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Bur n. 20 del 27 febbraio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 16 del 09 febbraio 2018

ACQUE VERONESI S.C. A R.L. Impianto di depurazione delle acque reflue sito in via della Scienza, Sommacampagna. Domanda di rinnovo dell'autorizzazione. Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 1020/2017, DGR n. 1979/2017). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. l'impianto di depurazione esistente sito in via della Scienza in Comune di Sommacampagna, per il quale la Acque Veronesi Scarl ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/4/2014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Acque Veronesi Scarl (P.IVA./C.F 03567090232), con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa, n. 8, CAP 37133, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 234244 del 14/06/2017;

PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto gestito da Acque Veronesi Scarl, ubicato in Comune di Sommacampagna (VR), autorizzato all’esercizio ed allo scarico nella nel Rio Fossà, con provvedimento reg. n. 2250/2017 del 29/05/2017 della Provincia di Verona, fino al 25/05/2018;

PRESO ATTO che nell’autorizzazione allo scarico sopra citata viene stabilito che la ditta è tenuta ad attivare entro il 15/06/2017 la procedura di cui all’art. 13 della L.R. n. 4/2016;

PRESO ATTO che in riferimento all’istanza presentata è stata acquisita agli atti con prot. n. 375669 del 07/09/2017, la deliberazione del Consiglio Comunale di Sommacampagna n. 145 del 07/09/2017;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 20/12/2017, atteso che l’istanza è stata presentata dal proponente ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016, e considerato che:

  • l’istanza è riferita all’impianto esistente, non risultando previste modifiche o estensioni alle opere esistenti;
  • l’impianto, nella sua configurazione attuale, è autorizzato all’esercizio ed allo scarico nel Rio Fossà, per una potenzialità di 36.000 A.E., con provvedimento reg. n. 2250/2017 del 29/05/2017 della Provincia di Verona, fino al 25/05/2018;
  • l’art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;
  • l’impianto non è stato oggetto nel recente passato di segnalazioni per fenomeni odorigeni o episodi di malfunzionamento, ad eccezione del superamento dei valori limite riscontrato per il parametro Escherichia Coli;
  • la relazione presentata dal proponente, tenuto conto delle misure mitigative già attuate, ha rilevato la necessità di adottare ulteriori misure di mitigazione degli impatti sull’ambiente idrico e sulla salute pubblica concernenti il superamento del parametro Escherichia Coli;
  • si ritengono sostanzialmente condivisibili le conclusioni della relazione presentata dal proponente, ed in particolare:
    • per quanto concerne i possibili impatti sulla salute pubblica connessi al superamento dei limiti per il parametro Escherichia Coli, tenuto conto che l’impianto è già dotato di un sistema di disinfezione a raggi UV, opportunamente preceduto da una fase di filtrazione, si ritiene opportuno, prima dell’eventuale realizzazione di una sezione ulteriore alternativa/integrativa di disinfezione con dosaggio di acido peracetico, monitorare le concentrazioni in uscita del parametro Escherichia Coli per un periodo pari almeno ad un anno, anche allo scopo di verificare/tarare la corretta funzionalità dell’attuale sistema;
    • per quanto concerne l’aspetto paesaggistico, si evidenzia l’opportunità di mitigare ulteriormente l’impatto visivo dell’impianto tramite l’implementazione della barriera arborea nei lati attualmente non mascherati.
  • visti i criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’esclusione dell’impianto in oggetto dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

PRESCRIZIONI

  • Entro un mese dal rilascio del rinnovo dell’autorizzazione allo scarico da parte della Provincia, venga definita una procedura, da concordarsi con ARPAV, per il monitoraggio, di almeno un anno, dei valori del parametro Escherichia Coli in ingresso ed uscita.
  • Al termine del periodo previsto dovrà essere inviata agli uffici regionali della Difesa del Suolo – UO Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, alla Provincia di Verona ed al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, una relazione riportante gli esiti del monitoraggio e le eventuali misure gestionali adottate.
  • Sulla base della relazione di cui al punto precedente, gli uffici regionali, sentiti la Provincia di Verona ed il Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, valuteranno la necessità di implementazione del sistema di disinfezione.
  • Venga assicurato il mascheramento dell’impianto tramite l’implementazione della barriera arborea nei lati nord-est e sud-ovest.

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Regionale VIA del 20/12/2017 è stato approvato nella seduta del 31/01/2018;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 20/12/2017 in merito all’intervento, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui alle premesse.
  3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acque Veronesi S.c.ar.l. (CF/P.IVA 03567090232), con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa, n.8 – PEC: protocollo@pec.acqueveronesi.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Sommacampagna, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, al Consiglio di Bacino Veronese ed all’ U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela Acque della Direzione Regionale Difesa del Suolo.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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