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Bur n. 9 del 23 gennaio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 8 del 11 gennaio 2018

ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola della Scala e collettori fognari. Comune di localizzazione: Isola della Scala (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., .con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto, presentato dalla Ditta Acque Veronesi S.c.a.r.l., per la costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola della Scala e collettori fognari.

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”:

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla ditta Acque Veronesi S.c.a.r.l. (P.IVA./C.F 03567090232) con sede legale in Verona - Via Lungadige Galtarossa, 8 – CAP 37133, acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O.VIA con prot. n. 311630 del 31/07/2017, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTA la nota prot. n. 340826 del 07/08/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web regionale, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., dando inoltre la contestuale comunicazione di avvio del procedimento a decorrere dal 07/08/2017;

PRESO ATTO che l’istanza di progetto presentata prevede l’aumento di potenzialità del sistema di depurazione a servizio del centro urbano di Isola della Scala e consiste in sintesi in:

  • Realizzazione del nuovo impianto di depurazione da 11.250 AE (ad esclusione del comparto biologico, già dimensionato e predisposto per essere ulteriormente ampliato a 15.000 AE) localizzato a sud del centro abitato di Isola della Scala in prossimità della zona industriale, su una superficie di circa 5000 mq;
  • Collettamento delle reti fognarie tramite condotta interrata di lunghezza pari a 700 m;
  • Collettamento dell’effluente nel fiume Tartaro;
  • Realizzazione della strada di accesso di lunghezza pari a 310 m al nuovo impianto;
  • Dismissione dell’impianto esistente (con potenzialità stimata pari a circa 6000 AE, che si trova a ridosso del centro abitato e che riceve attualmente scarichi di origine civile) e messa in sicurezza;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/09/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente, alla fine della quale è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’approfondimento del progetto;

PRESO ATTO che nel corso dell’istruttoria, non sono pervenute osservazioni e pareri ai sensi dell’art. 19 c.4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 340836 del 07/08/2017, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 364664 del 30/08/2017 la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 209/2017 del 29/08/2017 con la quale dichiara che per la realizzazione dell’intervento “(…) è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce prescrive:

  1. di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Marsilea quadrifolia, Gomphus flavipes, Lycaena dispar, Lampetra zanandreai, Barbus plebejus, Cobitis bilineata, Sabanejewia larvata, Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Ixobrychus minutus, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Porzana parva, Himantopus himantopus, Alcedo atthis, Calandrella brachydactyla, Lanius collurio, Lanius minor, Pipistrellus kuhlii) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
  2. di utilizzare per i consolidamenti spondali e le protezioni di fondo in massi, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, preferibilmente i sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, in particolare: Salix eleagnos, Salix purpurea) ovvero di provvedere alla riduzione del grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata);
  3. di utilizzare per l’illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  4. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l’intera durata degli interventi. La messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica conterminazione sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato. Gli esiti di tale campagna andranno documentati anche secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 (in aggiunta, comprensivi di: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio) e altresì comunicati all’autorità regionale per la valutazione di incidenza;
  5. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza”;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 06/12/2017, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

  • il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;

atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

esaminata la documentazione presentata;

considerato che Isola della Scala è tra gli agglomerati regionali coinvolti nella procedura 2014/2059 in quanto la Commissione Europea lo ritiene non conforme agli articoli 3 e 4 (collettamento e trattamento depurativo adeguato) della Direttiva 91/271/CEE inerente il trattamento delle acque reflue urbane e che pertanto la realizzazione dell’intervento riveste particolare urgenza al fine del superamento del contenzioso comunitario in atto;

considerato che l’opera è stata progettata in modo da rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda l’abbattimento del fosforo e dell’azoto per il raggiungimento dei limiti allo scarico in area sensibile e che pertanto va a migliorare lo stato attuale della qualità delle acque del corpo recettore (fiume Tartaro) in quanto eliminerà le sempre maggiori problematiche che ad oggi non permettono al vecchio depuratore, ormai obsoleto e sottodimensionato, di funzionare efficacemente, consentirà di ampliare la rete fognaria a servizio dell’agglomerato di Isola della Scala e di dismettere impianti di piccola taglia a trattamento semplificato attualmente a servizio di piccoli agglomerati ricadenti nel territorio del comune di Isola della Scala;

preso atto della relazione istruttoria tecnica n. 209/2017 del 29/08/2017 espressa dall’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV con la quale si dichiara che per la realizzazione dell’intervento è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e delle relative prescrizioni proposte sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

valutato che la realizzazione dell’opera non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,

ha ritenuto all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/raccomandazioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI

  1. Le opere di progetto relative alla “sezione di disidratazione dei fanghi” e alla “sezione di filtrazione”, dovranno essere realizzate contestualmente al resto dell’impianto di depurazione, in quanto strettamente necessarie al corretto funzionamento dello stesso;
  2. Siano definite, prima della realizzazione del nuovo impianto, le modalità di dismissione dell’attuale impianto di “Isola-Giarella”;
  3. Nell'ambito dell'autorizzazione, sia prevista l'esecuzione di una verifica post-operam del livello di immissione, emissione e differenziale del rumore, presso i recettori più prossimi, da condursi entro i primi 6 mesi dall'entrata in esercizio dell’impianto, con modalità preventivamente concordate con ARPAV;
  4. Nell'ambito dell'autorizzazione, sia prevista l'esecuzione di una verifica post-operam degli impatti odorigeni presso i recettori più prossimi, da condursi nel periodo estivo e comunque entro un anno dall'entrata in esercizio dell’impianto, al fine di valutare l’eventuale confinamento della sezione di ispessimento dell’impianto. Le modalità di esecuzione siano preventivamente concordate con ARPAV;
  5. In fase realizzativa, sia definito un sistema di gestione e controllo da remoto dell’impianto, un sistema di archiviazione digitale dei dati e che disponga della registrazione dei nominativi responsabili della acquisizione e controllo dei dati;
  6. In fase autorizzativa, siano maggiormente dettagliati i contenuti progettuali relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo con specifico riferimento al D.P.R. 13/06/2017, n. 120;
  7. Di richiamare le prescrizioni definite nella relazione istruttoria tecnica n. 209/2017 del 29/08/2017 espressa dall’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;

RACCOMANDAZIONE

  • Aumentare la frequenza di campionatura finale dell’impianto prima di giungere nel Fiume Tartaro a 3 volte nell’arco delle 24 ore, per il primo anno e/o fino al completo avvio dell’impianto.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 20/12/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 06/12/2017;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 06/12/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di cui in premessa;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Acque Veronesi S.c.a.r.l. (P.IVA./C.F 03567090232) con sede legale in Verona - Via Lungadige Galtarossa, 8 – CAP 37133 – Pec: protocollo@pec.acqueveronesi.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Isola della Scala (VR), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Servizio idrico integrato e tutela delle acque;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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