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Materia: Turismo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 229 del 12 dicembre 2017
Accordo di programma Quadro n 4 Sviluppo Locale. Progetto: "Restauro e messa in sicurezza degli immobili monumentali sul Colle della Rocca di Monselice 6° e 7° lotto". - CUP H22F05000000001. CIG 27479575D9. Liquidazione fattua n 151210 del 7/9/2015 emessa dal Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC- Società Cooperativa con sede a Bologna. Intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi dell'art 30, comma 5, del D.lgs 18/4/2016 n 50. Importo relativo ad impegno radiato dalla contabilità regionale ai sensi dell'art 51 della L.R. 39/01.
Si provvede a impegnare e liquidare l’importo di euro 25.186,48 relativo alla fattura n. 151210 del 7/9/2015 emessa dal Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC - Società Cooperativa, con sede a Bologna a seguito dell’effettuazione del collaudo dell’opera realizzata da parte del collaudatore Regionale e dell’approvazione del certificato di collaudo con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 63 del 4/12/2017. Tale somma sarà erogata pro quota a favore dell’INPS e INAIL, secondo quanto previsto nel suddetto decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 63 del 4/12/2017, in applicazione dell’intervento sostitutivo avviato dal RUP ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.lgs 18/4/2016 n. 50 a seguito della irregolarità contributiva segnalata nel DURC di un’impresa sub appaltatrice esecutrice di parte dei lavori.
Il Direttore
PREMESSO
CONSIDERATO
- che con nota in data 21/10/2013 prot. n. 450463 del RUP dell’ex Direzione Regionale Lavori Pubblici Unità complessa Osservatorio Regionale Appalti pervenuta alla Sezione Regionale Turismo in data 21/10/2013 è stato comunicato quanto segue:
a) il subentro della ditta esecutrice CLES nei rapporti con i subappaltatori e fornitori della precedente CPM fallita, ha comportato la ricontrattazione delle attività di cantiere da parte dell’appaltatore C.C.C.
b) l’avvicendamento nel cantiere nella fase di ripartenza dei lavori ha richiesto maggior tempo per la riverifica e controllo di tutti i documenti tecnici ed amministrativi necessari a regolarizzare la posizione contrattuale;
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c) il rifacimento di lavorazioni inadeguate o non eseguite da parte del precedente esecutore CPM;
d) le conseguenze dell’evento sismico del maggio 2012, hanno interessato la sede dell’impresa, limitandone l’operatività.
a) riorganizzazione del cantiere e difficoltà di reperimento dei materiali e delle forniture necessarie, riconducibili alla profonda crisi del settore edilizio;
b) tempi necessari per le verifiche e l’accettazione dei nuovi materiali da parte della direzione dei lavori;
c) problemi connessi alla fallita impresa CPM “Coop. Padovana Muratori” che a causa della mancata liquidazione delle somme dovute ai subappaltatori non ha consentito un’agevole reperimento delle certificazioni di quanto precedentemente realizzato;
d) ripercussioni dell’evento sismico del maggio 2012 nell’organizzazione operativa dell’impresa;
e) altre circostanze limitanti che hanno accompagnato i lavori per tutto il periodo;
a) la presenza continua dell’impresa esecutrice aveva consentito, nel periodo oggetto di penale, il presidio dei luoghi anche in concomitanza dei fenomeni franosi che hanno interessato nel 2012/2013 il colle della Rocca di Monselice;
b) il ritardo nella realizzazione del citato impianto di risalita, a causa del sequestro giudiziario ha lasciato le opere di mantenimento della locanda nell’ambito degli obblighi contrattuali dell’impresa esecutrice;
c) non risultavano evidenziati, anche dai soggetti interessati, danni economici alla Stazione Appaltante in conseguenza della ritardata ultimazione dei lavori e dell’atteggiamento collaborativo dell’impresa esecutrice “CLES Soc. Cooperativa” che ha permesso il completamento delle operazioni finalizzate all’ultimazione dei lavori contrattuali;
d) il commissariamento dell’impresa esecutrice CLES, a seguito della carenza di liquidità peraltro dovuto al contesto socio-economico, non ha reso possibile il regolare svolgimento dei lavori nei termini stabiliti;
e) che sia comunque da applicarsi, seppur parzialmente, una penale, tenuto conto del mancato aggiornamento del crono-programma dei lavori, dell’impegno aggiuntivo degli Uffici regionali e della Direzione dei lavori conseguenti alle attività dovute al fermo del cantiere ed alla limitazione alle attività turistiche per la visita di comitive al sito monumentale;
f) tale penale poteva quantificarsi sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione dei lavori a titolo equitativo e forfettario, nel 20% del valore massimo esigibile;
PRESO ATTO
- che con decreto del Direttore del Dipartimento lavori Pubblici-Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A n. 10 del 24/9/2014, tenuto conto della proposta contenuta nella nota del 21/10/2013 prot. n. 450463 a firma del RUP e alla luce del parere espresso dall’Avvocatura Regionale con nota in data 4/9/2014 prot. n. 371378, ha disposto:
RITENUTO
- che l’obbligazione di natura commerciale pari a complessivi euro 25.186,48 (IVA compresa) risulta sussistente, liquida ed esigibile;
DATO ATTO
DATO ATTO ;
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VISTI
- la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 art 51;
- Il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “ Statuto del Veneto”;
- la nota n. 450463 del 21/10/2013 del Responsabile Unico del Procedimento;
- la nota dell’Avvocatura Regionale in data 4/9/2014 prot. n. 371378;
- il decreto n 10 del 24/9/2014 del Direttore del Dipartimento lavori Pubblici-Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A ;
- la delibera della Giunta Regionale n. 1599 del 12/10/2017;
- l’art. 30, comma 5, del D.lgs 18/4/2016 n. 50;
- il decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 63 del 4/12/2017
- la legge regionale n. 32 del 30 dicembre 2016 “Bilancio di previsione 2017-2019”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 108 del 7 febbraio 2017 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019”;
decreta
Claudio De Donatis
(seguono allegati)
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