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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 111 del 04 settembre 2017
Regime transitorio di applicazione della Legge 119/2017 in attesa dell'esito della richiesta di sospensione contenuta nel ricorso alla Corte Costituzionale.
Con il presente provvedimento si vogliono approvare le indicazioni operative regionali, in regime transitorio, di applicazione della nuova Legge n. 119 del 31.07.2017 "Conversione in Legge con modificazioni del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”. Il presente provvedimento non comporta spese per il bilancio regionale.
Il Direttore generale
PREMESSO che con Legge Regionale n. 7 del 23.03.2007 la Regione del Veneto ha approvato la sospensione dell’obbligo vaccinale per l’età evolutiva per tutti i nuovi nati a far data dal 1° gennaio 2008.
CONSIDERATO che negli ultimi anni, in ambito regionale, al fine di migliorare il sistema vaccinale e mantenere le coperture raggiunte, sia per le vaccinazioni ex obbligatorie (L.R. n. 7 del 23.03.2007) che per le vaccinazioni raccomandate, sono state programmate e svolte numerose attività. Con DGR n. 1935 del 29.11.2016 si prevedevano una serie di azioni e di interventi straordinari atti al recupero delle coperture vaccinali.
DATO ATTO che con nota prot. n. 191490 del 16.05.2017 la Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria trasmetteva alle Aziende Ulss il documento esplicativo della summenzionata delibera, contenente, altresì, la procedura operativa per l’ammissione alle comunità infantili presenti sul territorio regionale da mettere in atto per l’anno scolastico 2017/2018. Con successiva nota del 01.06.2017 si richiedeva alle scuole di prima infanzia di trasmettere gli elenchi degli iscritti al fine di verificarne lo stato vaccinale.
VISTO che con Decreto Legge n. 73 del 7.06.2017 voluto per contrastare il calo della copertura vaccinale in Italia si prevedeva la vaccinazione obbligatoria di 12 vaccini per bambini/ragazzi di età compresa tra 0-16 anni, contemplando sanzioni economiche in caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale. Si indicavano altresì gli adempimenti vaccinali per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie.
PRESO ATTO della Circolare Ministeriale prot. n. 17892 del 12.06.2017, con la quale il Ministero della Salute ha dato indicazioni sull’applicazione dei contenuti del Decreto, la Regione del Veneto si è subito attivata e, incontrati i referenti vaccinali delle Aziende Ulss, ha definito le attività da mettere in campo per l’applicazione dello stesso e ha illustrato le modalità di implementazione dell’applicativo software, denominato “Sistema Informativo Anagrafe Vaccinale regionale (SIAVr), che consente di ottenere automaticamente la situazione vaccinale di tutti i bambini/ragazzi tra 0-16 anni iscritti a scuola.
VISTA la Legge n. 119 del 31.07.2017“ Conversione in Legge con modificazioni del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, le vaccinazioni che diventano obbligatorie sono ridotte a 10, delle quali 6 “in via permanente” (anti polio, anti difterica, anti tetanica, anti epatite virale B, anti pertosse, anti Haemophilus influenzae di tipo b) e altre 4 obbligatorie “sino a diversa successiva valutazione” dopo una verifica triennale (anti morbillo, anti rosolia, anti parotite, anti varicella).
PRESO ATTO che la summenzionata Legge n. 119/2017, in caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, riduce la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100 ad un massimo di € 500. Inoltre ribadisce che per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole per l’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie costituisce requisito di accesso.
CONSIDERATO quanto espresso nella Legge n. 119/2017, che ha convertito il D.L. 7 giugno 2017, la quale all’articolo 3 comma 3, recita “…….per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso” e quanto espresso all’articolo 3 bis che descrive le misure per l’anno scolastico 2019/2020 dove al comma 5, recita: “Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione”. Il contenuto degli articoli sopracitati non rende chiaro se le misure di restrizione alla frequenza scolastica siano applicabili sin dall’anno scolastico 2017/2018 e per l’anno scolastico 2018/2019, per i bambini già iscritti alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia ed alle scuole dell’infanzia prima dell’entrata in vigore della legge.
VISTO che la Regione del Veneto ha già inviato le prime indicazioni operative per l’applicabilità della Legge 119/17 e ha fornito a tutte le Aziende Ulss il modello di autocertificazione da utilizzare da parte dei genitori per la presentazione agli uffici scolastici.
DATO ATTO che la Regione del Veneto, al fine di rendere più semplice la gestione degli adempimenti previsti dalla Legge in oggetto ed agevolare le famiglie e le scuole, mette in atto sin dal corrente anno scolastico 2017/18 quanto disposto dall’Art. 3 bis comma 1 e 2 per l’anno scolastico 2019/20, anticipandone i tempi di attuazione. Le Aziende Ulss, le quali hanno già ricevuto dalle scuole l’elenco dei bambini iscritti, con l’ausilio dell’anagrafe vaccinale regionale restituiranno alle stesse l’elenco dei bambini con la relativa situazione vaccinale, privo di dati sensibili. La scelta è giustificata ed immediatamente applicabile grazie al percorso che la Regione ha già fatto in attuazione alla DGR 1935/2016.
ATTESO che le Aziende Ulss, dopo avere verificato che i bambini “non in regola” con l’obbligo vaccinale di cui alla legge 119/17, non abbiano un appuntamento già fissato, invieranno ai genitori una lettera raccomandata invitandoli ad un colloquio per ulteriori approfondimenti e per procedere alle vaccinazioni. Per organizzare al meglio questa attività si prevede di convocare i bambini non in regola. In assenza di contatti da parte dei genitori dei bambini invitati, le Aziende Ulss avvieranno l’iter conseguente all’inadempimento dell’obbligo vaccinale (sanzione amministrativa-pecuniaria).
decreta
Domenico Mantoan
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