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Materia: Energia e industria
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ENERGIA n. 11 del 09 marzo 2018
Comune di Cimadolmo (TV): nullaosta al progetto esecutivo e rideterminazione del contributo regionale in esecuzione del bando (all.B) approvato con D.G.R. n. 1421 del 05/08/2014. PAR-FSC Veneto 2007-2013 Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici". (C.U.P. E71E14000470002 - CODICE SGP VE11P051-B).
Con il presente decreto si esprime il nullaosta di competenza sul progetto esecutivo dell’intervento e contestualmente si ridetermina il contributo già assegnato con la D.G.R. n. 535 del 21 aprile 2015 per le spese ritenute non ammissibili, con rinvio alle operazioni di riaccertamento ordinario del conseguente accertamento di un’economia di spesa e di una correlata riduzione di un accertamento in entrata. Il provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Principali atti del procedimento: Disciplinare rep. n. 31694 del 22/10/2015 e 06/11/2015; Progetto esecutivo trasmesso con posta elettronica certificata ricevuta con prot. n. 445959/445706/445923 data 23/10/2014; Nota regionale prot. n.352856 del 18/08/2017 di richiesta di elementi integrativi di giudizio per il rilascio del nulla osta sul progetto esecutivo e conferma contributo; Riscontro del Comune di Cimadolmo ricevuto con prot. n. 510930 e 510978 del 06/12/2017; Nota regionale prot. n.45962 del 06/02/2018 comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990; Riscontro del Comune di Cimadolmo ricevuto con prot. n 64456 del 19/02/2018.
Il Direttore
RICHIAMATI
- la D.G.R. n. 1186 del 26/07/2011 di approvazione dell’ultima versione del Programma Attuativo Regionale per la programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (in seguito PAR-FSC 2007-2013) nel cui ambito è individuato l’Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile – Linea di intervento 1.1. “Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici”;
- la D.G.R. n. 725 del 07/06/2011 di individuazione dell’allora Unità di Progetto Energia quale struttura regionale responsabile dell’attuazione (in seguito SRA) della linea d’intervento 1.1. “Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici”;
- la D.G.R. n. 802 del 27/05/2016 di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale, in seguito alla quale la nuova denominazione della suddetta SRA è “Direzione Ricerca Innovazione ed Energia”;
- la D.G.R. n. 803 del 27/05/2016 che ha istituito l’“Unità Organizzativa Energia”;
- la D.G.R. n. 1571 del 10/10/2016 che, a seguito del mutato assetto organizzativo della Regione e delle sue strutture amministrative, individua le strutture regionali responsabili dell’attuazione delle singole linee di intervento, SRA del PAR FSC 2007-2013, da cui risulta che la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia è responsabile per la linea di intervento 1.1. “Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici”
- il D.D.R. n. 15 del 09/03/2017 che ha assegnato pro tempore la responsabilità dei procedimenti concernenti il PAR-FSC Veneto 2007-2013 – Asse prioritario 1 “Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile” – Linea di intervento 1.1. “Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici” al Direttore dell’ Unità Organizzativa Energia;
- la D.G.R. n. 1421 del 5/08/2014 di approvazione dei bandi per l’assegnazione dei finanziamenti a valere sui fondi PAR-FSC 2007-2013;
- la D.G.R. n. 535 del 21/4/2015 con cui la Giunta Regionale ha individuato gli interventi finanziabili e tra questi risulta anche quello proposto dal Comune di Cimadolmo (TV) denominato “Riqualificazione energetica edificio scolastico primario (scuola elementare) G.B. Lovadina” (CUP E71E14000470002) in relazione al quale, a fronte di un costo complessivo ammissibile previsto in € 380.000,00= è stato assegnato un contributo pari ad 300.000,00;
- con DDR del Direttore ad interim della Sezione Energia n. 12 del 6/11/2015 è stata impegnata la somma di € 300.000,00= a favore del Comune di Cimadolmo, Soggetto Attuatore e Beneficiario del contributo, nel capitolo di spesa n. 102100/U del bilancio regionale di previsione 2015/2017 che, a seguito delle risultanze del Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016, risulta imputato nel bilancio regionale come segue:
Anno
Impegno
Capitolo
Beneficiario
Importo Iniziale
Importo Modifiche
Importo Attuale
Liquidato
Disp. Liquidare
2015
1808
102100
Comune di Cimadolmo
€ 15.789,47
- € 15.789,47
€ 0,00
2016
184
€ 118.421,05
_
6754
2017
103
€ 165.789,48
TOTALE
€ 300.000,00
€ 300.00,00
VISTI
PRESO ATTO che:
CONSIDERATO che il suddetto progetto esecutivo è conforme agli obiettivi di efficientamento energetico contenuti nella D.G.R. n. 1421 del 5/08/2014 ed è quindi possibile rilasciare per lo stesso il nulla osta di competenza di cui all’art. 5 del succitato Disciplinare, in quanto il livello di progettazione presentato all’atto dell’istanza - acquisita agli atti con n.prot.445706 data 23/10/2014 - per la formazione della graduatoria degli interventi ammessi a contributo corrisponde a quello oggetto del presente esame, acquisito agli atti con n. prot. 375 data 04/01/2016;
PRESO ATTO che alcune voci del Computo metrico estimativo non si riferiscono a voci previste nel progetto esecutivo iniziale approvato con DGC n. 37 del 21/08/2014 e assegnatario del contributo in argomento, bensì sono state introdotte nell’aggiornamento del progetto approvato con DGC n.79 del 12/11/2015, pur restando invariato il costo totale dell’intervento;
VISTE le note del Comune di Cimadolmo prot. 510930 e 510978 del 06/12/2017, con le quali lo stesso ha riscontrato alla nota regionale prot. n. 352856 del 18/08/2017 di richiesta di elementi integrativi di giudizio al fine del rilascio del nulla osta e conferma contributo;
ACCERTATO in particolare che tra le suddette voci risultano non ammissibili quelle riferite a:
in quanto - come comunicato al Comune con nota prot. n. 45962 del 06/02/2018 ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - le motivazioni addotte dal Comune nella nota acquisita agli atti prot. n. 510930 del 06/12/2017 per giustificare l’ammissibilità di tali spese “non sono ritenute sufficienti a dimostrarne la connessione con l’efficientamento energetico dell’edificio oggetto di contributo, non essendo finalizzate al contenimento dei consumi energetici ai sensi di quanto previsto anche dall’art.6 “Spese ammissibili” del disciplinare regolante i rapporti tra Regione e codesto Comune ove prevede che “Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione di interventi sull’involucro degli edifici pubblici, sulle chiusure trasparenti e sugli impianti dei medesi mi, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e della preventiva diagnosi energetica dell’edificio per l’individuazione delle principali inefficienze energetiche”;
CONSIDERATO che anche a seguito della succitata nota prot. n.45962 del 06/02/2018 il beneficiario non ha controdedotto con elementi ritenuti sufficienti a giustificare le suddette voci, appare necessario ridefinire il quadro economico modificato ai soli fini di erogazione del contributo FSC, dal quale risultano escluse spese non ammissibili per € 13.596,00 così quantificate come da dichiarazione del progettista dei lavori allegata alla suddetta lettera di controdeduzioni;
RILEVATO pertanto che a fronte di un costo complessivo ammissibile rivisto di € 366.404,00 = il contributo spettante al Comune di Cimadolmo è rideterminato in € 289.266,31;
CONSIDERATO che il contributo sarà riconosciuto in via definitiva in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata entro il termine prescritto, non superiore al contributo concesso, tenuto conto del limite del 10% per spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo, come stabilito alla sezione “Criteri generali dell’ammissibilità delle spese” del “Si.Ge.Co. - Manuale per la gestione e controllo”, approvato con D.G.R. n. 1569 del 10/11/2015 s.m.i;
CONSIDERATO infine che ogni adempimento tecnico-amministrativo volto alla regolare esecuzione dell’intervento, anche per la disciplina sui lavori pubblici, così pure ogni eventuale acquisizione di pareri, nullaosta o assensi comunque denominati, sono in capo al beneficiario del contributo;
decreta
Giuliano Vendrame
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