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Bur n. 122 del 19 dicembre 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA n. 11 del 29 settembre 2017

Società Agricola Biogreen S.r.l con sede legale a Mirano (VE). Impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica nominale inferiore a 3 MW, realizzato in Comune di Stanghella (PD). Modifica non sostanziale. D.Lgs 387/2003 D.Lgs 152/2006 DGRV 2398/2012.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza una modifica non sostanziale di un impianto di produzione di energia alimentato a fonte rinnovabile

Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria:
Deliberazione della Giunta regionale n. 2398 del 27.11.2012 con la quale è stato approvato il progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica inferiore a 3 MW Decreto del Dirigente dell'Unità Complessa Tutela dell'Atmosfera n. 21 del 29.05.2013 di autorizzazione modifiche non sostanziali Decreto del Dirigente del Settore Tutela Atmosfera n. 1 del 11.02.2014 di autorizzazione modifiche non sostanziali Decreto del Dirigente del Settore Tutela Atmosfera n. 10 del 8.07.2015 di autorizzazione modifiche non sostanziali Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera n. 7 del 10.05.2017 di autorizzazione modifiche non sostanziali Istanza di variante per modifiche non sostanziali prot. reg. n. 247314 del 23.06.2017.

Il Direttore


PREMESSO che:

  • con deliberazione n. 2398 del 27.11.2012 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato la “Società Agricola Biogreen S.r.l.” con sede legale a Mirano in via Stazione 80, alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica inferiore a 3 MW, da realizzarsi nel Comune di Stanghella (PD) in via Correzzo n. 58;
  • con decreto del Dirigente regionale dell’Unità Complessa Tutela dell’Atmosfera n. 21 del 29.05.2013 la stessa Ditta è stata autorizzata alla modifica non sostanziale dell’impianto consistente nell’integrazione con effluenti zootecnici del materiale di alimentazione del biodigestore;
  • con decreto del Dirigente regionale del Settore Tutela Atmosfera n. 1 del 11.02.2014 la Ditta è stata autorizzata alla modifica non sostanziale dell’impianto consistente nell’integrazione del materiale di alimentazione del biodigestore con sottoprodotti da attività alimentari (della trasformazione delle olive e dell’uva) aventi le caratteristiche di cui al comma 1, articolo 184 bis del D. Lgs 152/2006;
  • con decreto del Dirigente regionale del Settore Tutela Atmosfera n. 10 del 8.07.2015 la Ditta è stata autorizzata alla modifica non sostanziale dell’impianto consistente nell’inserimento di un post-combustore nella linea di scarico fumi;
  • con decreto del Dirigente regionale dell’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera n. 7 del 10.05.2017 la Ditta è stata autorizzata alla modifica non sostanziale dell’impianto consistente nell’integrazione del materiale di alimentazione del biodigestore con sottoprodotti provenienti da attività agricole - forestali e da attività agroalimentari;

VISTA l’istanza del 21.06.2017, assunta al protocollo regionale con n. 247314 del 23.06.2017, con la quale la “Società Agricola Biogreen S.r.l.” ha richiesto l’autorizzazione ad “integrare la dieta di alimentazione del biodigestore con sottoprodotti di origine animale (SOA) valorizzandoli mediante recupero e produzione di energia pulita nel rispetto dell'autorizzazione in essere e della normativa di settore come da elenco allegato ai sensi del regolamento CE 106912009, della DGRV 153012013, del DM 26412016 e DGRV 1835 del 25/11/2016.”, allegando degli elaborati progettuali costituiti da:

  • RT - Relazione tecnica;
  • Tav. 01 – Planimetria stato di progetto;
  • Tav. 02 – Planimetria stato di progetto con schema Reti tecnologiche e acque meteoriche;
  • Tav. 03 – Stato di progetto. Planimetria con indicazione viabilità all’interno dell’impianto di produzione;

PRESO ATTO che, come riportato negli elaborati allegati all’istanza, la Società dichiara che verranno utilizzati i seguenti sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento CE 1069/2009 “di categoria II e III costituiti principalmente da:

  • farine di carne ed ossa
  • farine di pesce
  • ciccioli
  • sangue
  • farina di sangue
  • derivati dei grassi
  • latte, prodotti del latte e colostro
  • prodotti d'uovo
  • prodotti alimentari
  • stallatico non trasformato
  • prodotti da stallatico/stallatico trasformato
  • contenuto del tubo digerente
  • residui di digestione
  • fanghi di centrifugazione
  • materiale da acque reflue (mondiglia)
  • altri sottoprodotti non trasformati”;

CONSIDERATO che l’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera, Struttura procedente, con protocollo n. 302703 del 24.07.2017 ha trasmesso una nota alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, con la quale è stato chiesto di esprimere un parere circa le variazioni proposte dalla Ditta;

RILEVATO che agli atti non risulta che le Amministrazioni competenti abbiano espresso motivi ostativi alla realizzazione di tali modifiche;

CONSIDERATO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs 152/2006;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 la quale, relativamente agli impianti autorizzati, prevede che le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
 

decreta


1.   di autorizzare la “Società Agricola Biogreen S.r.l.” con sede legale in via Stazione n. 80 a Mirano (VE), alla modifica non sostanziale dell’impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile alimentato a biogas, autorizzato con DGR n. 2398 del 27.11.2012 e realizzato a Stanghella (PD) in via Correzzo n. 58; detta modifica consiste nell’integrazione del materiale di alimentazione del biodigestore con sottoprodotti di origine animale (SOA) di categoria II e III il cui elenco è riportato in premessa al presente provvedimento;

2.   di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella deliberazione di Giunta n. 2398/2012 e nel parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente n. 3819/2012 allegato alla stessa, nonché quelle riportate nel decreto del Dirigente dell’Unità Complessa Tutela dell’Atmosfera n. 21 del 29.05.2013 e nei decreti del Dirigente del Settore Tutela Atmosfera n. 1 del 11.02.2014, n. 10 del 8.07.2015 e nel decreto del Dirigente regionale dell’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera n. 7 del 10.05.2017;

3.   la “Società Agricola Biogreen S.r.l.”, per poter esercire il proprio impianto realizzato a Stanghella (PD) in via Correzzo n. 58 con sottoprodotti di origine animale (SOA) di categoria II e III, deve presentare all’U.O. Tutela dell’Atmosfera e agli Enti di cui alla successiva prescrizione n. 4 copia del decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare di riconoscimento quale impianto di biogas ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009;

4.   di trasmettere il presente provvedimento alla “Società Agricola Biogreen S.r.l.”, al Comune di Stanghella (PD), alla Provincia di Padova, al dipartimento ARPAV competente per territorio, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto, all’Enel Distribuzione S.p.A., all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione integrale.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Roberto Morandi

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