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Bur n. 2 del 05 gennaio 2018


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 61 del 11 settembre 2017

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo dell'impianto di biogas di categoria 2 e categoria 3 della ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRIVAL S.R.L. con sede legale sita in Via Stazione n. 80 Mirano (VE) ed operativa sita in Via Valli s.n.c. Noventa Vicentina (VI).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto di biogas di categoria 2 e categoria 3 della ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRIVAL S.R.L.; a tale impianto era già stato rilasciato il riconoscimento condizionato con D.D.R. n. 31 del 09/06/2016.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Note prot. n. 83850/PREV/SIAPZ del 06/09/2017 e prot .n. 84827 dell'11/09/2017 dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica" Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche SIAPZ distretto di Vicenza (ns. prot. n. 373168 del 06/09/2017 e n. 378441 dell'11/09/2017).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 031 del 09/06/2017 con cui si è rilasciato all’impianto della ditta SOCIETÀ AGRICOLA AGRIVAL S.R.L. con sede legale sita in Via Stazione n. 80 – Mirano (VE) ed operativa sita in Via Valli s.n.c. – Noventa Vicentina (VI), il riconoscimento condizionato quale impianto di biogas di categoria 2 e categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009, assegnando i seguenti numeri di riconoscimento ABP4629BIOGP2 e ABP4629BIOGP3;

VISTA le note prot. n. 83850/PREV/SIAPZ del 06/09/2017 e prot. n. 84827 dell’11/09/2017 (ns. prot. n. 373168 del 06/09/2017 e ns. prot. n. 378441 dell’11/09/2017) con cui l'Azienda Ulss n. 8 “Berica” – Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – SIAPZ distretto di Vicenza chiede, a seguito del sopralluogo effettuato in data 31/08/2017, di trasformare il provvedimento di riconoscimento condizionato in definitivo, in quanto l’impianto soddisfa i requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e dal Reg. CE 142/2011, ai fini del riconoscimento definitivo, limitatamente all’utilizzo delle seguenti tipologie di sottoprodotti:

  • Sangue;
     
  • Latte, prodotti del latte e colostro;
     
  • Stallatico non trasformato;
     
  • Prodotti da stallatico/stallatico trasformato;
     
  • Contenuto del tubo digerente;
     
  • Residui di digestione;
     
  • Fanghi di centrifugazione;
     
  • Materiale da acque reflue (mondiglia);

CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Noventa Vicentina (VI) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto della seguente marca da bollo da € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01161487477269 del 22/08/2017, la quale sarà annullata e conservata in originale dal soggetto istante;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: “Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14”;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all’impianto della ditta SOCIETÀ AGRICOLA AGRIVAL S.R.L. P. I.V.A. n. 02641440215 con sede legale sita in Via Stazione n. 80 – Mirano (VE) ed operativa sita in Via Valli s.n.c. – Noventa Vicentina (VI), il riconoscimento definitivo quale impianto di biogas di categoria 2 e categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009, limitatamente all’utilizzo delle seguenti tipologie di sottoprodotti:
  • Sangue;
     
  • Latte, prodotti del latte e colostro;
     
  • Stallatico non trasformato;
     
  • Prodotti da stallatico/stallatico trasformato;
     
  • Contenuto del tubo digerente;
     
  • Residui di digestione;
     
  • Fanghi di centrifugazione;
     
  • Materiale da acque reflue (mondiglia);
  1. di confermare l’iscrizione dell’impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento ABP4629BIOGP2 e ABP4629BIOGP23;
  2. l’imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l’acquisto della seguente marca da bollo da € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01161487477269 del 22/08/2017, la quale sarà annullata e conservata in originale dal soggetto istante;
  3. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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