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Materia: Turismo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 99 del 25 ottobre 2016
Approvazione del nuovo modello regionale di domanda e della relativa asservazione tecnica, da presentare alla Città Metropolitana di Venezia o alla Provincia per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive complementari, alloggi turistici, case per vacanza, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed and breakfast. Revoca del Decreto del Direttore Sezione Turismo n 29/2016. Art 32 l.r.n 11/2013. DGR n 419/2015 modificata da DGR n 498/2016.
Si approva il nuovo modello regionale per richiedere la classificazione degli alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast, alla Città Metropolitana di Venezia o alla Provincia tramite lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) con il relativo modello regionale di asseverazione tecnica. Si revocano i precedenti modelli regionali di domanda e di asseverazione.
Il Direttore
PREMESSO CHE
DATO ATTO CHE
PRESO ATTO CHE
- il TAR per il Veneto, con la sentenza della terza Sezione n.1025/2016, pubblicata il 12 settembre 2016, ha respinto il ricorso di alcuni privati contro la citata DGR n.498/2016, fornendo alcune interpretazioni della stessa con riferimento ai bed & breakfast;
RITENUTO OPPORTUNO
- in relazione alla citata sentenza del TAR, applicare i criteri ed i requisiti di classificazione, previsti dalla citata DGR n. 419/2015 e nei relativi allegati, come modificata dalla DGR n.498/2016, per identificare il contenuto del modello regionale di domanda di classificazione, come risulta nell’Allegato A al presente provvedimento;
CONSIDERATO CHE
- ai sensi dell’art.7 dell'Allegato A della DGR n. 419/2015, il titolare che intende aprire una nuova struttura ricettiva complementare, dopo il 24.4. 2015, presenta alla Provincia/Città Metropolitana la domanda di rilascio di classificazione - tramite il SUAP - su modello regionale con dichiarazione sostitutiva indicante : i requisiti di classificazione della struttura ricettiva, il periodo di apertura, nonchè l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità della capacità ricettiva alle vigenti norme edilizie e sanitarie, l'indicazione del numero dei letti per ciascuna camera o unità abitativa; gli atti comprovanti i requisiti edilizi ed urbanistici, di prevenzione incendi e di destinazione d’uso dei locali e degli edifici;
- il suddetto titolare oltre alla dichiarazione sostitutiva sopra indicata allega: la relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni delle eventuali aree comuni e dei locali di pernottamento; copia delle planimetrie, dei prospetti e degli elaborati grafici approvati dal Comune;
RITENUTO CHE
- il rilevante contenuto tecnico dei suddetti documenti da allegare alla domanda e l'importanza della loro veridicità ai fini della formazione del provvedimento di classificazione tramite il silenzio assenso, inducono a renderli oggetto di un'apposita asseverazione sottoscritta da un tecnico abilitato, secondo il modello regionale contenuto nell’Allegato B al presente provvedimento ;
- la citata asseverazione tecnica, conforme al modello regionale di cui all’Allegato B e completa dei relativi allegati, deve essere allegata dal titolare alla domanda presentata , tramite SUAP, alla Provincia/Città Metropolitana, esclusivamente nel caso di primo rilascio della classificazione per una nuova struttura ricettiva complementare, da aprirsi dopo il 24 aprile 2015;
- la citata asseverazione tecnica nell’Allegato B non è invece necessaria in caso di successiva modifica o rinnovo della classificazione della citata struttura ricettiva complementare ;
- la citata asseverazione tecnica nell’Allegato B non è necessaria per le preesistenti strutture ricettive extralberghiere, dotate di classificazione ai sensi della l.r.n.33/2002 in corso di validità al 24 aprile 2015, o per le quali è stata presentata prima del 24 aprile 2015 la segnalazione certificata di inizio attività o la denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 27 e 41 della l.r.n.33/2002;
- approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, di domanda, da presentare alla Provincia/Città Metropolitana tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture complementari in oggetto, ai sensi dell'art.32 della l.r.n.11/2013 e della DGR n. 419/2015, come modificata dalla DGR n.498/2016;
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, di asseverazione tecnica, contenuto nell'Allegato B al presente provvedimento, da presentare alla Provincia/Città Metropolitana tramite il SUAP, quale allegato alla domanda per il rilascio di classificazione delle nuove strutture complementari in oggetto da aprirsi dopo il 24 aprile 2015, ai sensi dell'art. 32 della l.r. n.11/2013 e della DGR n. 419/2015;
RITENUTO NECESSARIO
- disporre che i nuovi modelli regionali contenuti negli Allegati A e B siano obbligatori dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
- inserire i citati Allegati A e B sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;
- a seguito della suddetta sentenza del TAR n.1025/2016 , nonché per finalità di coordinamento testuale, deve essere revocato, ai sensi dell'art.21 quinquies della legge n.241 del 1990, per i citati sopravvenuti motivi di pubblico interesse di semplificazione procedimentale e di aggiornamento dei dati, il citato Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 29 del 20 giugno 2016, con efficacia revocatoria decorrente dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
- è necessario confermare, per il principio comunitario di tutela dell'affidamento, la validità formale delle domande di classificazione delle strutture ricettive complementari nonchè delle relative asseverazioni tecniche presentate tramite il SUAP, in conformità al citato Decreto n.29/2016, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
VISTI
la legge n. 241/1990;
la l.r.n.7/2016; la l.r.n.19/2015; la l.r. n.11/2013; la l.r. n.33/2002,
il DPR n. 445/2000; il DPR n. 380/2001; il DPR n. 160/2010;
la DGR n. 419/2015; la DGR n.498/2016;
il Decreto della Sezione regionale Turismo n.29/2016;
la sentenza del TAR n.1025/2016;
decreta
Paolo Rosso
(seguono allegati)
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