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Bur n. 108 del 14 novembre 2017


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 438 del 27 ottobre 2017

Rettifica ed integrazione del decreto n. 383 del 27.09.2017. D.G.R. 899 del 14.06.2016 "Autorizzazione al rilascio di concessioni demaniali marittime ad uso "non turistico-ricreativo", in laguna di Caleri". Approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi e dei soggetti esclusi dalla procedura di manifestazione di interesse per la concessione di aree del demanio marittimo per l'attività di acquacoltura in laguna di Caleri Comune di Rosolina (Ro).

Note per la trasparenza

Il Direttore, con il presente provvedimento, rettifica ed integra il decreto di cui all'oggetto a seguito delle osservazioni sollevate dal Consorzio Delta Nord escluso erroneamente dalla seconda fase del bando, per "doppia appartenenza" di un socio, mentre trattasi di caso di omonimia. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nota n. 421177 del 10.10.2017 del Consorzio Delta Nord; Verbale della Commissione di valutazione del 23.10.2017.

Il Direttore

PREMESSO che con decreto n. 383 del 27.09.2017 il Direttore dell’U.O. Genio Civile Rovigo approvava, con riferimento alla procedura indicata in oggetto, le valutazioni della Commissione in ordine all’ammissibilità o meno delle manifestazioni di interesse presentate dagli operatori economici interessati, provvedendo alla pubblicazione dei soggetti ammessi o esclusi dalla procedura stessa ai sensi del punto 6, art. 4, del deliberato della D.G.R. n. 899 del 14.06.2016;

VISTE le osservazioni presentate dal Consorzio Delta Nord con nota n. 421177 del 10.10.2017, avverso la ns. comunicazione del 02.10.2017, protocollo n. 408990, di esclusione dello stesso dalla partecipazione alla seconda fase del bando per mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 dell’allegato A alla D.G.R.V. n.899/2016, in ordine a n. 4 operatori;

VERIFICATA la documentazione già agli atti dell’ufficio dell’U.O. Genio Civile Rovigo, presentata dal Consorzio Delta Nord in sede di manifestazione di interesse;

CONSIDERATO che la Commissione di valutazione riunitasi in data 23.10.2017, accoglieva parzialmente le osservazioni presentate dal Consorzio Delta Nord in ordine al solo caso di omonimia di cui al punto b) della precitata nota del 10.10.2017, non verificato in sede di prima istruttoria per mero errore, atteso che tale considerazione non ha comportato valutazioni di merito diverse rispetto a quelle che la Commissione avrebbe espresso, se in fase di esame delle risultanze dell’istruttoria avesse correttamente verificato che si trattava di un caso di omonimia e non già di “doppia appartenenza” di socio a diversi Consorzi, ovvero Cooperative;

VISTO il verbale della Commissione di Valutazione del 23.10.2017 di rettifica ed integrazione del proprio precedente verbale del 06.12.2016, conclusivo della prima fase, che riporta gli elenchi degli ammessi e degli esclusi per carenza e/o mancanza dei requisiti, ovvero per violazione delle norme del bando, nel quale il Consorzio Delta Nord, prima escluso, viene inserito nell’elenco degli ammessi per una determinata superficie, mentre alla Società Cooperativa Ondemar viene riconosciuta una ulteriore superficie in ragione dell’attribuzione di un operatore in più, in relazione al riscontrato caso di omonimia;

RITENUTO di poter procedere alla rettifica ed integrazione del decreto n. 383 del 27.09.2017 di approvazione delle risultanze della valutazione della Commissione, ai sensi del punto 6 dell’art. 4 dell’allegato A alla D.G.R. n. 899 del 14.06.2016, con l’inserimento nell’elenco degli ammessi alla seconda fase del bando del Consorzio Delta Nord e conseguente eliminazione, dello stesso, dall’elenco degli esclusi;

CONSIDERATO che la procedura è comunque condizionata dall’esito finale del ricorso presentato dal Consorzio AL.M.E.C.A. avverso la sentenza n. 805 del 29.08.2017 del TAR Veneto ,al Consiglio di Stato, per il quale è stata fissata udienza il 16 novembre c.a., si ritiene opportuno posticipare la scadenza fissata per la presentazione delle domande di concessione al 30 novembre 2017, anche al fine di consentire al Consorzio Delta Nord e alla Società Cooperativa Ondemar di formulare la propria soluzione progettuale, alla luce delle determinazioni assunte dalla Commissione di valutazione;

VISTA la D.G.R. n. 899 del 14.06.2016;

decreta

  1. il punto 1 del dispositivo del decreto n. 383 del 27.09.2017 viene rettificato ed integrato nel modo seguente: ”sono ammessi alla seconda fase del bando i seguenti soggetti”:
  • Società Cooperativa Reamar con sede a Codigoro in località Lovara 25/a;
  • Società Agricola Bivalvos s.s. con sede a Terrassa Padovana in via Madonna 23;
  • Società Cooperativa Pescatori Eridania con sede a Porto Viro in via Murazze 44;
  • Società Agricola Nautilux s.s. con sede a Porto Tolle in via Aldo Moro 9;
  • Società Cooperativa Serenissima Pesca con sede a Rosolina in viale Marconi 96/1;
  • Cooperativa Caleri tra Pescatori e Mitilicoltori con sede a Rosolina via Borgata Volto 39;
  • Società Agricola Ro.Ma. con sede a Rosolina in via Pineta 13;
  • Società Agricola Linea Azzurra s.s. con sede a Chioggia in Piazza Baldin 32;
  • Società Cooperativa Arcobaleno con sede a Rosolina in via Pineta 13;
  • Cooperativa Pescatori Levante con sede a Rosolina in via Carabella 7;
  • Società Agricola Gloria Pesca s.s. con sede a Taglio di Po in via Villaggio Perla IV Strada 8;
  • Società Cooperativa Pescatori Rosolina con sede a Rosolina in via Aldo Moro 36;
  • Consorzio Molluschicoltori Veneti con sede a Rosolina in via Pineta 13;
  • Società Cooperativa Ondemar con sede a Rosolina in viale G. Marconi 68 ;
  • Società Agricola Viro con sede a Porto Viro in via Ugo Foscolo 87;
  • Società Agricola Germogli s.s. con sede a Rosolina in via Pineta 28;
  • Società Agricola Polesine Vongole s.s. con sede a Rosolina in via dei Cesari 59;
  • Minerva S.r.l. con sede a Rosolina in via Norge Polesine 43;
  • Consorzio Delta Nord con sede a Rosolina in via Pineta 13.
  1. Il punto 2 del dispositivo del decreto n. 383 del 27.09.2017 viene rettificato ed integrato nel modo seguente: ”non sono ammessi alla seconda fase, per i motivi indicati in sintesi per ciascun concorrente, i seguenti soggetti”:
  • Società Agricola Masterdelta s.r.l. con sede a Ariano del Polesine (Ro) in via Canalette 6/b per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 3 dell’Allegato A alla D.G.R.V. 899/2016;
  • Società Agricola Vongola Viva s.s. di Stocco Daniele & C. con sede a Rosolina (Ro) in via del Lavoro 30 per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 2 dell’Allegato A alla D.G.R.V. 899/2016 e per dichiarazione mendace (art. 46 del D.P.R. 445/2000);
  • Azienda Agricola Boato Giuseppe S.r.l. con sede a Correzzola in via Tre Ponti 9 per mancanza dei requisiti previsti dall’art.1, comma 2 dell’Allegato A alla D.G.R.V. 899/2016;
  • Società Agricola Norge Pesca con sede a Rosolina in viale G. Marconi 68 per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 2 dell’Allegato A alla D.G.R.V. 899/2016 e per dichiarazione mendace (art. 46 del D.P.R. 445/2000);
  • Società Agricola M & T con sede a Porto Viro in via Dosso 31 per mancanza dei requisiti previsti dall’art.1, comma 2 dell’Allegato A alla D.G.R.V. 899/2016;
  • Società Cooperativa Clodiamare 1 con sede a Chioggia in viale Verona 13/c per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1 dell’Allegato A alla D.G.R.V. 899/2016;
  • Società Agricola Veneto Mare con sede a Porto Viro in via Mazzini 16 per mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della manifestazione di interesse.
  1. di modificare il termine della presentazione della domanda di concessione di cui al punto 3 del dispositivo del decreto n. 383 del 27.09.2017, fissandolo al giorno 30 novembre 2017 entro e non oltre le ore 12.00, ferme restando tutte le altre disposizioni, ribadendo al riguardo, che la procedura è comunque condizionata dall’esito finale del ricorso al Consiglio di Stato, presentato dal Consorzio AL.M.E.C.A. avverso la sentenza n. 805 del 29.08.2017, del TAR Veneto. Apposita informativa sarà inviata a tutti i soggetti ammessi alla seconda fase del bando;
  2. di confermare tutte le altre parti del decreto n. 383 del 27.09.2017 non modificate con il presente atto;
  3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677 e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti

Contro il presente decreto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Giovanni Paolo Marchetti

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