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Bur n. 20 del 27 febbraio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 18 del 14 febbraio 2018

VPS S.r.l. Nuovo impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi. Comune di localizzazione: Codevigo (PD). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto per la realizzazione di un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune Codevigo (PD), presentato dalla società VPS S.r.l.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 104/2017 i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, restano disciplinati dalla normativa previgente all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale;

VISTA la DGR n. 940/2017 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettere r), t), z.a) e z.b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla società VPS s.r.l. con sede legale a Codevigo (PD) in Via E.Mattei, 15 (C.F. e P. IVA 04098950282), acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA con prot. n. 342380 del 8/8/2017, relativa all’intervento in oggetto specificato, con la quale viene contestualmente chiesta l’approvazione del progetto e l’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. n. 370048 del 4/9/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, informando nel contempo che ogni ulteriore determinazione in merito all’approvazione del progetto e all’autorizzazione provvisoria all’esercizio ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 viene demandata alla struttura regionale competente;

PRESO ATTO che l'istanza presentata prevede la realizzazione un nuovo impianto di gestione di rifiuti speciali in una parte dell’area di titolarità, adiacente allo stabilimento esistente in cui sono svolte attività di magazzino, deposito mezzi e organizzazione logistica; il progetto prevede:

  • che parte dell’area dello stabilimento esistente diventerà di competenza dell’impianto di gestione di rifiuti, al fine di realizzare un accesso esclusivamente dedicato a quest’ultimo;
  • la realizzazione di un deposito di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, al fine di ottimizzare la logistica e i costi di trasporto verso gli impianti finali di destinazione, siano essi autorizzati al recupero o allo smaltimento, nonché poter disporre della flessibilità necessaria per asportare rapidamente i rifiuti dai cantieri esterni di lavorazione;
  • il recupero dei rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione al fine di produrre materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto che potrà essere utilizzato nelle attività aziendali di costruzione (che oggi l’azienda approvvigiona nel mercato) o rivenduto a terzi;
  • di sviluppare, in futuro, le opportunità per il ricevimento di rifiuti prodotti anche da terzi nell’ambito della cantieristica e dei rifiuti da costruzione e demolizione, al fine di fornire un servizio flessibile alle aziende del territorio;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 13/09/2017, è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che, fuori i termini di cui all’art. 19 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute osservazioni dal Comune di Codevigo, ricevute con prot. n. 509833 del 5/12/2017;

CONSIDERATO che con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza ambientale dell’intervento:

  • in data 24/11/2017 la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA ha trasmesso, con nota prot. n. 491691, la dichiarazione di non necessità della procedura di incidenza ambientale e la relativa relazione tecnica a supporto della stessa alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;
  • la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 503351 del 30/11/2017 ha trasmesso la relazione istruttoria tec nica n. 296/2017 del 29/11/2017, con la quale:
  • da atto che non sono state riconosciute dall’autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016 e n. 1331/2017;
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  • dichiara che per la realizzazione di un nuovo impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in comune di Codevigo (PD), è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive cometarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce
  • prescrive:
  1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Triturus carnifex, Bufo viridis, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Natrix tessellata, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Falco columbarius, Himantopus himantopus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Nyctalus leisleri, Eptesicus serotinus) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto e, comunque, provvedendo al mantenimento della fascia arboreo-arbustiva posta lungo il fossato perimetrale;
  2. di utilizzare per l’illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.”

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 6/12/2017, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

visto il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1856 del 12/12/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013; D.D. del Ministero dell’ambiente n. 29 del 13/02/2017, D.D. n. 30 del 13/02/2017);

vista ed analizzata l’istanza di procedura di verifica, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla società VP S.r.l., con nota acquisita il 08/08/2017 (protocollo n. 342.380), relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;

visto che non sono pervenute osservazioni, né pareri contrari;

valutato che la realizzazione dell’impianto non interessa, con riferimento al P.T.R.C., ambiti naturalistici, ambientali e paesaggistici di livello regionale in quanto sia la ZPS IT3250046 “Laguna di Venezia” che il SIC IT3250030 “ Laguna medio-inferiore di Venezia” distano circa 3.600 m dal sito oggetto di intervento;

considerato che, comunque, il PAT del Comune di Codevigo richiama che l’area è soggetta alle previsioni del P.A.L.A.V. (Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana) e che non sono descritte e/o valutate nel progetto eventuali interferenze con il Piano descritto;

considerato che il progetto proposto non pare rispondere alle previsioni programmatiche del Piano Regionale dei Rifiuti oltre che della L.R. 3/2000, art. 21 (si rileva che alla documentazione prevista dall’art. 21, del D.Lgs. n. 152/2006, è allegato un progetto “definitivo” non richiesto dalla norma in fase procedurale di verifica di assoggettabilità);

considerato che l’U.O. Ciclo dei Rifiuti ha evidenziato perplessità derivate sia dalle poche indicazioni fornite sulla vicinanza di aree abitate e sul bacino di laminazione sia sulla tipologia e sulla quantità dei rifiuti trattati, con particolare riferimento alla tipologia di lavorazione (recupero/smaltimento);

considerato che ARPAV evidenzia la necessità di un livello di definizione superiore per i contenuti progettuali relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo nonché una verifica fonometrica (post-intervento) per la verifica delle previsioni progettuali;

considerato ai sensi dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 è necessario procedere per l’area oggetto di intervento alla variante urbanistica (essendo ora area impropria agricola “E2”);

vista la nota del Comune di Codevigo protocollo n. 12281 del 05.12.2017 nella quale riscontra che le difformità con lo strumento urbanistico può essere superabile in fase di approvazione e autorizzazione del progetto e esprime parere positivo all'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto;

ha ritenuto all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

  1. vengano fornite maggiori indicazioni sulla vicinanza di aree abitate e sugli impatti che ne derivano;
  2. venga dettagliata la conformazione del bacino di laminazione;
  3. vengano specificate in modo dettagliato sia la tipologia sia la quantità di rifiuti trattati, con particolare riferimento alla tipologia di lavorazione (recupero/smaltimento);
  4. venga fornito un maggior dettaglio circa la gestione delle terre e rocce da scavo;
  5. venga prodotta una verifica fonometrica post-intervento per la verifica delle previsioni progettuali;
  6. vengano utilizzati per l’illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  7. venga mantenuta invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Triturus carnifex, Bufo viridis, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Natrix tessellata, Aythya nyroca, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Falco columbarius, Himantopus himantopus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Nyctalus leisleri, Eptesicus serotinus) ovvero vengano garantite, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto e, comunque, si provveda al mantenimento della fascia arboreo-arbustiva posta lungo il fossato perimetrale;
  8. in vista delle successiva fase autorizzativa le vasche di prima e seconda pioggia vengano gestite e manutentate con particolare cura per assicurare piena funzionalità anche nel caso di eventi accidentali;
  9. il controllo del rispetto delle prescrizioni di cui ai punti precedenti, venga eseguito dalla Provincia di Padova in quanto autorità competente all’autorizzazione dell’intervento.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/12/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 6/12/2017;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 6/12/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di cui in premessa;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società VPS s.r.l. (C.F. e P. IVA 04098950282) con sede legale a Codevigo (PD) in Via E. Mattei, 15 (PEC: vpsonline@pec.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Codevigo (PD), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, alla Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei rifiuti;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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