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Bur n. 7 del 16 gennaio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 55 del 28 dicembre 2017

COMUNE DI SAPPADA Impianto idroelettrico "Piave" a Sappada sul fiume Piave Comuni di localizzazione: Sappada e Santo Stefano di Cadore (BL) Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dal Comune di Sappada che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Piave, interessante il territorio del Comune di Santo Stefano di Cadore (BL) e di Sappada (BL).

Il Direttore

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”:

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dal Comune di Sappada con sede legale in Sappada (BL) Borgata Bach n. 11 32047 (C.F. e P.IVA. 00207190257), acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA. con protocollo n. 55903 del 10/02/2017, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all’art. 23 prevede che “Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017” e che “i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 21/02/2017;

VISTA la nota prot. n. 91623 del 07/03/2017 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo.

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 05/04/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell’approfondimento del progetto.

CONSIDERATO che in data 10/04/2017 sono pervenute le osservazioni formulate dalla Sig.ra Ruffato e dal Sig. Augusto De Nato per WWF terre del Piave Belluno e Treviso, acquisite con prot. n. 141412.

CONSIDERATO che il Comune di Sappada ha presentato le proprie controdeduzioni alle osservazioni di cui sopra, acquisite con prot. n. 166072 del 28/04/2017.

CONSIDERATO che in data 15/06/2017 sono pervenute ulteriori osservazioni formulate dalla Sig.ra Ruffato e dal Sig. Augusto De Nato per WWF terre del Piave Belluno e Treviso, acquisite con prot. n. 235267.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 230762 del 13/06/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione relativa alla Valutazione d’Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito.

CONSIDERATO che in data 17/08/2017 prot. n. 351991 è pervenuta la nota di richiesta integrazioni da parte della

U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV .

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 26/07/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE:

1. La documentazione dimostra che i luoghi individuati per la costruzione dell’opera di presa e dell’edificio di centrale sono facilmente raggiungibili dalla SR 355 tramite strade forestali esistenti (da sottoporre a minimi adattamenti solo nel caso dell’edificio di centrale); il tracciato della condotta è altresì situato prevalentemente sotto la viabilità forestale e regionale esistente, mentre la parte in zona boscata è raggiungibile dalla suddetta viabilità, oppure interessa una zona precedentemente occupata da un elettrodotto e non soggetta a copertura arborea; non si ravvisano, pertanto, particolari problemi di accessibilità dei luoghi.

2. L’analisi della cartografia del PAI relativa alla pericolosità da valanga mostra che il tracciato della condotta interessa zone con pericolosità di grado P2 e P3, corrispondenti ad alcuni canaloni situati sul versante destro idrografico; non sono stati descritti, inoltre, gli effetti che i fenomeni di piena idraulica o valanghivi, potenzialmente interessanti i suddetti canaloni, possono arrecare agli attraversamenti della condotta. Mancano, infine, considerazioni sulla stabilità dei terreni anche in merito all’esecuzione del tratto in “microtunnelling” sotto il Piazzale dell’Acquatona.

3. Non è stata valutata la stabilità dei versanti attraversati dalla condotta, dotati di una discreta pendenza; si afferma, inoltre, che a lavori ultimati il ripristino delle parti di condotta in zona boscata non prevedrà la ricostruzione della copertura arborea (per ovvie ragioni di interferenza con la condotta interrata), ma si fa presente che i suddetti versanti, soggetti peraltro in parte al vincolo idrogeologico, trovano nella copertura arborea un elemento importante di tutela dell’assetto idrogeologico.

4. Lo studio preliminare ambientale contiene una quantificazione settimanale e giornaliera del traffico dei mezzi di cantiere impiegati per la costruzione dell’opera di presa, della condotta e dell’edificio di centrale, che si ritiene sufficientemente descrittivo dell’impatto sulla viabilità locale.

5. Nella valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione della condotta, non vi sono considerazioni approfondite circa l’effetto arrecato dal cantiere al traffico turistico, dato che il cronoprogramma allegato presenta la numerazione, ma non il nome dei mesi, e sembra che l’inizio delle lavorazioni riguardanti la condotta avvenga nel mese 1 da intendersi come gennaio e che il termine sia al mese 9, da intendersi come settembre; se fosse vera tale interpretazione, i lavori interesserebbero tanto la stagione turistica invernale che quella estiva, con conseguenze negative sul traffico da e per Sappada.

6. Si constata che il progetto presentato costituisce l’aggiornamento di uno precedente che risale al 1984, rispetto al quale non sono sostanzialmente variate le posizioni dell’opera di presa, dell’edificio di centrale e del tracciato della condotta; nello studio preliminare ambientale non è presente una valutazione di eventuali alternative di progetto, specialmente in relazione alla collocazione dell’opera di presa, individuata in una parte della sponda fluviale sulla quale è stato individuato dall’Università di Padova, nel corso di campagne di ricerca condotte dal 2002 al 2004, un habitat interessato da una rara specie di insetto ortottero, il Cortippo dei Greti (Glyptobothrus Pullus), altrimenti segnalato nel Veneto, oltre che a Lerpa di Sappada, soltanto anche a S. Stefano di Cadore e a Ospitale di Cadore. A seguito dei risultati delle suddette ricerche il Comune di Sappada provvide (2003) alla delimitazione del micro-habitat individuato dall’Università di Padova, nel corso dei lavori di sistemazione dell’adiacente strada forestale, come riportato nell’articolo tecnico del 2004 di P. Fontana, P. Tirello e F.M. Buzzetti dal titolo “The Chorthippus of the pebbly river-beds (Glyptobothrus Pullus) in Italy: conservation and first protection actions...”. Ulteriore interesse attivo mostrato dal Comune di Sappada nell’individuazione e nella tutela della suddetta specie rara si ritrova anche nell’articolo del giornale informativo comunale “Plodar Gemande” del mese di dicembre del 2004, a pagina 11, intitolato “Un tesoro naturalistico del Piave: il Cortippo dei greti”, dal quale, inoltre, sembrano derivare alcuni contenuti delle osservazioni del WWF e delle controdeduzioni del proponente, formulate in merito alla salvaguardia della specie in oggetto. Il Comune di Sappada, pertanto, nella veste di proponente, avrebbe dovuto considerare la valenza naturalistica e conservazionistica del sito, già individuato nel 1984 per l’opera di presa, e proporre un’alternativa progettuale.

7. In merito al punto precedente si ritiene che l’inserimento della specie Cortippo dei Greti nella lista rossa (red list) europea predisposta dalla IUCN, nonché la presenza del medesimo in soltanto tre contesti fluviali del Veneto, tutti posti lungo il fiume Piave, siano motivazioni sufficienti a ritenere meritevole la salvaguardia della suddetta specie e dell’habitat in località Lerpa di Sappada che la ospita. L’impatto dell’opera con l’habitat della suddetta specie, pertanto, avrebbe dovuto essere valutato, con riferimento sia alla fase di cantiere che alla fase di esercizio predisponendo, se necessario, le opportune mitigazioni. L’habitat che ospita il Cortippo dei Greti è di limitata estensione ed è costituito da una terrazza ghiaiosa posta sulla destra idrografica del fiume Piave, che si pone in stretto rapporto anche con il regime fluviale del medesimo, nonché con l’articolazione della vegetazione pioniera e ripariale ivi presente; in virtù della particolarità di tale habitat, pertanto, è consigliabile che la valutazione degli effetti sull’opera derivi dal giudizio esperto di un faunista entomologo.

8. Non emerge con chiarezza la destinazione del materiale di risulta dagli scavi, dato che in alcuni elaborati se ne dichiara il completo allontanamento, in altri il parziale recupero in caso di idoneità; è assente, inoltre, una stima del materiale di risulta relativo allo scavo della condotta.

9. Non è approfondito l’aspetto della tenuta delle parti meccaniche a funzionamento oleodimamico, in caso di perdita accidentale di olio in pressione e del conseguente rilascio nelle acque.

10. In merito alla ricomposizione ambientale dei luoghi e alla dismissione dell’opera non sono indicate azioni specifiche di ricomposizione ambientale che preveda l’impiego di specie erbacee, arbustive ed arboree compatibili con gli habitat interferiti appartenenti alla ZPS IT 3230089 attraversata (3220, 3230, 3240, 91E0, 9410).

11. La documentazione progettuale illustra che la portata di 480 l/s, prevista dall’apposito stramazzo da ricavare sulla gaveta della nuova briglia e la portata di 100 l/s alimentante la scala di risalita per i pesci, imboccate ad una quota inferiore a quella della gaveta della nuova briglia, derivano da un preciso calcolo idraulico; è assente, però, un dimensionamento approfondito della ulteriore portata rilasciata variabile, aggiuntiva alle predette portate, stimata nel 25% della portata naturale proveniente da monte sulla base di un calcolo di massima condotto con riferimento alla larghezza totale della nuova briglia e alle larghezze parziali della parte con la griglia di presa (75% del totale) e della parte occupata dalle luci di sfioro (25% del totale). Tale contributo aggiuntivo, però, è legato invece al tirante che si instaura sulla gaveta della briglia, in ragione di un funzionamento generale a stramazzo. Sembra, allora, che la portata rilasciata dalla briglia corrisponda soltanto a quella uscente dalle luci per il DMV e la scala di risalita, a destra, in conseguenza ad un tirante maggiore rispetto a quello impiegato per il dimensionamento delle suddette luci in regime di magra (quest’ultimo comportante un’altezza dell’acqua fluente che è minore o al più uguale alla quota della gaveta).

12L’analisi della curva di durata e dell’istogramma mensile delle portate fornisce le seguenti informazioni:

  • la portata derivata media annua è pari al 60,18 % della portata media annua naturale;
  • l’impianto non è attivo nei mesi di gennaio e febbraio, ovvero per circa 59 giorni;
  • nei mesi di maggio e giugno, per circa 61 giorni, si ha rilascio della portata sia sul lato destro della briglia che dallo sfioratore di troppo pieno, in quanto è superata la massima portata impiegabile dall’impianto al netto del DMV.
  • Dalla descrizione proposta nello studio preliminare e nella documentazione progettuale sembra che soltanto in occasione degli eventi di morbida e di piena la parte sinistra della nuova briglia sia superata dalle acque, che invece nei normali regimi di portata superiori a 580 l/s sono catturati dalla presa a trappola; non è espresso chiaramente, infatti, se quando si manifesta lo sfioro di troppo pieno dal dissabbiatore (per difetto e per eccesso di portata turbinata, ovvero a fermo impianto) il livello idrico, che si instaura dentro il cunicolo dell’opera di presa, consenta la tracimazione anche dalla griglia di cattura e quindi una sorta di sfioro dalla parte sinistra della nuova briglia.

Si osserva, infine, che il dimensionamento dell’impianto è avvenuto in modo da assicurare la produzione di energia elettrica per circa 300 giorni all’anno, derivando la maggiore portata possibile, non assicurando però lo sfioro continuo dalla gaveta della nuova briglia, con la formazione di un effetto a cascata, come avviene invece nella briglia già esistente poco a monte.

13. La portata sfiorante supererà la nuova briglia verso il lato sinistro idrografico, ovvero dove sono situati gli imbocchi, ribassati, per la quota fissa del DMV e per la scala di risalita dei pesci e dove è possibile il rilascio anche della quota aggiuntiva, stimata in circa il 25% della portata di monte. Verso destra idrografica, invece, la portata appare integralmente catturata dalla presa a trappola e su questo lato il rilascio potrà avvenire tramite lo sfioratore di troppo pieno, in caso di chiusura della condotta, di portata insufficiente all’impiego idroelettrico o in caso di piena. In ogni caso, durante il normale funzionamento dell’impianto idroelettrico, la portata sarà rilasciata soltanto a sinistra idrografica e quindi a valle della nuova briglia sarà inevitabile lo sbilanciamento dell’alveo verso valle, almeno per qualche decina di metri.

14. In tutte le parti ove è trattato l’impatto paesaggistico non è dichiarato che l’impianto comporterà la sottensione del corpo idrico, tra l’opera di presa e il punto di restituzione, per circa 300 giorni all’anno; non sono approfonditi, inoltre, gli effetti visivi e paesaggistici della riduzione della portata idrica nell’ambito dell’Orrido dell’Acquatona, che si configura come un sito di notevole importanza paesaggistica e turistica, anche in funzione del ruolo svolto dalle acque. La riduzione di portata, inoltre, ha implicazioni sugli habitat della flora ripariale e della fauna (alcune specie delle quali sono anche degli importanti indicatori dello stato ecologico del corso d’acqua); in alcune parti dello studio preliminare è giudicata in modo positivo la colonizzazione delle zone marginali dell’alveo fluviale che sarebbero portate all’asciutto (supportata anche da una simulazione fotorealistica), ma ciò non è sempre vero a priori, perché potrebbe essere, ad esempio, una fonte di richiamo per i predatori delle specie animali tipiche della zona fluviale. Pertanto per questo tipo di impatto è consigliabile il supporto del giudizio esperto di un faunista e di un naturalista. Si fa presente, inoltre, che il Piano d’Area “Comelico Ost Tirol”,nella tavola 5b, annovera l’Orrido dell’Acquatona tra i “monumenti geologici”, disciplinati dall’art. 11 del suddetto Piano, che consente esclusivamente, presso questo genere di siti, “interventi volti alla valorizzazione e salvaguardia turistico-didattica e scientifica”. Va menzionata, infine, anche la tavola C5 del PTCP, nella quale l’Orrido dell’Acquatona è riconosciuto tra i “Paesaggi delle acque”, da considerare come invarianti di natura paesaggistica, ai sensi dell’art. 25 delle norme tecniche del PTCP medesimo.

15. Si osserva, dal punto di vista paesaggistico e visivo, che l’edificio di centrale non presenterebbe un impatto significativo, tanto per la posizione parzialmente nascosta dal bosco, quanto per la veste architettonica appropriata.

16. La griglia posta alla sommità dell’opera di presa consente l’ingresso dei sedimenti più fini trasportati dalla corrente, che successivamente vengono fatti sedimentare sul fondo del dissabbiatore, dal quale vengono allontanati tramite una paratia collegata ad una tubazione sfociante in destra idrografica al termine del manufatto di presa; a partire da questo punto sono immessi nuovamente in alveo, pertanto si ha una riduzione del trasporto solido più fine soltanto per la lunghezza dei manufatti di presa in destra idrografica (circa 20 m). I sedimenti più grossolani, invece, hanno la possibilità di depositarsi a monte dell’opera di presa, nel tratto di rallentamento della corrente associato al tirante creato dalla medesima, oppure ai piedi dell’opera di presa, qualora le acque rilasciate come DMV non dispongano di sufficiente energia di trasporto. Nella documentazione progettuale non è fatto cenno alla presenza di paratie sghiaiatrici da impiegare per l’allontanamento dei suddetti sedimenti, previsto invece nell’ambito della manutenzione periodica o su segnalazione dell’apposito misuratore di livello delle ghiaie.

17. Nella documentazione progettuale non è fatto alcun cenno alle previsioni di spesa da destinare alla manutenzione periodica riguardante l’asportazione e lo smaltimento del materiale solido che tende ad accumularsi, nel tempo, a tergo o ai piedi dell’opera di presa; questo aspetto si ritiene importante a causa dell’elevata variabilità del regime idraulico dell’alto corso del Piave e dei suoi affluenti, che implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e degli interventi necessari a mantenere il funzionamento dell’impianto idroelettrico; sono assenti, altresì, previsioni di spesa per la pulizia periodica del dissabbiatore e della vasca di carico, nonché per la gestione del materiale organico intercettato dall’opera di presa e dalla griglia contenuta nel dissabbiatore.

18. L’impianto non è puntuale, pertanto ricade nell’ambito di applicazione della D.C.R. n. 42 del 3/05/2013, relativa all’individuazione dei siti non idonei all’installazione degli impianti idroelettrici, ai sensi del DM 10/09/2010. La caratteristica di sito non idoneo è conseguente all’appartenenza dell’impianto ad aree naturalistiche di interesse regionale (n. 6 e n. 9) secondo la tavola 2 del PTRC approvato, nonché all’inserimento in aree di tutela paesaggistica (la n. 33 e la n. 45 compresa pure nel Piano d’Area “Comelico Ost Tirol”), con conseguente richiamo alla lettera B) della predetta Deliberazione Regionale; si hanno, altresì, l’appartenenza al sito Natura 2000 ZPS 3230089 “Dolomiti del Cadore e del Comelico”, nonché l’estrema vicinanza ai siti SIC IT3230006 “Val Visdende-Monte Peralba-Quaternà” e IT3230085 “Comelico, Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio” coinvolti nell’area di influenza degli impatti, con conseguente riferimento alla lettera C) della medesima Deliberazione.

VALUTAZIONI FINALI

valutato che non si ravvisano particolari problemi di accessibilità dei luoghi individuati per la collocazione dell’opera di presa, dell’edificio di centrale e della condotta dell’impianto, attraverso la viabilità regionale e forestale esistente;

considerato che è stata condotta una sufficiente caratterizzazione del traffico di mezzi d’opera comportato dalla fase di cantiere, ma che non è stato precisato il periodo di esecuzione del tratto di condotta sottostante la SR 355, necessario al fine della valutazione delle interferenze con il traffico turistico dei mesi invernali ed estivi e che è assente una valutazione degli effetti indotta dal suddetto cantiere sul traffico turistico e locale;

considerato che il tracciato della condotta attraversa zone a pericolosità da valanga di grado P2 e P3 secondo la cartografia del PAI, in corrispondenza di alcuni canaloni sul versante destro idrografico, che non sono stati approfonditi gli effetti che potrebbe subire la condotta, nell’attraversamento dei suddetti canaloni, conseguentemente a fenomeni di valanga o di piena idraulica e che mancano, altresì, approfondimenti specifici sulla stabilità dei terreni attraversati dalla condotta sul versante destro idrografico, avente notevole pendenza e soggetto a copertura boschiva, sulla quale vige il vincolo idrogeologico;

considerato che non è stato approfondito il tema delle alternative progettuali, in virtù della presenza, presso l’opera di presa, di un micro-habitat di interesse naturalistico ospitante il raro ortottero Cortippo dei Greti, individuato dall’Università di Padova nel periodo 2002-2004, verso il quale l’amministrazione comunale di Sappada dell’epoca aveva avviato delle misure di tutela e conservazione;

considerato che il suddetto ortottero Cortippo dei Greti risulta una specie rara e vulnerabile, presente soltanto in Veneto in altre due stazioni lungo il corso del fiume Piave e peraltro censita in elenchi di salvaguardia di interesse internazionale come quello della IUCN; per la suddetta specie è quindi meritevole un’approfondita valutazione degli effetti derivanti dalla realizzazione dell’opera sul particolare habitat che la ospita, valutazione per la quale è consigliabile il giudizio esperto da parte di un faunista entomologo, anche al fine della determinazione delle eventuali mitigazioni;

considerato che non è stato sufficientemente approfondito il tema della destinazione del materiale di risulta degli scavi, specialmente quello derivante dalla posa della condotta;

considerato che non sono descritti gli effetti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi oleodinamici, né sono indicate misure di prevenzione in merito;

considerato che per la ricomposizione ambientale dei luoghi e per il recupero dei medesimi a seguito della dismissione dell’opera non sono indicate azioni specifiche di collocazione di specie arbustive , arboree ed erbacee compatibili con gli habitat interferiti appartenenti alla ZPS IT 3230089 attraversata (3220, 3230, 3240, 91E0, 9410);

considerato che manca una determinazione accurata della parte di portata rilasciata, aggiuntiva rispetto al contenuto fisso di 580 l/s, stimata in circa il 25% della portata naturale in arrivo; tale contributo, invece, risulta legato al tirante che si verrebbe ad instaurare sulla gaveta della nuova briglia, in funzione della portata fluente;

considerato che la portata media derivabile costituisce un’importante quota della portata media naturale e che secondo la curva di durata della portata derivata soltanto per 300 giorni all’anno sarebbe assicurato lo sfioro delle acque su tutta la gaveta della nuova briglia (come invece accede sulla briglia esistente posta poco più a monte) e che su tale effetto non sono stati valutati gli impatti dal punto di vista paesaggistico e ciò in un contesto, come quello del fiume Piave, ove il pregio paesaggistico si somma alla vocazione turistica dei luoghi;

considerato che la valutazione della portata di deflusso minimo vitale (DMV) risulta conforme alle disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave, in quanto superiore ai minimi derivanti dalle suddette disposizioni (184 l/s per il periodo B e 350 l/s per il periodo A); si propone, altresì, un contributo aggiuntivo costante di 100 l/s, destinato all’alimentazione della scala dell’ittiofauna;

considerato che nel periodo di magra (caratterizzato da 59 giorni di inattività dell’impianto) e nel normale funzionamento la portata rilasciata interesserebbe soltanto la parte destra della nuova briglia e al più lo sfioro di troppo pieno sul lato sinistro (quest’ultimo attivo per almeno 61 giorni all’anno, quando si ha portata catturata maggiore della massima turbinabile, nonché nei periodi di fermo tecnico dell’ impianto), comportando così uno sbilanciamento dell’alveo, per qualche decina di metri a valle dell’opera di presa;

considerato che è assente la valutazione degli effetti derivanti dalla riduzione di portata per il tratto di corso d’acqua sotteso dalla condotta, in corrispondenza dell’Orrido dell’Acquatona e che, in ogni caso, il suddetto tratto attraversa contesti di estremo interesse paesaggistico e turistico, compresi nel Piano d’Area “Comelico - Osttirol” e sottoposti a vincolo ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004, dato che le caratteristiche di naturalità del suddetto tratto sono quelle proprie dei torrenti montani;

considerato che gli effetti della riduzione della portata idrica sulla fauna e sulla flora, nei suddetti contesti aventi estrema importanza naturalistica e paesaggistica, sono meritevoli di approfondimento accurato con il supporto di figure come un faunista e un naturalista, tali da esprimere un giudizio esperto;

considerato che in merito all’impatto visivo, quello derivante dall’edificio di centrale non è rilevante, mentre l’opera di presa presenta una maggiore invasività, nonché è in grado di interferire con il normale trasporto solido della corrente fluviale, in special modo per i sedimenti di maggiore pezzatura, che tenderebbero, con il tempo, ad accumularsi a tergo e alla base dell’opera, richiedendo quindi interventi di pulizia periodici;

considerato che la variabilità del regime idraulico dell’alto corso del Piave, anche per quanto riguarda le conseguenze sul trasporto solido, implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul funzionamento dell’impianto idroelettrico;

considerato che non sono stati prospettati oneri manutentivi in ordine alla gestione del materiale solido e alla pulizia del dissabbiatore, della vasca di carico, dell’opera di presa e della griglia, per i quali è assente una specifica previsione di spesa;

considerato che ai sensi della DCR n. 42/2013 l’impianto interessa siti non idonei all’installazione di impianti idroelettrici, costituiti da zone comprese nel sito Natura 2000 ZPS IT3230089 e da zone di interesse paesaggistico;

Tutto ciò premesso,

il gruppo istruttorio incaricato propone l’assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del Dlgs 152/2006.

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 è stato approvato seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 345858 del 10/08/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 45 giorni per le proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis non facendo pervenire nel termine indicato le proprie osservazioni.

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 26/07/2017 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Sappada con sede legale in Sappada (BL) Borgata Bach n. 11 32047 (C.F. e P.IVA. 00207190257) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all’ARPAV – Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Santo Stefano di Cadore;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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