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Bur n. 88 del 12 settembre 2017


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 84 del 30 giugno 2017

Fondo di rotazione di cui all'art. 8 L.R. n. 7/2011 - Athena SCS - Mestre Venezia - Ristrutturazione e ampliamento Casa per Ferie Soggiorno Alpino con realizzazione di un servizio residenziale turistico semi-protetto a valenza sociale - Vigo di Cadore (BL). Finanziamento di Euro 5.117.000,00. Revoca.

Note per la trasparenza

Il provvedimento prende atto della situazione creatasi e revoca il finanziamento.

Il Direttore

VISTO l'art. 8 della LR n. 7/2011 (Finanziaria 2011) rubricato in "Fondo regionale di rotazione per la costruzione e

ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari" per uno stanziamento per l'esercizio 2011 pari a Euro 50.000.000,00.

VISTA la DGR n. 1509 del 20 settembre 2011 la quale fissava i criteri e le modalità per l'accesso al predetto fondo.

VISTA la DGR n. 2517 del 29 dicembre 2011 con la quale la Giunta regionale ha approvato la graduatoria, l'impegno di spesa e il modello di convenzione in esecuzione all'articolo di legge sopramenzionato, assegnando, tra gli altri, a Athena SCS con sede a Mestre Venezia, il finanziamento di Euro 5.117.000,00 per la “realizzazione di un servizio residenziale turistico semi protetto, a valenza sociale, nell’ambito della Casa per Ferie “Soggiorno Alpino”, relativo all’acquisto dell’immobile, ristrutturazione, arredo e lavori di manutenzione prevalentemente a favore di soggetti con disabilità e/o parziale autosufficienza”.

DATO ATTO:

  • che in data 27 febbraio 2012 veniva stipulata tra la Regione del Veneto ed Athena SCS la convenzione volta a disciplinare le modalità di realizzazione dell’intervento. In particolare, la predetta convenzione, all’art. 3, prevede tra gli obblighi del beneficiario, la presentazione del progetto definitivo dell’intervento alla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, entro sei mesi dalla sottoscrizione della medesima convenzione;
  • che, la citata convenzione, all’art. 10, stabilisce che per l’esecuzione delle opere si applica quanto previsto dal D.lgs. n. 163 del 2006;
  • che l’art. 8 lettera c) della convenzione impegna il beneficiario alla realizzazione delle opere in conformità al progetto definitivo sul quale è stato espresso il parere tecnico della Direzione regionale competente, tenuto conto delle prescrizioni eventualmente formulate;
  • che, con nota Prot. 92280/6410/13 del 28 febbraio 2013 la Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, esprimeva parere favorevole al progetto consegnato a mani dalla Società Athena il 26 ottobre 2012, subordinando il parere all’ottemperanza dei seguenti adempimenti:
    • Il progetto dovrà essere sviluppato nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza previste per la struttura in oggetto, anche con riferimento alla destinazione sociale e sociosanitaria, con particolare riferimento agli aspetti antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro (DPR 151/2011, Circolare Ministero dell’Interno n. 4 del 01.03.2002, DM 18.09.2002); per quanto riguarda, inoltre gli aspetti antisismici, si ribadisce quanto già evidenziato nella nota di questa Direzione n. 534795 in data 26.11.2012 relativamente alla necessità di esecuzione delle verifiche sismiche sulla struttura esistente anche per valutare la possibilità di eseguire interventi di miglioramento e/o adeguamento del comportamento strutturale coordinati con l’esecuzione dei previsti lavori di ristrutturazione.
    • Il quadro economico indicato nella relazione del RUP e quello riportato negli elaborati progettuali relativi al primo stralcio trasmessi con nota in data 18.02.2013 dalla Società Athena coop. Sociale non corrispondono; dovrà pertanto essere prodotto il verbale dell’organo statutario della Cooperativa con il quale si approvano l’intervento, il quadro economico e la relativa copertura finanziaria.
    • A completamento della documentazione trasmessa dovrà essere allegato lo Statuto della Cooperativa
    • L’approvazione del progetto dovrà essere subordinata all’acquisizione dell’attestazione della conformità urbanistica dell’intervento rilasciata dal Comune.
    • Dovrà essere trasmessa copia del progetto su supporto informatico con attestazione del progettista che i file sono conformi alla copia cartacea trasmessa dalla società Athena con nota in data 18.02.2013.
    • che la società Athena, con nota del 24 giugno 2013, Prot. n. U006/2013 provvedeva ad inviare parte delle documentazione richiesta (copia del verbale del consiglio di amministrazione con il quale veniva approvato l’intervento, il quadro economico dello stesso, nonché copia dello Statuto della Cooperativa);
  • che la società Athena, con nota Prot. U008/2013 del 30 ottobre 2013, informava la Regione che l’acquisto dell’immobile era avvenuto a fine dicembre 2012 e che le autorizzazioni per la ristrutturazione erano già in capo alla medesima società;
  • che il 13 novembre 2014, con nota Prot. U03/2014, la società comunicava che l’inizio dei lavori di ristrutturazione doveva ancora avere luogo, a causa della necessità di una convenzione con il Comune di Vigo di Cadore da sottoscriversi in riferimento ad una strada comunale passante nel mezzo della proprietà;
  • che, in considerazione del notevole lasso di tempo già trascorso e delle finalità sociali del progetto stesso, la Direzione Servizi Sociali, con nota Prot. n. 155312 del 14 aprile 2015, invitava la società Athena ad iniziare i lavori entro 60 giorni dalla medesima comunicazione, con proroga di ulteriori 60 giorni concedibile a fronte di adeguata motivazione. Nella citata nota veniva data espressa indicazione in ordine alla necessità di recepimento delle prescrizioni espresse dalla Direzione Edilizia Ospedaliera con nota Prot. 92280 del 28.2.2013. La cooperativa veniva altresì avvisata che, in difetto, si sarebbe provveduto alla revoca del finanziamento per evidente lesione dell’interesse pubblico sotteso al medesimo finanziamento;
  • che, la società rispondeva con nota Prot. U02/2015 del 27 aprile 2015, giustificando il ritardo accumulato con la lungaggine delle tempistiche burocratiche per l’ottenimento dei permessi a costruire;
  • che lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Centro Cadore, a seguito di procedura mediante indizione di conferenza di servizi n. 1531/2015, in data 15 giugno 2015, notificava alla cooperativa Athena l’autorizzazione all’esecuzione delle opere limitatamente al primo stralcio funzionale, con l’obbligo di avviare i lavori entro un anno dalla notifica del provvedimento e di ultimarli entro tre anni dalla data d’inizio;
  • che con ulteriore nota del 7 luglio 2015, Prot. n. 278887, non risultando che Athena avesse ancora ottemperato alle prescrizioni espresse dalla Direzione Edilizia a Finalità Collettive con nota del 28.2.2013, prot. n. 92280, veniva inviata comunicazione di avvio del procedimento di revoca del finanziamento, concedendo alla società termine di 6 giorni per dar prova dell’ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere tecnico al progetto;
  • che, a seguito della nota regionale, la società trasmetteva nuovamente la documentazione progettuale per il tramite del proprio legale ma la stessa risultava coincidente con quella già prodotta ed esaminata, con la conseguenza che, con nota Prot. 373730 del 18 settembre 2015, Athena veniva nuovamente invitata a trasmettere, entro 20 giorni, evidenza del recepimento delle prescrizioni formulate dalla Direzione Edilizia Ospedaliera con nota del 28.2.2013;
  • che Athena, con nota Prot. U022 del 5 ottobre 2015 comunicava di essersi attivata al fine di produrre la documentazione richiesta;
  • che il 26 novembre 2015, con nota Prot. U23/2015, Athena trasmetteva della documentazione la quale risultava lacunosa per i motivi dettagliatamente espressi nella nota diretta alla medesima società Prot. 41212 del 3 febbraio 2016. In particolare, veniva principalmente rilevata la mancata osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs n. 163 del 2016 in merito alla validazione di progetti;
  • che, con nota Prot. 207666 del 26 maggio 2016, la Direzione Servizi Sociali riportando le osservazioni tecniche della Direzione Edilia Ospedaliera e a Finalità Collettive, evidenziava le lacune riscontrate nella documentazione progettuale presentata, ribadendo la necessità dell’applicazione della normativa citata, come espressamente previsto dalla convenzione. Veniva inoltre rappresentato come l’espresso rinvio all’applicazione del D.Lgs 163 del 2006, ed in particolare il verbale di validazione, aveva (tra altri) “lo scopo di permettere di verificare eventuali incongruenze tecniche del progetto, al fine di garantirne la realizzabilità e la conseguente attivazione dei servizi, minimizzando il rischio di eventuali imprevisti (dovuti a carenze documentali e di computo). Ciò al fine di evitare notevoli aumenti di spesa in corso d’opera che, oltre a compromettere l’esecuzione dell’intervento edilizio, inciderebbero sulla capacità di restituzione del finanziamento ottenuto”. La nota si concludeva concedendo un’ulteriore termine per l’adempimento delle prescrizioni, ribadendo che, in difetto, si sarebbe proceduto alla revoca del finanziamento;
  • che Athena, con nota del proprio legale, datata 25 agosto 2016 produceva il verbale di validazione del progetto, confermando, nel contempo, la propria opinione secondo cui, nel caso di specie, non avrebbe dovuto darsi applicazione a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici in merito all’esecuzione dei lavori;
  • con nota Prot. 466746 del 29 novembre 2016, la Direzione Servizi Sociali, nel riportare le osservazioni tecniche della competente struttura sulla documentazione allegata alla nota del 25 agosto, rilevava il mancato adempimento delle prescrizioni contenute nel parere Prot. 92280/6410/13 del 28 febbraio 2013 della Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, invitando la società Athena alla conclusione del processo di validazione “ottemperando a quanto evidenziato anche nello stesso Verbale di Validazione al punto 16 – lett. a), nonché alle prescrizioni formulate dai Vigili del Fuoco in sede di Conferenza di Servizi”;
  • la società, con nota datata 16 dicembre 2016, a firma del proprio legale, replicava al contenuto della nota del 29 novembre 2016 sostenendo la non necessarietà delle operazioni richieste dal momento che la struttura non sarebbe, secondo la tesi sostenuta, soggetta ad autorizzazione all’esercizio e tantomeno all’accreditamento di cui alla legge regionale n. 22 del 2002, quanto piuttosto tenuta unicamente ad ottemperare ai requisiti richiesti per strutture extra alberghiere quale la stessa è già qualificata; inoltre, non comportando i lavori sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni di destinazioni d’uso, ampliamenti dei carichi oltre il 10%, l’immobile non rientrerebbe, per la normativa tecnica, nei casi in cui vige l’obbligo di adeguamento strutturale;
  • con nota del 1 febbraio 2017 Prot. n. 40749 la Direzione Servizi Sociali ha compiutamente argomentato in ordine alle ragioni per cui si ritiene che sia dovuto l’adempimento alle prescrizioni contenute nel più volte richiamato parere della Direzione Edilia Ospedaliera e a Finalità Collettiva, ragioni che si intendono qui integralmente richiamate. Da ultimo, detta nota dava ulteriore preavviso di revoca del finanziamento in caso di mancato adeguamento alle citate prescrizioni e conseguente produzione di prova dell’adempimento entro il termine di 20 giorni;
  • a tale nota rispondeva il legale della società Athena il 16 febbraio 2017 fornendo le proprie osservazioni in ordine alla preannunciata revoca del finanziamento, affermando l’insussistenza di comportamenti della società costituenti una non conformità alla legge e/o agli obblighi convenzionalmente assunti.

CONSIDERATO:

  • che la società, mediante sottoscrizione della convenzione, ha aderito volontariamente all’assoggettamento dell’esecuzione dei lavori alle norme di cui al D.Lgs n. 163 del 2006. Solo in un secondo momento, Athena ha rilevato come la citata norma non fosse applicabile al caso di specie in quanto il contributo regionale assegnato avrebbe dovuto essere considerato, di fatto, un contributo in conto interessi, pertanto, non suscettibile di determinare l’applicazione del D.Lgs n. 163 del 2006 ai sensi del disposto dell’art. 32, comma 1), lett d) della norma. Nel merito, si conferma quanto già rilevato nelle citate note di questa Direzione, ovvero l’assorbenza della volontaria adesione alla disciplina del Decreto legislativo avvenuta a seguito della sottoscrizione della convenzione;
  • che, come rilevato nelle note Prot. 41212 del 3 febbraio 2016 e Prot. 207666 del 26 maggio 2016 “l’espresso rinvio all’applicazione del D.Lgs 163 del 2016, sottoscritto nella Convenzione, ha lo scopo di garantire i principi di trasparenza, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche e della corretta esecuzione dei lavori alle finalità previste dal bando e, ulteriormente, di garantire la cantierabilità e funzionalità del progetto, la tracciabilità dei flussi finanziari, la verifica dei soggetti che realizzano i lavori (verifiche antimafia), la verifica contabile, e quindi la necessità da parte del RUP e del Direttore dei lavori di tenere dei registri contabili (se pur in forma semplificata). Infine, il rinvio all’applicazione del D.Lgs 163 del 2006, consente di ridurre al minimo i rischi derivanti dalle variabili costruttive, ricorrendo alle procedure di validazione previste per le opere pubbliche a garanzia della funzionalità dell’intervento”;
  • che la necessità di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza previste per la struttura in oggetto in considerazione della destinazione sociale e sociosanitaria dell’immobile, era stata rilevata fin dal 26 novembre 2012, con la più volte citata nota Prot. 534795, per poi essere ribadita nel parere tecnico della Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive senza che mai nulla venisse obiettato dalla società Athena in proposito. Solo con le note del 16 dicembre 2016 e 16 febbraio 2017 la società affronta, per la prima volta, la questione;
  • che, richiamando quanto espresso nella nota della Direzione Servizi Sociali del 1 febbraio 2017, Prot. 40749, “la legge regionale istitutiva del finanziamento (LR n. 17 del 2011), stabiliva che i finanziamenti fossero destinati alla “costruzione, ristrutturazione acquisto arredi o ogni tipologia di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e privato destinato a servizi sociali e socio-sanitari”, dovendosi con tale indicazione fare riferimento a una ben precisa tipologia di genere per l’esercizio di attività socio-sanitarie. In tale ambito si deve osservare che la categoria dei beni immobili destinati allo svolgimento di attività di prestazione di servizi sociali e socio-sanitari, comporta la garanzia di determinati standard strutturali e funzionali. Ciò premesso, nella domanda originaria, codesta società ha presentato un progetto che ha definito come destinato a realizzare un “servizio residenziale turistico” ma con la qualificazione che esso ha le caratteristiche di essere “semiprotetto” e con “valenza sociale a favore di soggetti con disabilità e/o con parziale autosufficienza”. Ed ha quindi declinato una serie di forme di ospitalità includenti le persone portatrici di disabilità, con esigenze di assistenza personale diretta. Ora, tale riferimento comporta necessariamente la considerazione delle strutture in modo coerente all’esigenza di garantire la sicurezza individuale di queste persone e le dovute attività di assistenza secondo i bisogni specifici delle singole forme di disabilità. Questa premessa ha quindi come conseguenza logica la parametrazione dell’intervento agli standard richiesti per le strutture socio-sanitarie e per l’erogazione dei servizi sociali ai portatori di handicap, a prescindere dalla funzione alberghiera che viene esercitata nello stesso immobile. In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 8, lett. d) della Convenzione sottoscritta, la società si è impegnata a mantenere la destinazione socio-sanitaria dell’immobile per 25 anni dall’ultimazione dei lavori. È di tutta evidenza che il vincolo che dovrà essere apposto all’immobile de quo sarà quindi un vincolo di destinazione socio-sanitario. Su questi presupposti, è evidente come la struttura debba essere realizzata in conformità alle normative previste per la destinazione d’uso socio sanitaria dell’immobile”;
  • che qualora si ritenesse la natura “alberghiera” della struttura assorbente rispetto alla finalità sociale dichiarata nell’istanza di partecipazione al bando, con la conseguente superfluità delle prescrizioni contenute nel parere tecnico al progetto, reso dalla competente struttura regionale, il finanziamento concesso potrebbe configurarsi come “aiuto di Stato” riconosciuto in violazione degli art. 107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);
  • che gli impegni temporali stabiliti nella Convenzione sottoscritta in data 27 febbraio 2012, a voler considerare anche la successiva corrispondenza intercorsa, risultano abbondantemente scaduti;

RITENUTO che le osservazioni formulate dalla società Athena non siano idonee a superare le contestazioni formulate con le note del 26 novembre 2016 e 1 febbraio 2017, che si intendono qui integralmente richiamate, e che sussistano i presupposti per la revoca del finanziamento per violazione degli obblighi ed impegni del beneficiario, in particolare, la mancata presentazione del progetto definitivo nei termini di cui all’articolo 3 della convenzione e la ribadita volontà di non attenersi all’impegno espressamente previsto all’art. 8 lettera c), “Impegni del beneficiario”, della medesima convenzione, ovvero “realizzare le opere in conformità delle prescrizioni formulate nel parere tecnico della Direzione regionale competente”.

VISTO l’art. 8 comma 5 della legge regionale n. 7 del 2011 il quale dispone che “In caso di violazione della convenzione, fatto salvo specifico nulla osta della Giunta regionale, nel caso permanga l’interesse socio-economico dell’operazione in essere, si fa valere la garanzia, con eventuale revoca dell’intervento e restituzione della somma già erogata

RILEVATO che con decreto n. 407 del 23 novembre 2012 la Regione aveva liquidato l’importo di Euro 2.536.772,53 di cui Euro 2.728,35 versati direttamente all’Agenzia del Territorio per le spese relative alla verifica di congruità della perizia sul valore dell’immobile ed Euro 2.534.044,18 per l’acquisto dell’immobile e la progettazione, e che pertanto si deve provvedere alla loro restituzione;

RITENUTO per le motivazioni indicate ai punti precedenti di dover provvedere alla revoca del finanziamento di € 5.117.500,00 concesso con DGR n. 2517 del 2011 alla cooperativa sociale suddetta;

CONSIDERATO che, a seguito di tale revoca, va dichiarata l’insussistenza dell’obbligazione verso detta cooperativa;

DATO ATTO che, conseguentemente, occorre disporre l’economia di spesa di € 2.580.727,47, da registrare nel modo seguente:

Esercizio finanziario

Capitolo

Articolo

N. Impegno

P.d.C

Importo

2011

101574

010

4868

3.03.04.01.001

2.580.727,47

 

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 come modificato e integrato con il D.Lgs. 10/08/2014, n. 126 che all’articolo 53 “Accertamenti” definisce elementi essenziali, principi e modalità per la registrazione contabile ed imputazione a bilancio delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive;

PRESO ATTO che la somma di € 2.536.772,53, corrispondente alla quota capitale, va introitata, per quanto sopra esposto, per € 852.916,00, sull’accertamento n. 1038 del 2016 al capitolo 100543/E “Rientro delle anticipazioni finanziarie concesse sul Fondo di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e sociosanitari (art. 8, LR 18/03/2011, n. 7)”, per € 852.916,00, sull’accertamento n. 86 del 2017 al medesimo capitolo ed, infine, per € 830.940,53, sull’accertamento n. 60 del 2018 al capitolo suddetto;

PRESO ATTO che, sulla somma succitata di € 2.536.772,53 che la Cooperativa Sociale è tenuta a restituire, vanno applicati gli interessi legali calcolati dal 5/12/2012, data di effettuazione del versamento della prima tranche, fino alla data massima prevista per la restituzione, fissata in quattro mesi dalla data di notifica del presente atto;

RILEVATO che l’importo degli interessi legali così calcolati ammonta ad € 113.445,86;

PRESO ATTO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta alla Cooperativa sociale ammonta ad € 2.650.218,39;

RITENUTO di dover procedere all’accertamento per competenza di € 113.445,86, relativamente alla quota interessi, a valere sul capitolo 100764 “Entrate da altri interessi attivi diversi” del Bilancio 2017-2019;

VISTA la L.R. 30/12/2016, n. 32 “Bilancio di Previsione 2017-2019”;

VISTA la L.R. 54/2012 in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

  1. di provvedere nei confronti della Società Cooperativa Athena SCS con sede legale in Via Torino 186 a Mestre, Venezia, per quanto in parte narrativa espresso, alla revoca del finanziamento di Euro 5.117.000,00 concesso con DGR 2517 del 29/12/2011;
  2. di stabilire la restituzione della somma di Euro 2.536.772,53, al lordo del costo della perizia di stima dell’Agenzia del Territorio di cui al decreto n. 407 del 23 novembre 2012;
  3. di applicare, su detto importo, gli interessi legali calcolati dal 5/12/2012, data di effettuazione del pagamento della somma suddetta, fino alla data di restituzione, prevista in quattro mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 113.445,86;
  4. di dare atto che, con decreto direttoriale successivo, relativamente all’importo di € 2.536.772,53, corrispondente alla quota capitale del credito regionale verso la Società Cooperativa Athena SCS di Mestre-Venezia (anagrafica 133260, cod. fiscale 03804100273), verranno individuati gli accertamenti di entrata del capitolo 100543/E “Rientro delle anticipazioni finanziarie concesse sul Fondo di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e sociosanitari (art. 8, LR 18/03/2011, n. 7)” sui quali regolarizzare la restituizone;
  5. di disporre fin da ora, qualora non venisse completamente restituita la somma di cui al decreto n. 407 del 23 novembre 2012 nel termine di cui al punto 2, l’adozione di ogni idonea iniziativa, anche mediante l’assistenza di un legale esterno, finalizzata al recupero immediato delle somme erogate, con escussione delle garanzie reali acquisite;
  6. di accertare per competenza la somma di € 113.445,86, relativamente alla quota interessi del credito regionale verso la Cooperativa Sociale suddetta, a valere sul capitolo 100764 “Entrate da altri interessi attivi diversi” del Bilancio 2017-2019, codice P.d.C. E.3.03.03.99.999 “Altri interessi attivi da altri soggetti”;
  7. di dichiarare insussistente il debito regionale di € 2.580.727,47, derivante dall’obbligazione assunta con l’impegno contabile n. 4868 dell’esercizio 2011 sullo stanziamento del capitolo 101574 a favore della Cooperativa Athena SCS e, conseguentemente, di disporre l’economia per il medesimo importo, come analiticamente esposto in premessa;
  8. di dare atto che il presente Decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  9. di rammentare, avverso il presente procedimento di revoca e contro gli atti che saranno adottati dalla Regione in conseguenza della stessa è riconosciuta facoltà della Società Athena SCS di richiedere tutela nelle competenti sedi giurisdizionali;
  10. di notificare copia del presente atto alla Società Cooperativa Athena SCS con sede legale in Via Torino 186, int. 6/5, CAP 30172 Mestre (Venezia);
  11. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Antonella Pinzauti

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