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Bur n. 3 del 09 gennaio 2018


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 51 del 27 dicembre 2017

CIRE s.r.l. Progetto per la realizzazione di una centralina idroelettrica con derivazione di acqua dal torrente Maè - Comune di localizzazione: Val di Zoldo (BL). - Procedura di verifica di assoggettabilità ( D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto presentato dalla Società CIRE s.r.l. che prevede la realizzazione impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal T. Maè in Comune di Val di Zoldo (BL).

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, presentata dalla Società CIRE s.r.l (C.F. e P.IVA 01395460627) con sede legale in Benevento (BN), Contrada Ponte Valentino (Zona ASI) CAP 82100, il 14/09/2016 ed acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 344836;

VISTO l’ex art. 20 del D.Lgs. 152/06;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016 “Istituzione del Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114” che ha apportato sostanziali modifiche alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 per quanto concerne la disciplina di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la nota n. 32599/2016 del 26/07/2016, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con n. 289253 del 27/07/2016 con la quale la Provincia di Belluno ha trasmesso la documentazione per la verifica di assoggettabilità a VIA della pratica della Società CIRE s.r.l.;

VISTO che il proponente ha provveduto, ai sensi del citato ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto in data 23/09/2016;

CONSIDERATO che l’istanza è stata presentata precedentemente al 16/05/2017 (14 settembre 2016), e che le verifiche conseguenti nonché l’istruttoria effettuate hanno evidenziato una sostanziale coerenza con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 104/2017;

CONSIDERATO che con nota n. 375375 del 04/10/2016 della U.O. Valutazione Impatto Ambientale è stato comunicato l’avvio del procedimento a partire dal giorno 23/09/2017;

PRESO ATTO della documentazione integrativa pervenuta dal tecnico incaricato dalla Società CIRE s.r.l. con nota acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale n. 463553 del 28/11/2016;

PRESO ATTO della nota acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con n. 414711 del 26/10/2016 con cui la Società CIRE s.r.l. ha trasmesso copia cartacea del Piano di Monitoraggio e Controllo concordato con ARPAV e informatica con PEC del 19/10/2016, acquisita con n. 413455 del 25/10/2016;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul Torrente Maè, in Comune di Val di Zoldo, e che si prevede la realizzazione di un’opera di presa, una condotta forzata, un edificio centrale, destinato a contenere la turbina, e restituzione;

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 al punto n. 1 lett. m) e al punto n. 7 lett. d);

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 15/02/2017, durante la quale è stato nominato un gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO delle seguenti osservazioni pervenute:

  • Sig.ra Marzia Balestra e Sig. Cristian Balestra del 07/11/2016 acquisito dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con n. 432631 del 07/11/2016,
  • Sig. Piava Bruno, amministratore delegato parte tecnica della Società ValdiZoldo Funivie S.p.A. del 07/11/2016 acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con n. 432638 dell’08/11/2017,
  • Sig. De Pellegrini Camillo in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Val di Zoldo del 07/11/2017, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con n. 432332 del 07/11/2016,
  • Sig.ra Lucia Ruffato per WWF OA Terre del Piave Belluno Treviso e Sig. Augusto De Nato per il Comitato bellunese Acqua Bene Comune del 07/11/2016, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con n. 432695 dell’08/11/2016,
  • Sig. Rizzardini Roberto in qualità di Marigo (presidente) della Regola Grande di Mareson del 07/11/2017, acquisito dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con n. 432635 del 08/11/2016;

PRESO ATTO del contributo istruttorio trasmesso dalla Provincia di Belluno con PEC del 10/10/2017 n. 44369, acquisito dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con n 423588 del 11/10/2017;

PRESO ATTO della nota n. 39352 del 13/09/2016, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con n. 344564 del 13/09/2016 e della relativa nota di errata corrige n. 39813/2016 del 15/09/2016, acquisita con n. 348791 del 16/09/2016, con le quali la Provincia di Belluno ha trasmesso le integrazioni alla documentazione inviata per la verifica di assoggettabilità;

PRESO ATTO della nota n. 46696 del 29/10/2016, acquisita dalla U.O. Valutazione Impatto Ambientale con n. 429615 del 04/11/2016 con la quale la Provincia di Belluno ha trasmesso il PMC concordato con ARPAV e la relativa nota di conformità;

CONSIDERATO che con nota n. 184095 del 04/05/2017 la U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha trasmesso alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV la documentazione riguardante la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai fini dell’espressione del parere di competenza;

PRESO ATTO che con nota n. 297113 del 19/07/2017 la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha trasmesso la relazione istruttoria n. 163/2017, con la quale si dà parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni relativamente alla Valutazione d’Incidenza Ambientale;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 11/10/2017, presenti tutti i suoi componenti (assenti il delegato dal Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale, l’Ing. Paolo Botton e la Dott.ssa Roberta Tedeschi, Componenti esterni del Comitato) atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio quale incaricato della valutazione del progetto, di seguito riportate:

“visto il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1856 del 12/12/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013; D.D. del Ministero dell’ambiente n. 29 del 13/02/2017, D.D. n. 30 del 13/02/2017);

visto l'Allegato 2 alla Deliberazione n. 2 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale congiunto dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell'Autorità di bacino del fiume Adige, integrati con le regioni ricadenti nel distretto delle Alpi Orientali, "Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico";

vista ed analizzata l’istanza di procedura di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla società CIRE S.r.l., con nota acquisita con prot. n. 344836 del 14/09/2016, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;

viste le Osservazioni pervenute dal Comune di Val di Zoldo (con nota 432332 del 7/11/2016), dalla sig.ra Marzia Balestra (con nota 432631 del 8/11/2016), dalla Regola Grande di Mareson (con nota 432635 del 8/11/2016), dalla società ValdiZoldo Funivie S.p.A. (con nota 432638 del 8/11/2016) e dalla sig.ra Lucia Ruffato e dal sig. Augusto De Nato per conto del WWF - OA Terre del Piave Belluno Treviso;

valutato che la realizzazione dell’impianto interessa, con riferimento al P.T.R.C., ambiti naturalistici, ambientali e paesaggistici di livello regionale, un’area di tutela paesaggistica ai sensi delle L. 1497/39 e L. 431/85, ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali (n. 10 Monte Civetta), aree sottoposte a vincolo idrogeologico, un corridoio ecologico, aree con foresta ad alto valore naturalistico e aree a pascolo naturale, e che il t. Maè è da annoverare tra i corsi d’acqua significativi dal punto di vista paesaggistico ed ambientale;

valutato che il P.T.C.P. annovera il t. Maè e gli affluenti a monte dell’opera di presa tra i “corsi d’acqua in erosione”; segnala la presenza di due derivazioni acquedottistiche e di una zona franosa a monte della presa; censisce l’abitato di Pecol Vecchio tra i centri storici minori e segnala che i terreni interessati dall’impianto sono soggetti a vincolo idrogeologico forestale, vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua o sono zone boscate e a prato o zone di pregio paesaggistico facenti parte dei paesaggi storici dei versanti vallivi (in destra idrografica);

valutato che la Carta delle fragilità allegata al D.P. del PAT di Zoldo Alto (dal 2016 incluso nel Comune di Val di Zoldo) evidenzia zone a pericolosità valanghiva e a pericolosità geologica elevata P3, che interessano il versante del gruppo del Civetta, in sinistra idrografica, a monte dell’opera di presa, e che il medesimo versante, poco a valle della suddetta presa, è interessato anche da una zona di ridotta superficie con pericolosità da valanga e da una zona con dissesto idrogeologico in località “Casera dei Zorzi”;

valutato che la carta della Pericolosità geologica del P.A.I. evidenzia i medesimi dissesti franosi e zone a pericolosità geologica elevata a monte dell’opera di presa, peraltro in un tratto d'alveo caratterizzato da elevata pendenza;

valutato che il progetto di impianto interessa il corpo idrico 389_42, classificato in stato ecologico buono da giudizio esperto ai sensi della DGRV 1856/2015;

considerato che il bacino imbrifero chiuso dall'opera di presa in progetto è pari a 8,70 kmq in proiezione, pertanto ai sensi della DGRV 1988/2015 è un ambito soggetto alla valutazione delle caratteristiche di naturalità proprie dei piccoli bacini montani e dei torrenti montani;

considerato che il progetto presenta numerose carenze e non è stato approfondito in alcun modo il tema delle alternative progettuali;

considerato che non è adeguatamente approfondito l’aspetto del "cumulo con altri progetti", in relazione alla presenza della derivazione per l’innevamento invernale della ditta Seggiovie Valzoldana, della derivazione ad uso potabile presso le sorgenti del t. Maè, della presenza di scarichi e/o fosse Imhoff non censiti negli abitati di Pecol e Mareson; ulteriori approfondimenti, inoltre, sono necessari in ragione del particolare sfruttamento idroelettrico cui è già sottoposta l’asta principale del t. Maè, in termini di lunghezza complessiva della sottensione ad uso idroelettrico;

valutato che i grafici di progetto dell’opera di presa non illustrano chiaramente il modo in cui è ottenuto il tirante idraulico necessario ad alimentare le vasche di sghiaiatura e dissabbiatura, nonché la camera di carico della condotta, e che rappresentano un bacino di sghiaiamento primario in alveo di dimensioni ridotte e tale da favorire il rapido intasamento con materiali grossolani, comportante ovvie problematiche di rilascio del DMV e di alimentazione della scala di risalita;

considerato che non sono stati sufficientemente esaminati i problemi di interferenza con i sottoservizi esistenti circa la posa della condotta, specialmente quelli a servizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, e che non è stata sufficientemente dimostrata la fattibilità tecnica del passaggio della condotta a tergo della stazione a valle della telecabina;

considerato che non è stato eseguito alcun rilevamento geologico, idrogeologico e geomorfologico, né sono state valutate la geologia e la geomorfologia ottenibili da fonti bibliografiche, a sostegno della fattibilità delle opere da realizzare, né sono presenti valutazioni sulla stabilità dei versanti attraversati dalla condotta (sottoposti a vincolo idrogeologico forestale) o sull’assenza o meno di fenomeni franosi superficiali, nè è stato descritto l’attraversamento in subalveo previsto;

valutato che la stima delle portate naturali e derivate non è stata supportata da misure sul campo e che non ha tenuto conto compiutamente delle caratteristiche della concessione di derivazione rilasciata dal Genio Civile di Belluno alla ditta Seggiovie Valzoldana, in termini di durata nel periodo invernale (150 giorni invece di 120 giorni) e di rilascio in alveo richiesto (0,66 moduli), comportante una quota aggiuntiva di almeno 70 l/s invece di 60 l/s;

considerato che la valutazione precedente inficia la gestione illustrata nella documentazione, in merito alle portate derivate, turbinate e rilasciate, nonché comporta una minore produttività dell’impianto rispetto a quella dichiarata;

considerato che la quota del 5% di dispersione in alveo non è supportata da una quantificazione con un livello di approfondimento adeguato all’importanza della definizione del DMV;

considerato che nella stima delle portate mensili del periodo invernale sono assenti valutazioni aggiuntive sugli effetti del gelo, dell’innevamento e degli eventuali fenomeni valanghivi che possono interessare il bacino imbrifero di riferimento;

valutato che la portata media derivata costituisce un’importante quota della portata media naturale (circa il 59%) e che, secondo le curve di durata, per poco più della metà dell’anno (196 giorni) la portata rilasciata è pari a quella del DMV assegnato e lo supera solamente in occasione dei momenti di morbida e di piena (49 giorni) e quando la portata derivabile è inferiore alla somma del DMV assegnato e della portata minima turbinata (teoricamente per 17 giorni), e che per 103 giorni l’impianto non ha portata tale da assicurare la produzione di energia idroelettrica;

considerato che non sono state quantificate le alterazioni del regime morfologico (con l’indice IQM) e del regime idrologico (con l’indice IARI) indotte dal progetto, per la valutazione delle quali è necessario un monitoraggio accurato del corso d'acqua comprendente una campagna di misure idrometriche;

considerato che non è stata evidenziata la riduzione della portata per circa 196 giorni all’anno e che non sono stati approfonditi gli effetti visivi della medesima all’interno dell’abitato di Pecol Vecchio, in funzione del ruolo paesaggistico proprio dell’acqua fluente nel torrente; parimenti non sono stati previsti tali effetti anche per i restanti tratti naturali, per i quali il pregio paesaggistico si somma alla vocazione turistica dei luoghi, in virtù della presenza di prati, boschi ripariali e dell’adiacenza ai sentieri escursionistici CAI n. 586 e 587, aventi una notevole frequentazione turistica;

considerato che la riduzione di portata comporta anche una diminuzione della capacità auto-depurativa dell’ambiente idrico e che non vi sono valutazioni circa eventuali immissioni accidentali di inquinanti nel corpo idrico;

considerato che non sono stati valutati gli effetti dell’impatto viabilistico in fase di cantiere, in termini di compatibilità del passaggio dei mezzi d’opera sulle strade forestali e attraverso i centri abitati di Pecol e Mareson, di interferenza con il traffico turistico derivante dal vicino campeggio e dagli impianti di risalita, di interferenza con le case vacanze situate in via Veronici presso le aree di servizio del cantiere;

considerato che manca il riferimento all’attivazione di tracciati alternativi alle strade forestali e soprattutto al sentiero CAI n. 586, particolarmente frequentato nella stagione estiva;

considerato che non è stato sufficientemente approfondito il tema del deposito temporaneo del materiale di risulta degli scavi e di possibile riutilizzo nei rinterri, in ragione anche dell’espansione di volume del suddetto materiale dopo lo scavo;

considerato  che, in merito all’impatto visivo l’opera di presa presenta una marcata invasività, nonché è in grado di interferire con il normale trasporto solido fluviale, in special modo per i sedimenti di maggiore pezzatura, che tenderebbero, con il tempo, ad accumularsi a tergo dell’opera, richiedendo quindi interventi di pulizia periodici;

considerato che la variabilità del regime idraulico del t. Maè, anche per quanto riguarda le conseguenze sul trasporto solido, implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul funzionamento dell’impianto idroelettrico;

considerato che non sono stati prospettati oneri manutentivi in ordine alla gestione del materiale solido e alla pulizia del dissabbiatore, della vasca di carico, dell’opera di presa e della griglia (per i quali è assente una specifica previsione di spesa) e, inoltre, è assente una quantificazione dei costi di ripristino delle attrezzature turistiche interferenti con la condotta;

considerato che ai sensi della D.C.R. n. 42/2013 l’impianto interessa siti non idonei all’installazione di impianti idroelettrici, costituiti da corridoi ecologici stabiliti dal P.T.R.C. e zone di interesse paesaggistico;

ha ritenuto, all’unanimità dei presenti, di assoggettare il progetto alla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto l'intervento può esprimere impatti negativi e significativi sull’ambiente;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/10/2017, è stato approvato il verbale della seduta del 11/10/2017;

CONSIDERATO che con nota n. 461057 del 06/11/2017 la U.O. Valutazione Impatto Ambientale ha comunicato alla Società CIRE s.r.l. quanto espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 11/10/2017 ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e che la Società CIRE s.r.l. non ha ritenuto di presentare per iscritto le proprie osservazioni entro il termine prestabilito;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 27/09/2017 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Società CIRE s.r.l (C.F. e P.IVA. 01395460627) con sede legale in Benevento (BN) Contrada Ponte Valentino (Zona ASI), PEC: cire@pec.cireenergia.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Val di Zoldo (BL), alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo, alla Direzione Operativa e all’U.O. Genio Civile di Belluno;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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