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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA n. 15 del 30 novembre 2017
"Società Agricola Agriman S.r.l." con sede legale a Mirano (VE). Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano da 1.000 Smc/h per autotrasporti alimentato da sottoprodotti agricoli con annesso impianto di produzione di energia da 999 kWe da realizzare in comune di Noventa Vicentina (VI). Modifiche non sostanziali. D.Lgs 387/2003 D.Lgs 152/2006 DGRV 1709/2016.
Con il presente provvedimento si autorizzano delle modifche non sostanziali ad un impianto di produzione di biometano ricavato da fonte rinnovabile.
Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1709 del 26.11.2016 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato, ai sensi del D. Lgs 387/2003, la “Società Agricola Agriman S.r.l.” con sede legale a Mirano (VE) in via Stazione n. 80, alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di biometano da 1.000 Smc/h per autotrasporti alimentato da sottoprodotti agricoli con annesso impianto di produzione di energia da 999 kWe da realizzare in Comune di Noventa Vicentina (VI);
VISTA l’istanza del 18.10.2017, assunta al protocollo regionale con n. 438821 del 20.10.2017, con la quale la “Società Agricola Agriman S.r.l.” ha chiesto essere autorizzata ad immettere in rete “il biometano prodotto in eccesso rispetto agli usi aziendali”, allegando degli elaborati progettuali costituiti da:
VISTA inoltre l’istanza del 15.11.2017, assunta al protocollo regionale con n. 479686 del 16.11.2017, con la quale la “Società Agricola Agriman S.r.l.” ha chiesto di essere autorizzata ad apportare “delle migliorie all’impianto autorizzato per la pulizia del biogas/biometano introducendo anche il recupero della CO2 oltre che il biometano, mediante sistema di separazione a membrane e con l’introduzione di impianto di liquefazione del biometano per ottimizzarne l’utilizzo con destinazione trasporti. Verrà realizzato e messo in esercizio in un primo momento l’impianto di produzione del biometano gassoso compresso per l’immissione in rete, in un secondo momento, come stralci funzionalmente separati e indipendenti, i due moduli relativi al recupero della CO2 e alla liquefazione del biometano”;
VISTA la prima parte degli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante dell’istanza in data 15.11.2017, trasmessi con nota assunta al protocollo regionale al n. 481075 del 16.11.207 e costituiti da:
VISTA inoltre, la seconda parte degli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante della medesima istanza in data 15.11.2017, trasmessi con nota assunta al protocollo regionale al n. 481081 del 16.11.207 e costituiti da:
CONSIDERATO che l’U.O. Tutela dell’Atmosfera, con nota protocollo n. 483935 del 20.11.2017, erroneamente datata 22.11.2017, ha richiesto alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di esprimere un parere circa le variazioni proposte dalla Ditta con l’istanza in data 18.10.2017 e con quella in data 15.11.2017, consistenti in miglioramenti tecnici all’impianto autorizzato con DGRV 1709/2016;
PRESO ATTO che il Dipartimento ARPAV di Vicenza, con nota assunta al protocollo regionale con n. 503116 del 30.11.2017, in riferimento alla sopra citata comunicazione regionale prot. n. 483935 del 20.11.2017, ha espresso il seguente parere:
RILEVATO che agli atti non risultano da parte delle Amministrazioni competenti ulteriori pareri contenenti motivi ostativi alla realizzazione delle modifiche richieste dalla ditta;
CONSIDERATO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs 152/2006;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 la quale, relativamente agli impianti autorizzati, prevede che le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Roberto Morandi
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