3.11.2009 e relativi all’azione 4.2.1”;

VISTO il Decreto del Dirigente della Sezione Logistica n. 37 del 31 agosto 2016 il quale, a seguito dell’approvazione degli atti di collaudo dei lavori effettuati da parte di ASPO nella seduta del CdA del 30.6.2016, ha definitivamente quantificato in € 2.883.360,20 il contributo complessivamente destinato a favore dell’ASPO di Chioggia per la realizzazione della banchina A e della viabilità di collegamento;

DATO ATTO CHE:

  • l'art. 57 del Reg. CE n. 1083/2006, stabilisce che la partecipazione dei Fondi comunitari resti imputata ad un'operazione solo se viene rispettato il principio della stabilità delle operazioni finanziate, in base al quale l’operazione stessa, entro cinque anni dal suo completamento, non deve subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
  • la sentenza della Quarta Sezione della Corte di Giustizia europea del 14 novembre 2013 nella causa C-388/12, ha chiarito, in merito al concetto di “modifica sostanziale”, che esso “deve essere interpretata nel senso che le modifiche considerate da detta disposizione comprendono tanto quelle che intervengono nel corso della realizzazione di un’opera, quanto quelle che intervengono successivamente, in particolare nella fase della gestione dell’opera stessa”;

VISTA la relazione prot. n. 1911 del 26/6/2012 a firma del Responsabile del procedimento, con la quale ASPO di Chioggia, nell’ambito dell’attività istruttoria svolta dalla Struttura Responsabile di Azione volta a valutare l’incidenza delle norme sugli Aiuti di Stato previste dall’Art. 107 del TFUE (ex art. 87 del Trattato TCE) sull’infrastruttura, giustificava l’assenza di incompatibilità in materia di concorrenza dell’investimento in quanto: “l’opera non produce vantaggi diretti a taluna impresa specifica o produzione particolare, essendo l’opera fruibile da qualsiasi impresa che ne faccia richiesta all’autorità competente, proprio in relazione alla natura pubblica del bene che si va a realizzare, escludendo la possibilità di falsare o minacciare di falsare la libera concorrenza fra imprese”;

CONSIDERATO:

  • che il 27 giugno 2017, nell’ambito del monitoraggio annuale sul rispetto del principio sancito dal citato art. 57, l’Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto, Struttura Responsabile di Azione per l’azione 4.2.1, ha inviato una richiesta di chiarimenti all’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia in merito all’utilizzo della Banchina A del Porto di Chioggia. In particolare è emerso che l’iniziale attività di bunkeraggio di carburanti prevista in adiacenza della banchina è stata sostituita da una previsione di istallazione di un deposito di GPL, collegato alla banchina attraverso una pipeline inserita nel cunicolo di servizio tecnico della banchina stessa. L’impianto GPL veniva approvato con Decreto interministeriale n. 17407 del 26 maggio 2015 (mai notificato a questo Ufficio regionale) con cui è stata autorizzata l’istallazione di un nuovo deposito di GPL di capacità totale di 9.000 mc in adiacenza alla banchina A;
  • che dal citato Decreto Interministeriale risulta che il rappresentante dell’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia ha espresso parere favorevole all’ampliamento del deposito costiero adiacente la Banchina A nelle conferenze dei servizi convocate il 17 giugno 2014 e 3 marzo 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione all’ampliamento stesso;
  • con lettera prot. n. 0256354/2017, il Nucleo Polizia Tributaria di Venezia - Gruppo tutela Spesa Pubblica - Sezione anticorruzione, nell’ambito del Procedimento Penale n. 3741/17 RGNR ha trasmesso la documentazione relativa alla prevista occupazione di una porzione della Banchina A da parte di un punto di travaso fisso e di un braccio meccanico di collegamento fra la banchina e le navi gasiere;
  • con lettera prot. 1471 del 1/08/2017, ricevuta a protocollo regionale con n. 325709 del 2/08/2017, ASPO di Chioggia ha comunicato che la banchina A sarà interessata dall’arrivo di navi gasiere e dalla connessa attività di travaso di GPL, specificando in particolare che l’uso della banchina per lo scarico del GPL prevede “l’ingresso mediamente di ca. 3 unità navali/mese” e che la “l’occupazione della banchina per tale tipologia di traffico è stimabile in complessivi 9 giornate/mese”;

APPURATO CHE:

  • gli artt. 4.4 e 4.5 della “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg”, allegato al D.M. 13 ottobre 1994, stabiliscono una zona di rispetto del raggio di ml 15 attorno ai punti di travaso. Ai sensi dell’art. 2.1 della norma, entro la zona di rispetto non devono trovarsi fonti di accensione o strade aperte al traffico; 
  • che la zona di rispetto attorno al punto di travaso si estende per una porzione rilevante della profondità della banchina A, limitando in modo sostanziale l’utilizzo della stessa da parte di mezzi di manovra.
  • che l’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale - che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 169/2016 ha acquisito la competenza sull’ambito portuale di Chioggia – con lettera prot. 2093 del 5 febbraio 2018, ricevuta a prot. regionale con n. 45088 del 6 febbraio 2018, ha comunicato che per traffici similari, considerata la peculiarità delle merci trasportate, viene solitamente previsto l'ormeggio in banchine dedicate che consentano lo svolgimento delle operazioni portuali in condizioni di sicurezza così come previsto dalla normativa di settore;

VALUTATO che dopo il completamento dei lavori del progetto “Sistema intermodale Porto di Chioggia: potenziamento “Banchina A” e Area di servizio e interscambio merci”, finanziato con i fondi dell’azione 4.2.1 del POR-CRO 2007-2013 parte FESR, si siano manifestate “modifiche sostanziali” all’intervento ai sensi dell'art. 57 del Reg. CE n. 1083/2006, evidenziate dall’utilizzo del cunicolo tecnico, oggetto di variante approvata con DDR n. 16 del 15.4.2013 per attività di bunkeraggio carburanti, ed invece destinata ad ospitare una pipeline a servizio del nuovo deposito di GPL;

CONSIDERATO che sulla base dell’istruttoria operata dalla Struttura Responsabile di Azione sussistono i presupposti di diritto e di fatto per procedere alla dichiarazione di decadenza dal contributo assegnato con DGR n. 3320 del 3.11.2009, impegnato con DDR n. 28 del 26/11/2009 e definitivamente quantificato con DDR n. 37 del 31 agosto 2016 per l’importo di € € 2.883.360,20, ai sensi dell'art. 57 del Reg. CE n. 1083/2006 e in applicazione di quanto disposto dall’art. 22 delle “Direttive per l’attuazione degli interventi approvati con DGR n. 3320 del 3.11.2009 e relativi all’azione 4.2.1” approvate con Decreto del Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 28 del 12 luglio 2010;

VISTA la comunicazione prot. 56179 del 13 febbraio 2017 dell’U.O. Logistica e Ispettorati di Porto con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento all’Azienda Speciale per il porto di Chioggia e alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, sollecitando l’invio di memorie scritte e documenti pertinenti al procedimento da parte del controinteressato ai sensi della legge 241/1990;

VISTA la nota dell’Azienda Speciale per il porto di Chioggia n. 387 del 23 febbraio 2018, accolta protocollo regionale con n. 72870 del 26 febbraio 2018, con la quale l’azienda stessa si limita a dichiarare l’interesse a partecipare al procedimento e chiede una dilazione di ulteriori 60 giorni del termine per presentare memorie;

RITENUTO di valutare tale istanza come meramente dilatoria, dal momento che la prima richiesta di chiarimenti da parte della U.O. Logistica e Ispettorati di Porto in merito al rispetto del Principio di stabilità delle operazioni risale al 17 luglio 2017 (prot. reg. n. 292001) e che non viene smentito il cambio di destinazione del cunicolo di servizio tecnico da travaso di benzina e travaso di GPL;

RITENUTO ai sensi dell’art. 22 delle “Direttive per l’attuazione degli interventi approvati con DGR n. 3320 del 3.11.2009 e relativi all’azione 4.2.1” approvate con Decreto del Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 28 del 12 luglio 2010, di recuperare gli interessi legali maturati dalla data di pagamento delle liquidazioni n. 26233/2011 e n. 26236/2011 (pagamento del 05/12/2011), n. 17572/2012 e n. 17576/2011 (pagamento del 21/09/2012), n. 10825/2016 e n. 10829/2016 (pagamento del 31/07/2016), n. 21912/2013 e n. 21914/2013 (pagamento del 14/11/2013), n. 25901/2013 e n. 25903/2013 (pagamento del 16/12/2013) e n. 11023/2016 e n. 11019/2016 (pagamento del 26/09/2016).

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26.07.2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 26 del 31.08.2016;
VISTO il Dlgs 118/2011 aggiornato al DL 113/2016 convertito in nella Legge 160/2016;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
VISTO il decreto n. 1 del 11/01/2018 del Segretario Generale della Programmazione che assegna i capitoli di bilancio ai dirigenti responsabili;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 recante le direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
  2. di dichiarare la decadenza del contributo concesso con DGR 3320 del 3/11/2009 in favore dell’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia per la realizzazione del progetto a regia regionale denominato “Sistema intermodale Porto di Chioggia: potenziamento “Banchina A” e Area di servizio e interscambio merci”. (Progetto: FESR_R_31, Codice SMUPR 3609);
  3. di ingiungere all’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia la restituzione dei contributi regionali concessi per la realizzazione del progetto a regia regionale denominato “Sistema intermodale Porto di Chioggia: potenziamento “Banchina A” e Area di servizio e interscambio merci”. (Progetto: FESR_R_31, Codice SMUPR 3609) per l’importo complessivo indicato al successivo punto 4 del dispositivo;
  4. di accertare l’entrata di € 2.883.360,20 a carico dell’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia sul capitolo n. 100813 “Rientri da imprese per la restituzione di contributi assegnati nell'ambito del programma POR FESR 2007-2013 quota comunitaria” PdC 4.05.03.05.001 e sul capitolo n. 100815 “Rientri da imprese per la restituzione di contributi assegnati nell'ambito del programma POR FESR 2007-2013 quota statale e regionale” PdC 4.05.04.05.001 del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2018.
  5. di accertare ai sensi dell’art. 22 delle “Direttive per l’attuazione degli interventi approvati con DGR n. 3320 del 3.11.2009 e relativi all’azione 4.2.1” approvate con Decreto del Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 28 del 12 luglio 2010, l’entrata di € 91.905,90, relativa agli interessi legali maturati dalla data di pagamento delle singole liquidazioni e fino al 15/03/2018 sul capitolo n. 100764 “Entrate da altri interessi attivi diversi” PdC 3.03.03.99.999 del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2018;
  6. di introitare l’ulteriore entrata di € 23,70 di interessi legali per ogni singolo giorno fino all’effettivo versamento della somma dovuta sul capitolo n. 100764 “Entrate da altri interessi attivi diversi” PdC 3.03.03.99.999 del bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2018;
  7. di dare atto che il credito scade nel corrente esercizio per l’intero importo; 
  8. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie registrazioni contabili;
  9. di notificare il presente decreto all’Azienda Speciale per il porto di Chioggia e alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare.

Luigi Zanin

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