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Bur n. 1 del 02 gennaio 2018


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 33 del 31 ottobre 2017

Aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 43 della L.R. 27/2001, degli articoli 7, 8, 9 e 10 della Legge 383/2000 e degli artt. 101, comma 2 e 102, comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e non ammissione delle organizzazioni prive dei requisiti

Il Direttore

  • Preso atto che:
  • il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
  • tra gli enti del Terzo settore sono ricomprese le associazioni di promozione sociale;
  • presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
  • il Registro unico nazionale del Terzo settore è suddiviso in sei sezioni: Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Enti filantropici, Imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, Società di mutuo soccorso e altri enti del Terzo settore;
  • il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, deve definire, entro un anno dalla data di entrata in vigore del citato decreto (03.08.2017), le procedure  per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché regole e modalità per la gestione del Registro medesimo;
  • tenuto conto che:
  • fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
  • ai sensi dell’art. 102 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10, inerenti all’istituzione e alla tenuta dei Registri nazionali, regionali e provinciali saranno abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53;
  • preso atto che l’art. 7 della Legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 prevede:
  • l’iscrivibilità ai Registri delle associazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della citata L. 383/2000, costituite ed operanti da almeno un anno;
  • che l’iscrizione al Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta per i relativi livelli di organizzazione territoriale e per i circoli affiliati:
  • il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo,
  • l’iscrizione al Registro regionale, per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, con o senza garanzia del possesso dei requisiti, sulla base della documentazione prodotta;
  • preso atto che:
  • con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l’emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
  • con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al Registro regionale e la cancellazione automatica dal Registro medesimo delle associazioni che non richiedono la conferma dell’iscrizione ogni tre anni;
  • il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di promozione sociale debbano inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro riservati;
  • la normativa previgente al D. Lgs. 117/2017 stabilisce che le associazioni di promozione sociale:
  • devono svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati (art. 2);
  • per il perseguimento dei fini istituzionali, devono avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati (art. 18 comma 1);
  • possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, solo in caso di particolare necessità (art. 18 comma 2);
  • hanno il divieto di distribuire proventi, avanzi di gestione e fondi di riserve, a soci o a terzi, con l’obbligo di reinvestirli per il conseguimento delle finalità statutarie (art. 148 TUIR);
  • dato atto che il nuovo quadro normativo, di cui al D.Lgs. 117/2017, implica per le associazioni di promozione sociale di:
  • esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 5);
  • essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 (art. 35);
  • avvalersi in modo prevalente delle prestazioni dell’attività di volontariato dei propri associati (art. 35);
  • contenere nella denominazione sociale l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” (art. 35);
  • ricorrere a prestazioni di lavoro dipendente o autonomo, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle finalità; in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (art. 36); 
  • preso atto che il citato decreto legislativo ha riservato una parte specifica alla definizione di volontario e attività di volontariato:
  • il volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
  • al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse;
  • la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
  • ritenuto pertanto, in questa fase di transizione, applicare, laddove possibile, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017, limitatamente ai casi di miglior favore per le associazioni interessate;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale hanno determinato:
  • l’iscrizione di n. 18 organizzazioni evidenziate nell’Allegato A, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
  • la conferma dell’iscrizione di n. 70 associazioni, già iscritte, di cui all’Allegato B, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni nei modi e nei tempi indicati nel citato allegato;
  • la cancellazione dell’Associazione Culturale Veneto Nostro, C.F. 90101220276, con sede a Fossò (VE), per non aver presentato, in sede di scadenza triennale (06/09/2016) istanza di rinnovo;
  • la non ammissione dell’Associazione Il Prossimo, C.F.  94089700275, con sede a Mestre (VE), in quanto non operativa e priva dei necessari requisiti: lo statuto non è in linea con la normativa di settore e il bilancio non documenta significativi movimenti contabili (l’associazione non ha neppure fornito  riscontro al diniego di iscrizione formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 con nota del 20/07/2017 prot. n. 298926);
  • ricordato che:
  • con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro del volontariato;
  • con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
  • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale  è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • con DDR n. 36 del 05.04.2017 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
  • visti gli articoli 2, 7, 8, 9 e 10 della L. 383/2000;
  • vista la L.R. 27/2001 art. 43;
  • vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
  • visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
  • vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
  • visto il D. Lgs. 117/2017;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 18 associazioni evidenziate nell’Allegato A, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette alle prescrizioni e/o condizioni meglio descritte nel citato allegato;
  2. la conferma dell’iscrizione al Registro regionale di n. 70 associazioni evidenziate nell’Allegato B, alcune delle quali soggette a prescrizioni e condizioni meglio specificate nel citato allegato;
  3. la cancellazione dal Registro regionale dell’Associazione Culturale Veneto Nostro, C.F. 90101220276 per non aver presentato, in sede di scadenza triennale (06/09/2016), istanza di rinnovo;
  4. la non ammissione al Registro regionale dell’Associazione Il Prossimo, C.F.  94089700275, in quanto non operativa e priva dei necessari requisiti, meglio dettagliati in premessa;
  5. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  6. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

33_Allegato_A_DDR_33_31-10-2017_359961.pdf
33_Allegato_B_DDR_33_31-10-2017_359961.pdf

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