Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 3 del 11 gennaio 2018
DOLOMITI DERIVAZIONI SRL Impianto idroelettrico sul Rio Costa Brusada Comune di localizzazione: Borca di Cadore (BL) Procedura di Verifica di Assoggettabilità (ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n.4/2016) Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dalla Ditta Dolomiti Derivazioni Srl, che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul Rio Costa Brusada nel comune di Borca di Cadore (BL).
Il Direttore
VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”:
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla ditta Dolomiti Derivazioni srl (P.IVA./C.F 01111020259) con sede legale in Ospitale di Cadore (BL) Via Alemagna – 9 CAP 32010, acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O.VIA con prot. n. 463406 del 28/11/2017, relativa all’intervento in oggetto specificato;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 06/12/2016;
VISTA la nota prot. n. 495437 del 19/12/2016 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 06/12/2016;
PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede la realizzazione di un’opera di presa sul rio Costa Brusada che, mediante una condotta forzata di lunghezza 2170 m, è in grado di deviare la risorsa idrica disponibile e convogliarla successivamente alla centrale di produzione, con restituzione nel rio Orsolina, ed in sintesi prevede le seguenti opere:
PRESO ATTO che i dati di progetto sono nel seguito riassunti:
Derivazione
Portata massima
280 l/s
Portata media
99 l/s
Potenza
Potenza massima
1009,751 kW
Potenza nominale
356.80 kW
Salto lordo (m)
367.61 m
DMV (l/s)
42 l/sec
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 17/05/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente, alla fine della quale è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’approfondimento del progetto;
CONSIDERATO il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo presso l’area d’intervento preceduto da un incontro tecnico, presso la sala polivalente “la Scola” del Comune di Borca di Cadore, in data 07/06/2017, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 173963 del 04/05/2017, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;
CONSIDERATO che in data 07/07/2017 con prot. n. 277868, è pervenuta nota di richiesta integrazioni da parte della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, inoltrata al proponente dalla U.O. VIA con nota del 02/08/2017, prot. n. 324914 e alla quale il proponente non ha dato riscontro;
PRESO ATTO che, nel corso dell’istruttoria, sono pervenute le osservazioni, presentate ai sensi dell’ex art. 20 c.3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., formulata dai seguenti soggetti:
PRESO ATTO della nota della Provincia di Belluno Settore Ambiente e Territorio del 24/10/2017, prot. 443586, nella quale la stessa comunica di ritenere che il progetto debba essere assoggettato a VIA;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 25/10/2017, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e motivazioni che si riportano di seguito:
“Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:
esaminata la documentazione presentata relativa allo Studio Preliminare Ambientale e quanto allegato, la documentazione relativa alla procedura di screening VINCA, ;
considerato il parere n.33 del 02.12.2013 espresso dalla Commissione Regionale Tecnica per il parere su osservazioni/opposizioni e domande in concorrenza ex art. 7 e 9 del R.D. 1775/1933, DGR 3493/2010 e DGR 694/2013 e relativi allegati,
considerato la nota della Provincia di Belluno Settore Ambiente e Territorio del 24/10/2017, prot. 443586, che ritiene che il progetto debba essere assoggettato a VIA,
considerato quanto osservato dalla En & En srl unipersonale, con nota del 20/01/2017 prot. n. 24143;
considerato che il progetto presenta interferenze con impianto autorizzato suddetto e non ancora costruito (En&En) e che non è stato esaminato l’effetto cumulato che il progetto produrrebbe sul torrente Orsolina nel tratto interessato dai due impianti,
considerate le osservazioni del WWF OA Terre del Piave Belluno e Treviso con nota del 23/10/2017, prot. 24910;
considerato che il progetto non valuta gli effetti cumulativi con altri impianti già autorizzati e quindi non prende in considerazione le dovute interazioni con essi, ai fini di una corretta valutazione degli impatti ambientali,
considerato che la portata media derivabile costituisce un’importante quota della portata media naturale, con eventuale compromissione dello sfioro sulla traversa, si ritiene debbano essere valutati gli impatti dal punto di vista paesaggistico, dato il contesto del rio Costa Brusada, ove il pregio paesaggistico si somma alla vocazione turistica dei luoghi così come evidenziato anche nel PTRC nella tavola “sviluppo economico turistico” e considerato la proiezione dell’area di previsione istituzione parco naturale zona che corrisponde all’intera area del SIC IT3230017 Monte Pelmo-Mondeval-Formin nella zona della confluenza tra il rio Costa Brusada ed il rio Orsolina. Successivamente il progetto si sviluppa nelle zone territoriali omogenee agricole forestali E2, art 26 delle NTA del PRG del Comune di Boca di Cadore;
considerato che l’impianto in progetto andrà a sottendere anche un tratto significativo del torrente Orsolina pertanto i corsi d’acqua interessati dalla sottrazione di acqua sono due: il torrente Rio Costa Brusada e il Torrente Orsolina, corpo idrico denominato 495_10 e oggetto della classificazione delle acque superficiali venete approvata con DGRV n.1856 del 2015. ll torrente Rio Costa Brusada non è oggetto di classificazione. Il corpo idrico t. Orsolina (495_10) è classificato Elevato. L’estensione del bacino sotteso dall’opera di derivazione è pari a 6,08 kmq, quindi inferiore a 10 kmq,
considerato che il rio Costa Brusada risulta quindi tra quelli non tipizzati, non soggetto alle normali procedure di classificazione dello stato ecologico, tuttavia come ritenuto dal Piano di Gestione delle Acque in merito a questi corpi idrici a garanzia di tutela e per il principio di salvaguardia si ritiene che, dato che il bacino imbrifero risulta di 6,08 kmq quindi inferiore a quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 1988 del 23 dicembre 2015 che dispone, per le nuove istanze di concessione, che ciascuna opera di captazione per uso idroelettrico deve sottendere un bacino idrografico di estensione almeno pari a dieci chilometri quadrati, e mai inferiore, salvo specifica deroga che la Giunta regionale può autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate, si ritiene debbano essere presentati degli approfondimenti atti a giustificare l’intervento, rimanendo valido il principio di non deterioramento delle componenti ecosistemiche,
considerato che debbano essere presentati degli approfondimenti dell’impatto sulla fauna ittica,
considerato che debbano essere presentati degli approfondimenti sui piani di monitoraggio,
considerato in particolare che non sembrano adeguatamente valutati gli effetti del progetto sullo stato di qualità dell’acqua del corpo idrico né sono stati prodotti sufficienti dati di monitoraggio ante operam. Si informa inoltre che con nota n.103015 del 31/10/2016, nell’ambito del procedimento di rilascio della concessione di derivazione di acqua, su richiesta della Provincia di Belluno, ARPAV ha rilasciato parere tecnico di conformità del PMC proposto con le “Linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio e controllo dei corsi d’acqua interessati da impianti idroelettrici”, precisando che le analisi eventualmente eseguite nella fase ante operam potranno essere considerate nella valutazione dei risultati di monitoraggio solo con l’approvazione definitiva del Piano da parte dell’Autorità competente,
considerato che non sono state elaborate nello Studio Preliminare considerazioni sulle possibili alternative progettuali,
atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
ritenuto che la realizzazione dell’opera possano comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le motivazioni dette sopra,
ritenuto che debbano essere attentamente valutati e approfonditi gli impatti del progetto sulle componenti ambientali citate,
per quanto sopra, la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.lgs. 152/2006.”
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 08/11/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 25/10/2017;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, con nota prot. n. 477978 del 15/11/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;
PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà invocate dal suddetto art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., non facendo pervenire le proprie osservazioni;
decreta
Luigi Masia
Torna indietro