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Bur n. 11 del 30 gennaio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 10 del 18 gennaio 2018

B B S.R.L. Micro-Impianto idroelettrico sul fiume Tramigna nel Comune di Colognola ai Colli (VR) Comune di localizzazione: Colognola ai Colli (VR) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società B B S.r.l. che prevede la realizzazione di un micro impianto idroelettrico sul fiume Tramigna nel Comune di Colognola ai Colli (VR).

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società B B S.r.l. con sede legale nel Comune di Cittadella Via Palladio n. 33 CAP 35013 (C.F. e P.IVA. 04775940283), acquisita agli atti degli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni-U.O. VIA con protocollo n. 62760 del 15/02/2017, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

VISTO che con nota prot. n. 105873 del 15/03/2017 gli uffici dell’Unità Organizzativa VIA hanno richiesto al proponente il perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 112497 del 20/03/2017;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 21/03/2017;

VISTA la nota prot. n. 117552 del 23/03/2017 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che in data 16/06/2017 è pervenuta la nota della Provincia di Verona che comunica la pubblicazione della determinazione dirigenziale n. 2529/17 del 15/06/2017 avente oggetto l’espressione del parere nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, acquisita con prot. n. 237951 del 16/06/2017;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 28/06/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 463805 del 07/11/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione relativa alla Valutazione d’Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;

CONSIDERATO che in data 07/11/2017 prot. n. 463846 è pervenuto l’esito istruttorio da parte della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 08/11/2017, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha espresso parere favorevole, all’unanimità dei presenti, all’esclusione del progetto alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le motivazioni di seguito riportate:

Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
  • la D.G.R. n. 575/2013;
  • la D.G.R. n. 985/2013;
  • la D.G.R. n. 1856/2015;
  • la D.G.R. n. 1988/2015;
  • la D.G.R. n. 1628/2015;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;

esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale,

visto che l’area d’intervento è esterna ai siti della rete Natura,

considerato che il progetto prevede il rilascio del DMV di 100 l/s,

considerato che si tratta di un impianto che sfrutta un canale di derivazione esistente ripristinando un insieme di manufatti in stato di abbandono,

valutato che l’intervento non comporta modifiche ambientali significative,

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti, ritiene che il progetto non debba essere assoggettato a VIA, in quanto l'intervento non risulta esprimere impatti negativi e significativi sull’ambiente con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

  1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
  2. vengano adottate tutte le misure di mitigazione indicate nello Studio Preliminare Ambientale e in particolare quelle del Quadro Ambientale sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio dell’impianto idroelettrico;
  3. il progetto sia integrato con una scala di rimonta per la fauna ittica;
  4. l’avvio della realizzazione delle opere, è subordinato alla presentazione da parte del committente dalla prevista documentazione previsionale di impatto acustico che prenda in considerazione tutti i ricettori sensibili interessati dall’opera. La documentazione deve essere redatta secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/1/2008 (BUR n. 92 del 7/11/2008), con riferimento, in particolare, al titolo Uno, art. 04 della Deliberazione stessa "Impianti/infrastrutture/insediamenti di attività adibite ad Attività Produttive;
  5. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Himantoglossum adriaticum, Cobitis bilineata, Bombina variegata, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Pernis apivorus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Hystrix cristata) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
  6. di effettuare il rilascio del deflusso minimo vitale e della portata di alimentazione della scala risalita della fauna ittica con strutture regolabili o secondo modalità modulabili per garantire un adeguato tirante idrico (necessario al superamento del dislivello della quota del fondo dell’alveo) e per l’eventuale adeguamento della portata anche a valori superiori e in coerenza con gli esiti e le verifiche previste dalla normativa di settore, compresa l’efficacia della funzionalità della scala di risalita della fauna ittica. Per gli interventi di pulizia e risagomatura dell’alveo che prevedano consolidamenti spondali e le protezioni di fondo in massi, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, siano preferiti l’utilizzo di sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, in particolare: Salix eleagnos, Salix purpurea) ovvero la riduzione del grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata);
  7. di utilizzare per l’illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  8. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l’intera durata degli interventi. La messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica conterminazione sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato. Gli esiti di tale campagna andranno documentati anche secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 (in aggiunta, comprensivi di: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio) e altresì comunicati all’autorità regionale per la valutazione di incidenza;
  9. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

RACCOMANDAZIONE

  • di fornire, ai fini del perfezionamento dell’atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all’allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 22/11/2017 è stato approvato il verbale della seduta del 08/11/2017;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 08/11/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni e con le prescrizioni e raccomandazione di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società B B SRL con sede legale sede legale nel Comune di Cittadella Via Palladio n. 33 CAP 35013 (C.F. e P.IVA. 04775940283) pec: BBSRL@GIGAPEC.IT e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Provincia di Verona, alla U.O. Genio Civile di Verona ed al Comune di Colognola ai Colli (VR);
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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