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Bur n. 88 del 12 settembre 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 114 del 06 settembre 2017

Decreto n. 111 del 4.9.2017 - regime transitorio di applicazione della Legge n. 119/2017 sospensione dell'esecuzione delle misure temporanee.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dispone, con decorrenza immediata, la sospensione dell’esecuzione delle misure temporanee di cui al Decreto n. 111/2017 in considerazione del venire meno dei presupposti sottesi all’assunzione dello stesso. Il presente provvedimento non comporta spese per il bilancio regionale.

Il Direttore generale

PREMESSO che la Legge n. 119/2017, che ha convertito il D.L. 7 giugno 2017, segnatamente l’articolo 3 comma 3 ha descritto i requisiti di accesso per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie mentre, quanto all’anno scolastico 2019/2020, l’art- 3 bis comma 5, ha disposto per la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, nei termini previsti, la decadenza dall'iscrizione.

PREMESSO che con Decreto dell’intestata Area n. 111 del 4.9.2017 “nelle more di ulteriori chiarimenti ministeriali” - come testualmente indicato al punto 2 del dispositivo, si indicavano misure transitorie per l’applicazione della Legge 119/2017 al fine di contemperare - nelle difficoltà interpretative - il diritto alla salute con il diritto a fruire dei servizi all’infanzia, semplificando gli adempimenti previsti dalla legge nazionale sulle prescrizioni i vaccinali per le argomentazioni di cui alla narrativa del precitato Decreto n. 111/2017.

CONSIDERATO che, ferma la volontà dell’Amministrazione regionale di rispettare il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, il Decreto n. 111/2017 ha interpretato l’impianto normativo anche a garanzia dell’accesso ai servizi scolastici dei bambini già iscritti prima dell’entrata in vigore della Legge n. 119/2017 prendendo in considerazione, con misure transitorie, la frequenza delle predette strutture per l’infanzia dall’anno scolastico 2017/2018.

CONSIDERATO che con nota indirizzata al Presidente della Regione del Veneto, prot. 9531 del Ministero della Salute del 6.9.2017, a firma congiunta del Ministro della Salute e del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, anche con riferimento alla circolare interministeriale sopravvenuta ed acquisita al prot. regionale 369925/2017, sono state fornite indicazioni in ordine all’accesso e alla frequenza ai servizi per l’infanzia.

ATTESO il sopravvenuto intervento ministeriale

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di stabilire, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, la sospensione dell’esecuzione delle misure temporanee di cui al Decreto n. 111/2017, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento;
  1. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria di dare attuazione al presente atto;
  1. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale Regionale.

Domenico Mantoan

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