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Bur n. 88 del 12 settembre 2017


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 335 del 30 agosto 2017

Concessione demaniale per la realizzazione di un pontile galleggiante con relativa passerella di collegamento per l'attracco di natanti a scopo turistico e sistemazione dell'area a terra per la realizzazione di un parcheggio per disabili e sosta di minibus, lungo la sponda del Po di Levante, in Comune di Loreo (RO). Pratica PL_PA00069. Rilascio concessione.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento prevede il rilascio della concessione, richiesta dalla Ditta Chioggia Navigazione S.r.l. di Chioggia (VE), con istanza pervenuta in data 21.12.2016. Pratica PL_PA00069.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
istanza di concessione pervenuta in data 21.12.2016;
pareri dell’U.O. Genio Civile di Rovigo con nota prot. n. 241913 del 20.06.2017, di Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 5316 del 20.03.2017 e del Comune di Loreo (RO) con nota prot. n. 2687 del 06.04.2017;
disciplinare di concessione Rep. n. 162 del 25.08.2017.

Il Direttore

VISTA l’istanza pervenuta in data 21.12.2016 con la quale la Ditta Chioggia Navigazione S.r.l. (P.IVA 04134260274) con sede in Chioggia (VE), Via Rione S. Giacomo, 881, ha chiesto il rilascio della concessione demaniale per la realizzazione di un pontile galleggiante con relativa passerella di collegamento per l’attracco di natanti a scopo turistico e sistemazione dell’area a terra per la realizzazione di un parcheggio per disabili e sosta di minibus, lungo la sponda del Po di Levante, in Comune di Loreo (RO);

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall’U.O. Genio Civile di Rovigo con nota prot. n. 241913 del 20.06.2017, di Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 5316 del 20.03.2017 e del Comune di Loreo (RO) con nota prot. n. 2687 del 06.04.2017;

CONSIDERATO che l’istanza è stata pubblicata ai sensi dell’art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO, inoltre, che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 25.08.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013

decreta

  1. Nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio alla Ditta Chioggia Navigazione S.r.l. (P. IVA 04134260274), con Sede in Chioggia (VE), Via Rione San Giacomo, 881 della concessione demaniale per la realizzazione diun pontile galleggiante con relativa passerella di collegamento per l’attracco di natanti a scopo turistico e sistemazione dell’area a terra per la realizzazione di un parcheggio per disabili e sosta di minibus, lungo la sponda del Po di Levante, in Comune di Loreo (RO) con le modalità stabilite nel disciplinare del 25.08.2017 iscritto al n. 162 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
  2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l’obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l’Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l’interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell’argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall’obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
  3. Il canone annuo, relativo al 2017, è di Euro 516,63 (cinquecentosedici/63) come previsto dall’art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l’esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l’aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell’Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell’ammontare della cauzione.
  4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell’uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
  5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
  6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Zanin

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