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Bur n. 119 del 12 dicembre 2017


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 471 del 28 novembre 2017

Concessione demaniale per l'utilizzo di una banchina per l'ormeggio di natanti, in destra del Po di Levante, in corrispondenza dello stante 362 in Comune di Porto Viro (RO), per una superficie di mq. 2.825 di specchio acqueo e mq. 4.807 di parte a terra. Ditta: EREDI GRANDI VENERINO S.A.S. di PORTO VIRO (RO) Pratica n. PL_PA00040. Rilascio concessione

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento prevede il rilascio della concessione, richiesta dalla Ditta Eredi Grandi Venerino S.a.s. di Porto Viro (RO) con istanza pervenuta in data 24.11.2016. Pratica PL_PA00040.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
istanza di rinnovo pervenuta in data 24.11.2016;
pareri di Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 23306 del 12.12.2016, dell’Unità Organizzativa Genio di Rovigo con nota prot. n. 130254 del 31.03.2017 e dell’Amministrazione Comunale di Porto Viro (RO) con nota prot. n. 21252 del 13.10.2017;
disciplinare di concessione Rep. n. 37 del 20.11.2017, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Sede di Rovigo in data 21.11.2017 al n. 2025 Serie 3.

Il Direttore

VISTA l’istanza pervenuta in data 24.11.2016 con la quale la Ditta Eredi Grandi Venerino S.a.s. (Cod. Fiscale 01524400296) con Sede in Porto Viro (RO), Via Fiume, 36, ha chiesto il rilascio della concessione demaniale relativa all’utilizzo di una banchina per l’ormeggio di natanti, in destra del Po di Levante, in corrispondenza dello stante 362 in Comune di Porto Viro (RO), per una superficie di mq. 2.825 di specchio acqueo e mq. 4.807 di parte a terra;

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente da Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 23306 del 12.12.2016, dall’Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo con nota prot. n. 130254 del 31.03.2017 e dall’Amministrazione Comunale di Porto Viro con nota prot. n. 21252 del 13.10.2017;

CONSIDERATO che l’istanza è stata pubblicata ai sensi dell’art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO, inoltre, che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 20.11.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012
VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013

decreta

  1. Nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio alla Ditta Eredi Grandi Venerino S.a.s. (Cod. Fiscale 01524400296), con Sede in Porto Viro (RO), Via Fiume, 36 della concessione demaniale per l’utilizzo di una banchina per l’ormeggio di natanti, in destra del Po di Levante, in corrispondenza dello stante 362 in Comune di Porto Viro (RO), per una superficie di mq. 2.825 di specchio acqueo e mq. 4.807 di parte a terra, con le modalità stabilite nel disciplinare del 20.11.2017 iscritto al n. 37 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Sede di Rovigo in data 21.11.207 al n. 2025 Serie 3, che forma parte integrante del presente decreto.
  2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dal 18.12.2016. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l’obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l’Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l’interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell’argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall’obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
  3. Il canone annuo, relativo al 2017, è di Euro 7.808,96 (settemilaottocentotto/96) come previsto dall’art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l’esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l’aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell’Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell’ammontare della cauzione.
  4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell’uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
  5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
  6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Zanin

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