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Bur n. 7 del 16 gennaio 2018


Materia: Difesa del suolo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 501 del 27 dicembre 2017

Nuovi limiti provvisori allo scarico per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (Vr) e all'esercizio del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. (Aziende Riunite Collettore Acque) che raccoglie le acque reflue urbane depurate degli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo ubicati in provincia di Vicenza nonché all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato. Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede ad aggiornare l'autorizzazione allo scarico del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. sulla base dei dati relativi alla mediana dei valori di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) rilevati allo scarico nell'anno 2017.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017. Nota del Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona Servizio Controllo ambientale prot. n. 119389 del 14/12/2017.

Il Direttore

(1)   VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017, con cui si provvedeva a rinnovare l’autorizzazione allo scarico nel corso d’acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) e all’esercizio del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. che raccoglie le acque reflue urbane depurate degli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo ubicati in provincia di Vicenza nonché all’esercizio dell’impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato;

(2)   VISTO il punto 8 del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017, che vista la nota dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) prot. 0009818 del 06/04/2016, per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) fissa come obiettivo il rispetto allo scarico dei seguenti limiti, espressi come mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova ARPAV riferiti all'anno solare precedente, entro il più breve tempo possibile e comunque entro la scadenza del decreto stesso:

(Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS) ≤ 0,03 microgrammi/litro;
(Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA) ≤ 0,5 microgrammi/litro;
(Acido Perfluoro Butanoico (PFBA) ≤ 0,5 microgrammi/litro;
(Perfluoro Butan Sulfonato (PFBS) ≤ 0,5 microgrammi/litro;
(somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro Undecanoico (PFUnA) + Perfluoro Esan Sulfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFDoA)] ≤ 0,5 microgrammi/litro;

(3)   VISTI i punti 9 e 10 del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017 che stabiliscono che la Regione Veneto provvederà ad una verifica, almeno semestrale, delle attività del cronoprogramma di cui all’allegato A e del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati di riduzione delle concentrazioni allo scarico delle sostanze di cui al punto. 8 del decreto e che sulla base di tali verifiche ed in ragione dell’introduzione di novità tecniche e/o tecnologiche quali la messa in esercizio di nuove MTD, ovvero a seguito della emanazione di nuove norme in materia, nonché degli esiti dei monitoraggi ambientali e sugli scarichi, con riferimento alle sostanze di cui al punto 8 del decreto, la Regione Veneto potrà provvedere ad una revisione anticipata dell’autorizzazione;

(4)   VISTO Il punto 11 del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017 che, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 172 del 13 ottobre 2015 e tenuto conto dei livelli di performance consigliati dall’ISS con il proprio parere n. 24518/AMPP.IA.12 del 06/04/2016, in variazione al decreto n. 37 del 29/06/2016 lo scarico, fissava inizialmente i seguenti valori limite: PFOS ≤ 0,18 microgrammi/litro; PFOA ≤ 0,5 microgrammi/litro; PFBA ≤ 0,7 microgrammi/litro; PFBS ≤ 1,3 microgrammi/litro; somma altri PFAS (PFPeA + PFNA + PFDeA + PFHxA + PFHpA + PFUnA + PFHxS + (PFDoA) ≤ 0,5 microgrammi/litro;

(5)   VISTO Il punto 12 del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017 che stabilisce che i limiti di cui al punto 11 hanno un valore provvisorio e si riferiscono alla mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova dei campioni ARPAV riferiti all'anno solare precedente, con prima mediana calcolata sui valori dell’anno 2016 come valori di riferimento, e che ad ogni nuovo provvedimento i nuovi limiti non potranno superare i valori massimi del provvedimento precedente, fino al raggiungimento dei valori di cui al punto 8 del decreto stesso.

(6)   VISTA la nota del Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona – Servizio Controllo ambientale prot. 119389 del 14/12/2017 con cui si provvede ad inviare i dati relativi alla mediana dei valori di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) rilevati allo scarico di cui trattasi nell’anno 2017;

(7)   PRESO ATTO che sulla base delle mediane calcolate da ARPAV, anche per il parametro PFBA risulta essere stato conseguito il limite obiettivo stabilito sulla scorta della nota dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) prot. 0009818 del 06/04/2016;

(8)   PRESO ATTO altresì che per i parametri PFOS e PFBS le mediane calcolate da ARPAV evidenziano un trend in ulteriore riduzione e che pertanto appare opportuno provvedere con il presente provvedimento stabilire limiti allo scarico più restrittivi per dette sostanze;

(9)   PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso per le vie brevi alle province di Vicenza e Verona in data 15/12/2017 per l’acquisizione di eventuali osservazioni, proposte di modifica ed integrazioni;

(10)   RITENUTO pertanto di poter provvedere all’aggiornamento del dispositivo del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017;

decreta

  1. Il presente provvedimento rilasciato al Presidente pro-tempore del Consorzio A.Ri.C.A., con sede legale in via Ferraretta n. 20, Arzignano (VI), aggiorna l’autorizzazione allo scarico nel corso d’acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) e l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di disinfezione a raggi UV e ad acido peracetico centralizzato per la disinfezione finale dello scarico stesso rilasciata con Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017 ;
  2. in variazione al punto 11 del decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017, lo scarico dovrà rispettare i seguenti valori limite, con le modalità attuative descritte al successivo punto 3:
    PFOS ≤ 0,06 microgrammi/litro; PFOA ≤ 0,5 microgrammi/litro; PFBA ≤ 0,5 microgrammi/litro; PFBS ≤ 0,8 microgrammi/litro; somma altri PFAS (PFPeA + PFNA + PFDeA + PFHxA + PFHpA + PFUnA + PFHxS + (PFDoA) ≤ 0,5 microgrammi/litro.
  3. i limiti di cui al pt. 2 hanno un valore provvisorio e si riferiscono alla mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova dei campioni fiscali eseguiti da ARPAV e riferiti all'anno solare 2017. Ad ogni nuovo provvedimento i nuovi limiti non potranno superare i valori massimi del provvedimento precedente, fino al raggiungimento dei valori di cui al punto 8 del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017;
  4. la valutazione di conformità con i valori limite verrà effettuata, per ciascun parametro, a fine anno solare tra i valori limite individuati come descritto e le mediane dei valori dei rapporti di prova delle analisi condotte da ARPAV sui campioni fiscali eseguiti nel corso dell’intero anno.
  5. il Consorzio A.Ri.C.A. ad installazione avvenuta della strumentazione per la misura della portata in continuo sul Fiume Fratta a valle dell’immissione del L.E.B. di cui al punto 14 del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017, dovrà trasmettere, ovvero rendere disponibili ad ARPAV in modalità informatica ad accesso riservato, i dati semiorari di livello e portata unitamente alla relazione bimestrale di cui al punto 13 del Decreto stesso.
  6. resta valido tutto quanto previsto dal dispositivo del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 07/03/2017, per quanto non in contrasto con quanto previsto dal presente Decreto;
  7. Il presente provvedimento è comunicato al Consorzio A.Ri.C.A. di Arzignano (VI), al Comune di Cologna Veneta (VR), alla Provincia di Verona, alla Provincia di Vicenza, all’ARPAV, al Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo”, al Consiglio di Bacino “Bacchiglione”, al Consiglio di Bacino “Veronese”, al Consorzio L.E.B. e alla Sezione di Bacino Idrografico Adige-Po – Sezione di Verona;
  8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  9. Di inviare il presente provvedimento al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione;
  10. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

Marco Puiatti

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