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Bur n. 2 del 05 gennaio 2018


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 51 del 31 luglio 2017

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo dell'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia della ditta C.S.B.SYSTEM DI SALVALAGGIO DINO con contestuale recepimento del corretto numero civico della sede legale ed operativa site in Via Guizze Alte n. 30 Loreggia (PD).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia della ditta C.S.B.SYSTEM DI SALVALAGGIO DINO e, contestualmente, si corregge il numero civico assegnato alla sede legale ed operativa; il riconoscimento condizionato è stato rilasciato con D.D.R. n. 17 del 12/04/2017.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota dell'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" Dipartimento di Prevenzione - U.O.S.D. Servizio Igiene degli Allevamenti e produzioni zootecniche di Camposampiero (PD) prot. n. 0127547/SIAPZ del 12/07/2017 (ns. prot. n. 287566 del 12/07/2017) con cui su chiede di rilasciare il provvedimento di riconoscimento definitivo; - Nota dell'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" Dipartimento di Prevenzione - U.O.S.D. Servizio Igiene degli Allevamenti e produzioni zootecniche di Camposampiero (PD) prot. n. 0134381/SIAPZ del 24/07/2017 (ns. prot. n. 307661 del 27/07/2017) di correzione del numero civico della sede legale ed operativa.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 17 del 12/04/2017, con cui veniva rilasciato il riconoscimento condizionato all’impianto della ditta C.S.B.SYSTEM DI SALVALAGGIO DINO P. IVA n. 03734480282 con sede legale ed operativa site in Via Guizze Alte n. 5 – Loreggia (PD) quale impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia che utilizza sottoprodotti greggi di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed iscritto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP4561PETPR3 (s.o.a. greggi);

VISTA la nota prot. n. 0127547/SIAPZ del 12/07/2017 dell’Azienda Ulss n. 6 “Euganea” – Dipartimento di Prevenzione - U.O.S.D. Servizio Igiene degli Allevamenti e produzioni zootecniche di Camposampiero (PD), (ns. prot. n. 287566 del 12/07/2017) agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, con cui si esprime il parere favorevole in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all’impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia che utilizza sottoprodotti greggi di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo;

VISTA la nota prot. n. 0134381/SIAPZ del 24/17/2047 dell’Azienda Ulss n. 6 “Euganea” – Dipartimento di Prevenzione - U.O.S.D. Servizio Igiene degli Allevamenti e produzioni zootecniche di Camposampiero (PD), (ns. prot. n. 307661 del 27/07/2017) agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, con cui si trasmette la dichiarazione del legale rappresentante della ditta in questione relativa al numero civico assegnato alla sede legale ed operativa, ossia il n. 30 anziché n. 5, in luogo di quanto erroneamente indicato nella documentazione pervenuta in sede di istanza di riconoscimento condizionato;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: “Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14”

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria;

RITENUTA regolare l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

 

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rilasciare all’impianto della C.S.B.SYSTEM DI SALVALAGGIO DINO P. IVA n. 03734480282 con sede legale ed operativa site in Via Guizze Alte n. 30 – Loreggia (PD) il riconoscimento quale impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia che utilizza sottoprodotti greggi di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  3. di confermare l’iscrizione dell’impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP4561PETPR3 (s.o.a. greggi);
  4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni Al Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio, ed alla competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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