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Bur n. 9 del 23 gennaio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 2 del 10 gennaio 2018

GRUPPO STS S.r.l. (ex S.T.S. Trasporti S.n.c. di Santello Fiorello) Domanda di autorizzazione deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi in procedura ordinaria (art. 208, D.Lgs. 152/2006) Comune di localizzazione: Camponogara (VE) Procedura di Verifica di Assoggettabilità (ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n.4/2016) Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto, presentato dalla Ditta Gruppo STS S.r.l. (ex S.T.S. Trasporti S.n.c. di Santello Fiorello), per l'autorizzazione al deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, provenienti perlopiù dall'ambito sanitario e veterinario, in procedura ordinaria (art. 208, D.Lgs. 152/2006), all'interno di un capannone prefabbricato esistente sito nella zona industriale del Comune di Camponogara (VE).

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”:

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla ditta Gruppo STS S.r.l. (ex S.T.S. Trasporti S.n.c. di Santello Fiorello) (P.IVA./C.F 03884400270) con sede legale in Camponogara (VE) Via Artigiani, 18/c – CAP 30010, acquisita dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O.VIA con prot. n. 284800 del 11/07/2017, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 19/07/2017;

VISTA la nota prot. n. 297933 del 20/07/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 19/07/2017;

PRESO ATTO che l’istanza di progetto presentata prevede il deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, provenienti perlopiù dall'ambito sanitario e veterinario (principalmente cliniche ospedaliere, veterinarie e laboratori di analisi), all’interno di un capannone prefabbricato esistente sito nella zona industriale del Comune di Camponogara (VE), per una quantità complessiva di rifiuti stoccati pari a 0,77 t/giorno, suddivisi in 0,678 t/giorno di rifiuti pericolosi e 0,092 t/giorno di rifiuti non pericolosi;

PRESO ATTO che le tipologie di rifiuti trattati nel progetto in esame corrispondono ai seguenti codici CER:

07.05.13* -  8.04.09*  -  08.04.11* - 09.01.01* - 09.01.02* - 09.01.03*

14.06.02* - 14.06.03* - 14.06.04* - 14.06.05* - 15.01.10* - 15.01.11*

15.02.02* - 16.01.07* - 16.05.06* - 16.05.07* - 16.05.08* - 18.01.03*

18.01.06* - 18.01.08* - 18.01.10* - 18.02.02* - 18.02.05* - 18.02.07*

07.05.14  -  08.03.18 -  08.04.10  -  08.04.12 - 15.01.01  - 15.01.02

15.01.03  -  15.01.04 - 15.01.05   -  15.01.06 - 15.01.07  - 15.01.09

15.02.03  -  16.01.12 - 16.06.04   -  16.06.05 - 18.01.01  - 18.01.02

18.01.04  -  18.01.07 - 18.01.09   -  18.02.01 - 18.02.03  - 18.02.06

18.02.08;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 02/08/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente, alla fine della quale è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’approfondimento del progetto;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”;

CONSIDERATO che l’U.O. Valutazione Impatto Ambientale con nota prot. n. 376389 del 08/09/2017 ha comunicato alla ditta quanto previsto dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 c.1 ovvero che “l’autorità competente (…) assegna al proponente un congruo termine per eventuali integrazioni documentali o adempimenti resi necessari dalle disposizioni recate dal presente decreto”, a seguito della quale il proponente, con nota prot. n. 382447 del 13/09/2017, ha comunicato che la documentazione agli atti dell’amministrazione risulta conforme alle disposizioni del D.Lgs. 104/2017;

CONSIDERATO il gruppo istruttorio ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l’area d’intervento preceduto da un incontro tecnico in data 09/11/2017, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che a seguito delle osservazioni emerse in sede di sopralluogo, la Ditta ha trasmesso documentazione volontaria aggiuntiva, acquisita con nota prot. n. 509985 del 05/12/2017;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 301618 del 24/07/2017, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 364601 del 30/08/2017 la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 206/2017 del 29/08/2017 con la quale dichiara che per l’intervento “(…) è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e raccomanda di fornire, ai fini del perfezionamento dell’atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all’allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante”;

PRESO ATTO che nel corso dell’istruttoria, non sono pervenute osservazioni e pareri ai sensi dell’ex art. 20 c.3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che nell’ambito del procedimento è stata richiamata l’osservazione trasmessa dal Comune di Camponogara, acquisita al prot. n. 196256 del 18/05/2017, relativa al progetto presentato in data 15/05/2017 dalla Ditta STS Trasporti Snc (n. 35/2017) avente pari oggetto e archiviato con nota prot. n. 211754 del 30/05/2017.

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 20/12/2017, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

“vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale;

esaminato il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e la documentazione integrativa volontaria pervenuta in data 05/12/2017;

viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

preso atto che il progetto prevede il deposito preliminare D15 di rifiuti pericolosi e non pericolosi, provenienti perlopiù dall'ambito sanitario e veterinario (principalmente cliniche ospedaliere, veterinarie e laboratori di analisi) per una quantità complessiva di rifiuti stoccati pari a 0,77 t/giorno, suddivisi in 0,678 t/giorno di rifiuti pericolosi e 0,092 t/giorno di rifiuti non pericolosi;

preso atto che le tipologie di rifiuti trattati nel progetto in esame corrispondono ai seguenti codici CER:

07.05.13* -  8.04.09* - 08.04.11* - 09.01.01*  -  09.01.02*  -   09.01.03* -

14.06.02* - 14.06.03* - 14.06.04* - 14.06.05*  -  15.01.10*  -  15.01.11* -

15.02.02* - 16.01.07* - 16.05.06* - 16.05.07*  -  16.05.08*  -  18.01.03* -

18.01.06* - 18.01.08* - 18.01.10* - 18.02.02*  - 18.02.05*  -  18.02.07* -

07.05.14  -  08.03.18 - 08.04.10 - 08.04.12 - 15.01.01 - 15.01.02 - 15.01.03 -

15.01.04 - 15.01.05 - 15.01.06 - 15.01.07 - 15.01.09 - 15.02.03 - 16.01.12 -

16.06.04 - 16.06.05 - 18.01.01 - 18.01.02 - 18.01.04 - 18.01.07 - 18.01.09 -

18.02.01 – 18.02.03 - 18.02.06 – 18.02.08;

preso atto dei contenuti della relazione istruttoria n. 206 del 29/08/2017 formulati dall’Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 364601 del 30/08/2017, con la quale è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza con raccomandazioni;

visto le osservazioni pervenute dal Comune di Camponogara;

rilevato che da un punto di vista urbanistico la sede ricade in un area classificata come Zona D – Insediamenti Produttivi, zona destinata a insediamenti produttivi artigianali e di attrezzature commerciali e ricettive alberghiere nonché attività produzione servizi;

considerato che la sede operativa ove avvengono le operazioni di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti è ubicata in un capannone industriale e tutte le attività hanno luogo all'interno dello stesso;

considerato che la zona di conferimento dei rifiuti ha una pavimentazione costituita da un rivestimento a base cementizia, impermeabilizzata, priva di tombini e/o caditoie, con giunti di dilatazione;

rilevato che l'impianto in esame tratta acque unicamente di tipo civile provenienti sia da servizi igienici sia meteoriche non contaminate da possibili commistioni con la gestione dei rifiuti e che le stesse vengono recapitate nella fognatura pubblica comunale, rispettivamente nella linea acque nere e bianche;”

atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ritenuto che l’opera non risulta esprimere impatti significativi negativi sulle componenti ambientali tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa generale in materia di gestione dei rifiuti, ha ritenuto all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di VIA, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le prescrizioni di seguito elencate:

  1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
  2. la zona di conferimento e le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta e di allontanamento di eventuali sversamenti accidentali, mantenuti in efficienza e pronti all'uso;
  3. è vietata la sosta nelle aree esterne degli automezzi carichi di rifiuti pericolosi;
  4. è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificatamente individuati allo scopo, l'area di manovra dovrà essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
  5. il rifiuto identificato al codice CER 15.01.11* dovrà essere privo di presenza di amianto, posto che il progetto non prevede idonee procedure atte alla gestione di questo tipo di materiale;
  6. in fase di autorizzazione deve essere dimostrata l'adeguatezza degli spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati e dovranno, inoltre, essere specificate le garanzie fornite dai sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego presenti per dare sufficienti garanzie nei confronti del rischio di incendio;
  7. la modalità di gestione dei rifiuti sanitari e sanitari a rischio infettivo dovrà essere conforme al DPR n. 254/2003;
  8. in sede di presentazione del progetto definitivo dovrà essere indicata la capacità massima istantanea di stoccaggio suddivisa tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  9. dovranno, inoltre, essere valutate le modalità per il contenimento di eventuali spandi all'interno dell'area di deposito in riferimento alla DGRV n. 2966 del 26.09.2006.

CONSIDERATO che il verbale della seduta della Commissione Regionale VIA del 20/12/2017 è stato approvato seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 20/12/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni di cui in premessa;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta GRUPPO STS S.r.l. (P.IVA./C.F 03884400270) con sede legale in Camponogara (VE) Via Artigiani, 18/c – CAP 30010 – Pec: ststransport@pec.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Camponogara, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, alla Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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