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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 16 del 09 febbraio 2018
ACQUE VERONESI S.C. A R.L. Impianto di depurazione delle acque reflue sito in via della Scienza, Sommacampagna. Domanda di rinnovo dell'autorizzazione. Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 1020/2017, DGR n. 1979/2017). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. l'impianto di depurazione esistente sito in via della Scienza in Comune di Sommacampagna, per il quale la Acque Veronesi Scarl ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/4/2014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;
VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Acque Veronesi Scarl (P.IVA./C.F 03567090232), con sede legale in Verona, Lungadige Galtarossa, n. 8, CAP 37133, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 234244 del 14/06/2017;
PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto gestito da Acque Veronesi Scarl, ubicato in Comune di Sommacampagna (VR), autorizzato all’esercizio ed allo scarico nella nel Rio Fossà, con provvedimento reg. n. 2250/2017 del 29/05/2017 della Provincia di Verona, fino al 25/05/2018;
PRESO ATTO che nell’autorizzazione allo scarico sopra citata viene stabilito che la ditta è tenuta ad attivare entro il 15/06/2017 la procedura di cui all’art. 13 della L.R. n. 4/2016;
PRESO ATTO che in riferimento all’istanza presentata è stata acquisita agli atti con prot. n. 375669 del 07/09/2017, la deliberazione del Consiglio Comunale di Sommacampagna n. 145 del 07/09/2017;
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 20/12/2017, atteso che l’istanza è stata presentata dal proponente ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016, e considerato che:
ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’esclusione dell’impianto in oggetto dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.
PRESCRIZIONI
CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Regionale VIA del 20/12/2017 è stato approvato nella seduta del 31/01/2018;
decreta
Luigi Masia
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