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Materia: Energia e industria
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA n. 6 del 27 aprile 2017
Ca' Bianca Società Agricola a r.l. Autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas ricavato da deiezioni zootecniche della potenza nominale di 2,462 MW da realizzarsi in località Cà Bianca - Comune di Isola della Scala (VR) D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001. Modifica non sostanziale.
Autorizzazione alla modifica non sostanziale di un impianto di produzione di energia alimentato a fonte rinnovabile relativamente al materiale di alimentazione del biodigestore e al sistema di essiccamento del digestato e autorizzazione alla sostituzione del motore.
Il Direttore
PREMESSO che:
- con deliberazione n. 2889 del 30.11.2010 la Giunta regionale ha autorizzato la ditta Marco Polo Engineering S.p.A. SISTEMI ECOLOGICI, con sede legale in via XI Settembre n. 37 a Borgo s. Dalmazzo (CN), alla realizzazione ed esercizio di un impianto di valorizzazione energetica e agronomica di effluenti zootecnici da realizzare in via Cà Bianca ad Isola della Scala (VR);
- con decreto del Dirigente U.C. Atmosfera n. 59 del 14.08.2012 la titolarità dell’autorizzazione di cui alla deliberazione sopra citata è stata volturata da Marco Polo Engineering S.p.A. SISTEMI ECOLOGICI alla ditta Cà Bianca Società Agricola a r.l.;
- con decreto del Dirigente U.C. Atmosfera n. 111 del 18.12.2012 è stata autorizzata la ridistribuzione planimetrica dei principali componenti impiantistici, l’accorpamento nonché la riduzione di alcuni volumi edilizi senza interferire o modificare gli aspetti di funzionalità dell’impianto e quelli di natura ambientale;
- con decreto del Dirigente U.C. Atmosfera n. 39 del 7.11.2013 è stata autorizzata la sostituzione del sistema di trattamento del digestato, con un sistema di essiccazione che sfrutti parte dell’energia termica cogenerata dal motore ed alcune conseguenti varianti edilizie, nonché la realizzazione di un deposito per le biomasse vegetali;
VISTA l’istanza di variante non sostanziale in corso d’opera dell’impianto e gli elaborati allegati, presentata dalla Ditta Cà Bianca Società Agricola a r.l., datata 21.10.2016, assunta al protocollo regionale con n. 427607 del 3.11.2016;
PRESO ATTO che le modifiche richieste prevedono sostanzialmente:
- la modifica del piano di alimentazione, per adeguarlo alle quantità e tipologie di biomasse disponibili a livello locale e all’andamento dell’impianto, in base alle esperienze maturate;
- l’eliminazione dalla configurazione progettuale dell’impianto di essiccamento del digestato, non ancora realizzato. Tale scelta comporta la parziale modifica del processo di trattamento e gestione del digestato e del bilancio di massa in uscita mentre sotto il profilo tecnico-progettuale comporta la variazione plani-volumetrica del progetto, in quanto viene eliminato dagli elaborati grafici il capannone che si prevedeva contenere l’impianto di essiccazione;
- la modifica della destinazione d’uso del capannone realizzato sul lato ovest dell’area di impianto affinchè possa essere utilizzato per ricovero mezzi e deposito di sottoprodotti dei cereali;
- la sostituzione del gruppo motore e post-combustore attualmente in servizio con l’installazione di un nuovo gruppo motore e relativo post-combustore ottimizzato per gli impianti a biogas;
VISTA la documentazione allegata all’istanza ed in particolare:
- il raffronto delle caratteristiche del cogeneratore installato e di quello previsto in sostituzione;
- la descrizione delle modifiche proposte al piano di alimentazione e le proposte di fornitura di biomassa decennali;
- la descrizione relativa al trattamento e stoccaggio del digestato;
CONSIDERATO che l’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera, Struttura procedente, con protocollo n. 488188 del 14.12.2016 ha trasmesso una nota alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, con la quale è stato chiesto di esprimere un parere circa le variazioni proposte dalla Ditta;
CONSIDERATO che le Amministrazioni competenti non hanno espresso motivi ostativi alla realizzazione di tali modifiche;
PRESO ATTO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 268 del D. Lgs 152/2006, in quanto non determinano variazione della potenza termica installata, del combustibile o materie prime utilizzate e non comportano un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 che prevede, relativamente agli impianti autorizzati, che le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche vengano assentite con decreto dirigenziale;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010”.
Roberto Morandi
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