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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA n. 14 del 30 novembre 2017
Società Agricola Sant'Ilario a r.l. con sede legale a Mirano (VE). Impianto di produzione di biometano da 1.500 Smc/h per autotrasporti alimentato da sottoprodotti agricoli - materie di origine non alimentare, con annesso impianto di produzione di energia da 999 kWe da realizzare in Comune di Campagna Lupia (VE). Modifiche non sostanziali. D.Lgs 387/2003 D.Lgs 152/2006 DGRV 1710/2016.
Con il presente provvedimento si autorizzano delle modifiche non sostanziali ad un impianto di produzione di biometano ricavato da fonte rinnovabile.
Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1710 del 26.11.2016 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato, ai sensi del D. Lgs 387/2003, la “Società Agricola Sant’Ilario a r.l.” con sede legale a Mirano (VE) in via Giare n. 172, alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di biometano da 1.500 Smc/h per autotrasporti alimentato da sottoprodotti agricoli - materie di origine non alimentare, con annesso impianto di produzione di energia da 999 kWe da realizzare in Comune di Campagna Lupia (VE);
VISTA l’istanza del 18.10.2017, assunta al protocollo regionale con n. 438861 del 20.10.2017, con la quale la “Società Agricola Sant’Ilario a r.l.” ha chiesto di essere autorizzata ad immettere in rete “il biometano prodotto in eccesso rispetto agli usi aziendali utilizzando la rete” pubblica al fine di ridurre “il relativo trasporto con mezzi presso distributori terzi …”, allegando degli elaborati progettuali costituiti da:
VISTA inoltre l’istanza del 15.11.2017, assunta al protocollo regionale con n. 479658 del 16.11.2017, con la quale la “Società Agricola Sant’Ilario a r.l.” ha chiesto di essere autorizzata ad apportare “delle migliorie all’impianto autorizzato per la pulizia del biogas/biometano introducendo anche il recupero della CO2 oltre che il biometano, mediante sistema di separazione a membrane e con l’introduzione di impianto di liquefazione del biometano per ottimizzarne l’utilizzo con destinazione trasporti. Verrà realizzato e messo in esercizio in un primo momento l’impianto di produzione del biometano gassoso compresso per l’immissione in rete, in un secondo momento, come stralci funzionalmente separati e indipendenti, i due moduli relativi al recupero della CO2 e alla liquefazione del biometano”.
VISTA la prima parte degli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante dell’istanza in data 15.11.2017, trasmessi con nota assunta al protocollo regionale al n. 481050 del 16.11.207 e costituiti da:
VISTA inoltre la seconda parte degli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante della medesima istanza in data 15.11.2017, trasmessi con nota assunta al protocollo regionale al n. 481059 del 16.11.207 e costituiti da:
CONSIDERATO che l’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera, Struttura procedente, con nota protocollo n. 453336 del 31.10.2017 ha richiesto alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di esprimere un parere circa le variazioni proposte dalla Ditta con l’istanza in data 18.10.2017, consistenti nell’immissione in rete del biometano prodotto in eccesso dall’impianto autorizzato con DGRV 1710/2016;
PRESO ATTO che il Comune di Campagna Lupia, con nota assunta al protocollo regionale con n. 460321 del 6.11.2017, in riferimento alla sopra citata comunicazione regionale prot. n. 453336 del 31.10.2017, ha comunicato il proprio parere favorevole all’istanza di modifica chiedendo che la ditta trasmetta la seguente documentazione “Planimetria in scala adeguata con indicato il tracciato di collegamento per l’immissione del biometano prodotto dall’impianto concessionato nell’infrastruttura di rete”;
PRESO ATTO altresì che la società “e-distribuzione S.p.A.”, con nota assunta al protocollo regionale con n. 465344 del 8.11.2017, in riferimento alla sopra citata comunicazione regionale prot. n. 453336 del 31.10.2017, ha espresso il proprio nulla osta “purchè le opere da realizzare rispettino tutte le Norme relative ad eventuali interferenze con i nostri impianti e/o già autorizzati per la concessione dell’impianto”;
CONSIDERATO inoltre, che l’U.O. Tutela dell’Atmosfera, con nota protocollo n. 484102 del 20.11.2017, erroneamente datata 22.11.2017, ha richiesto alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di esprimere un parere circa le ulteriori variazioni proposte dalla Ditta con l’istanza in data 15.11.2017, consistenti in miglioramenti tecnici all’impianto autorizzato con DGRV 1710/2016 per la pulizia del biogas/biometano introducendo anche il recupero della CO2;
RILEVATO che agli atti non risultano da parte delle Amministrazioni competenti ulteriori pareri contenenti motivi ostativi alla realizzazione delle modifiche richieste dalla ditta;
CONSIDERATO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs 152/2006;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 la quale, relativamente agli impianti autorizzati, prevede che le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche vengano assentite da decreto del Dirigente Regionale;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Roberto Morandi
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