Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 9 del 23 gennaio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 6 del 11 gennaio 2018

IDRALPINA SRL (ex Società SIPEA S.r.l.) Impianto idroelettrico sul Canale Diversivo di Valeggio - Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR). - Procedura di verifica di assoggettabilità (ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.) Assoggettamento alla procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto presentato dalla Società Sipea s.r.l., in seguito mutata in Società Idralpina s.r.l., che prevede la realizzazione impianto idroelettrico sul Canale Diversivo del Fiume Mincio in località Borghetto in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, presentata dalla Società Sipea s.r.l (C.F. 04362410260), ora Società Idralpina s.r.l., con sede legale in via De Marchi Gerimi n.6, 20128 Milano, il 11/10/2016 ed acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 386970;

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016 “Istituzione del Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114” che ha apportato sostanziali modifiche alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 per quanto concerne la disciplina di valutazione di impatto ambientale;

VISTO che con nota n. 424538 del 02/11/2016 la U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha richiesto il perfezionamento della documentazione;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Società Sipea s.r.l. (ora Società Idralpina s.r.l.) con nota del 28/11/2010, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con n. 478670 del 07/12/2016 e la successiva PEC del 28/12/2016, acquisita con n. 519784, della Società Sipea s.r.l. con la quale si comunicava che la documentazione integrativa presentata andava a sostituire quella precedentemente presentata;

VISTO che il proponente ha provveduto, ai sensi del citato ex art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 15/02/2017;

CONSIDERATO che l’istanza è stata presentata precedentemente al 16/05/2017 (11 ottobre 2016), e che le verifiche conseguenti nonché l’istruttoria effettuate hanno evidenziato una sostanziale coerenza con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 104/2017;

CONSIDERATO che con nota n. 75296 del 23/02/2017 della U.O. Valutazione Impatto Ambientale è stato comunicato alla Società Sipea s.r.l. (ora Società Idralpina s.r.l.) l’avvio del procedimento a partire dal giorno 15/02/2017;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico lungo la sponda destra del canale diversivo al fiume Mincio nei pressi della località Borghetto, in corrispondenza di una serie di soglie esistenti;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 al punto n. 1 lett. m) e al punto n. 7 lett. d);

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 22/03/2017, durante la quale è stato nominato un gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che con PEC del 31/03/2017, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con n. 131232, sono pervenute le osservazioni da parte dei consiglieri comunali sig.ri Alessandro Gardoni e Gian Luca Morandini del Gruppo “Cittadini per Valeggio” e con PEC del 06/04/2017 n. 138621 le osservazioni da parte del Sig. Gagliardi Fabrizio in qualità di portavoce del Gruppo Etico “El Morar”;

VISTA la nota n. 205562 del 25/05/2017 della U.O. Genio Civile di Verona con la quale si comunicava il subentro della Società Idralpina s.r.l alla Società Sipea s.r.l. per l’istanza in esame;

PRESO ATTO della nota n. 19148 del 21/09/2017, acquisito dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con n. 395972 del 22/09/2017, con la quale il Comune di Valeggio sul Mincio ha comunicato per iscritto il proprio parere nei riguardi della realizzazione dell’impianto in progetto;

VISTA la nota del 18/12/2017, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con n. 533909 del 21/12/2017, le Società Sipea s.r.l e la Società Idralpina S.r.l. chiedono congiuntamente il subentro della Società Idralpina s.r.l. nella titolarità della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA dell’istanza relativa al progetto di derivazione idroelettrica sul Canale Diversivo di Valeggio sul Mincio;

VISTA la nota n. 537021 del 22/12/2017 con la quale la U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha preso atto del subentro della Società Idralpina s.r.l. nella titolarità della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA come comunicata dalla nota n. 533909 del 21/12/2017;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 27/09/2017, presenti tutti i suoi componenti (assenti il Presidente, il Direttore della Direzione Regionale Ambiente, il Direttore Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica, il Dott. Alessandro Manera e la Dott.ssa Roberta Tedeschi, Componenti esterni del Comitato) atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio quale incaricato della valutazione del progetto, di seguito riportate:

“vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare: il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la D.G.R. n. 985/2013, la D.G.R. n. 2299/2014, la D.G.R. 1856/2015, la D.G.R. 1988/2015, la D.G.R. 1628/2015;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale,

visto il parere positivo con prescrizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, prot. n. 1561 del 09/03/2012,

visto i contenuti delle osservazioni pervenute in data 06/04/2017 prot. n. 138621 e in data 31/03/2017 n. 131232,

considerato che sono state presentate tre istanze in concorrenza tra loro, quella in oggetto, ossia il prog. n. 72/2016, il prog. n. 78/2016 Impianto idroelettrico sul fiume Mincio della Ditta E-Egreen s.r.l. e il prog. n. 12/2017 Impianto idroelettrico “Valeggio” della Ditta Sunex2 srl nel Comune di Valeggio sul Mincio,

considerato che il sito ricade secondo il P.A.I. in ambito di pericolosità idraulica P2,

considerato che l'area in oggetto ricade nell'ambito 25 Riviera Gardesana secondo l'atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio della Regione Veneto,

considerato che il progetto comporta una modifica morfologica e paesaggistica che merita approfondimento in virtù sia dell'innalzamento del pelo libero dell'acqua a monte dell'opera di presa sia delle notevoli dimensioni delle opere poste sotto il piano campagna e visibili fuori terra,

considerato che il progetto è localizzato in un'area a notevole valenza paesaggistica-storico–culturale-ambientale – turistica, oggetto di vincoli di diversa natura (vincolo paesaggistico dei corsi d'acqua e area di notevole interesse pubblico, corridoio ecologico principale, ambito per l'istituzione di parchi - riserve naturali regionali, contesto figurativo ed iconema) che generano motivi ostativi e che il progetto non ha superato,

considerato che il progetto non prevede una scala di risalita pesci,

considerato che non sono presenti sufficienti informazioni sulla gestione delle terre proveniente dagli scavi in fase di esecuzione dei lavori,

considerato che la ricomposizione ambientale non specifica iniziative mirate alla compensazione delle dotazioni arboree ed arbustive sottratte con la costruzione delle opere,

considerata l'assenza all'interno dello SPA della sostenibilità economica dell'intervento,

considerato che non è presente una stima del traffico indotto dalle attività di cantiere nelle operazioni di trasporto a discarica del materiale di risulta provenienti dai notevoli scavi che comporta l'opera in progetto e le relative interferenze legate al traffico sia ordinario che legate al turismo destagionalizzato di visitazione,

considerata la vicinanza all'opera in progetto di ricettori sensibili è opportuno che vengano eseguiti ulteriori approfondimenti del disturbo acustico generato dal funzionamento dell'impianto e dalla restituzione delle acque dopo la turbinazione,

considerato che oltre alla suddetta istanza è stata presentata la richiesta di Impianto idroelettrico Valeggio 1 – prog. n. 1/2017 della Ditta Sipower s.r.l. nel comune di Valeggio sul Mincio e che l'asta fluviale del Mincio è oggetto di altre opere idrauliche, si ritiene, pertanto, necessario un’indagine approfondita nella condizione di compresenza con altri impianti attraverso lo studio degli effetti cumulativi sul corpo idrico;”

ha ritenuto, all’unanimità dei presenti, di assoggettare il progetto alla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto l'intervento può esprimere impatti negativi e significativi sull’ambiente;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/10/2017 è stato approvato il verbale della seduta del 27/09/2017;

CONSIDERATO che con nota n. 42037 del 24/10/2017 la U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha comunicato alla società Idralpina s.r.l. quanto espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 27/09/2017 ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e che la Società Idralpina s.r.l. non ha ritenuto di presentare per iscritto le proprie osservazioni entro il termine prestabilito;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 27/09/2017 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Società Idralpina s.r.l (C.F e P.IVA 03861940983) con sede legale in via C. Brozzoni 49, 25125 Brescia (BR), PEC: idralpinasrl@pec.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Valeggio sul Mincio (VR), alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa e all’U.O. Genio Civile di Verona e all’Agenzia Interregionale del il fiume Po;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

Torna indietro